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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1492/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3431/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo 1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 293202490004670571000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 512/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 3431/2024 del registro generale, notificato in data 20 marzo 2024, la Sig.ra Ricorrente_1
, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 293202490004670571000, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 5 gennaio 2023 e asseritamente ricevuto in data 30 gennaio 2024, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 239,19 a titolo di tassa automobilistica per l'anno di imposta 2014, oltre interessi e sanzioni. Tale sollecito traeva origine dalla cartella di pagamento n. 29320180023496925/000.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica degli atti prodromici, in particolare della menzionata cartella di pagamento, della quale assume di non aver mai avuto conoscenza prima della ricezione del sollecito impugnato. In via subordinata, ha dedotto l'intervenuta prescrizione triennale del credito erariale, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra il presunto atto impositivo e l'intimazione di pagamento. Ha concluso, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via preliminare, la manifesta inammissibilità del ricorso.
La resistente ha sostenuto che la cartella di pagamento presupposta, n. 29320180023496925, è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 12 febbraio 2019 e, non essendo stata mai impugnata, è divenuta definitiva, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria e decadenza della contribuente dalla facoltà di sollevare censure relative a tale atto.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, documentando la tempestività sia dell'avviso di accertamento prodromico, notificato in data 22 giugno 2017, sia della successiva cartella di pagamento, notificata, come detto, in data 12 febbraio 2019, evidenziando altresì l'effetto interruttivo di tali atti e la sospensione dei termini intervenuta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
La causa, all'udienza del 17 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente, la quale assume carattere assorbente rispetto a ogni altra questione di merito. L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
L'atto impugnato è un sollecito di pagamento che fa seguito alla cartella di pagamento n.
29320180023496925. L'amministrazione finanziaria ha depositato in giudizio la relata di notifica di detta cartella, dalla quale si evince il perfezionamento della notifica in data 12 febbraio 2019. Tale atto non risulta essere stato oggetto di impugnazione da parte della contribuente nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
L'omessa impugnazione di un atto impositivo ritualmente notificato, quale la cartella di pagamento, ne determina la definitività, con l'effetto sostanziale di rendere irretrattabile il credito fiscale in esso contenuto.
Di conseguenza, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, inclusa quella di prescrizione del credito maturata in epoca anteriore alla sua notifica, è preclusa. Il contribuente non può più contestare la pretesa erariale e l'atto successivo, che non integri un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto presupposto divenuto incontestabile.
Nel caso di specie, le doglianze della ricorrente, relative sia alla presunta omessa notifica della cartella prodromica sia alla prescrizione del tributo, attengono a vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della cartella di pagamento medesima. Non avendo la contribuente fornito prova contraria circa la regolarità della notifica avvenuta in data 12 febbraio 2019, la cartella deve ritenersi definitiva e la pretesa in essa contenuta cristallizzata.
Pertanto, le eccezioni sollevate nel presente giudizio sono tardive e, come tali, inammissibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in Euro 100,00, oltre accessori di legge.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3431/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo 1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 293202490004670571000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 512/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 3431/2024 del registro generale, notificato in data 20 marzo 2024, la Sig.ra Ricorrente_1
, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 293202490004670571000, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 5 gennaio 2023 e asseritamente ricevuto in data 30 gennaio 2024, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 239,19 a titolo di tassa automobilistica per l'anno di imposta 2014, oltre interessi e sanzioni. Tale sollecito traeva origine dalla cartella di pagamento n. 29320180023496925/000.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito, in via principale, l'omessa notifica degli atti prodromici, in particolare della menzionata cartella di pagamento, della quale assume di non aver mai avuto conoscenza prima della ricezione del sollecito impugnato. In via subordinata, ha dedotto l'intervenuta prescrizione triennale del credito erariale, stante il notevole lasso di tempo intercorso tra il presunto atto impositivo e l'intimazione di pagamento. Ha concluso, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, depositando controdeduzioni con le quali ha eccepito, in via preliminare, la manifesta inammissibilità del ricorso.
La resistente ha sostenuto che la cartella di pagamento presupposta, n. 29320180023496925, è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 12 febbraio 2019 e, non essendo stata mai impugnata, è divenuta definitiva, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria e decadenza della contribuente dalla facoltà di sollevare censure relative a tale atto.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, documentando la tempestività sia dell'avviso di accertamento prodromico, notificato in data 22 giugno 2017, sia della successiva cartella di pagamento, notificata, come detto, in data 12 febbraio 2019, evidenziando altresì l'effetto interruttivo di tali atti e la sospensione dei termini intervenuta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
La causa, all'udienza del 17 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente, la quale assume carattere assorbente rispetto a ogni altra questione di merito. L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
L'atto impugnato è un sollecito di pagamento che fa seguito alla cartella di pagamento n.
29320180023496925. L'amministrazione finanziaria ha depositato in giudizio la relata di notifica di detta cartella, dalla quale si evince il perfezionamento della notifica in data 12 febbraio 2019. Tale atto non risulta essere stato oggetto di impugnazione da parte della contribuente nel termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
L'omessa impugnazione di un atto impositivo ritualmente notificato, quale la cartella di pagamento, ne determina la definitività, con l'effetto sostanziale di rendere irretrattabile il credito fiscale in esso contenuto.
Di conseguenza, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, inclusa quella di prescrizione del credito maturata in epoca anteriore alla sua notifica, è preclusa. Il contribuente non può più contestare la pretesa erariale e l'atto successivo, che non integri un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto presupposto divenuto incontestabile.
Nel caso di specie, le doglianze della ricorrente, relative sia alla presunta omessa notifica della cartella prodromica sia alla prescrizione del tributo, attengono a vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione della cartella di pagamento medesima. Non avendo la contribuente fornito prova contraria circa la regolarità della notifica avvenuta in data 12 febbraio 2019, la cartella deve ritenersi definitiva e la pretesa in essa contenuta cristallizzata.
Pertanto, le eccezioni sollevate nel presente giudizio sono tardive e, come tali, inammissibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in Euro 100,00, oltre accessori di legge.
Catania, 17 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello