Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1492
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    L'amministrazione ha prodotto la relata di notifica della cartella di pagamento, attestante il perfezionamento della notifica in data antecedente. La mancata impugnazione della cartella nei termini di legge ne determina la definitività. Le doglianze relative all'atto presupposto sono pertanto inammissibili.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito erariale

    La cartella di pagamento, regolarmente notificata e non impugnata nei termini, è divenuta definitiva, cristallizzando la pretesa fiscale. Le eccezioni relative alla prescrizione maturata in epoca anteriore alla notifica della cartella sono precluse. Le doglianze attengono a vizi dell'atto presupposto, non più contestabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1492
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1492
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo