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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Presidente e Relatore BALDASSARRE DOMENICO, Giudice VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1946/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin 3 70125 Bari BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420241460000076005 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420241460000076005 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il 10/02/2026 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.8.2025, l'odierno ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria, notificatogli dall'agente della Riscossione in data 10.7.2025, avente ad oggetto cinque unità immobiliari di sua proprietà, di cui una costituita in fondo patrimoniale, in quota parte del 50%, in virtù di atto notarile del 19.5.2016.
Con l'impugnazione, eccepiva la mancata notifica del preavviso di iscrizione, nonché la illegittimità dell'iscrizione con riferimento al bene costituito in fondo patrimoniale, perché il debito tributario non era stato contratto per i bisogni della famiglia, come disciplinato dall'art. 170 c.c. A tal fine, evidenziava che:
tale bene era appartenente in quota ideale del 50% al coniuge;
che il fondo patrimoniale era stato costituito nell'anno 2016, in epoca antecedente al sorgere del debito tributario, che invece riguardava l'anno 2022;
che il debito tributario, relativo alla debenza di sanzioni in materia di giochi o scommesse elettroniche contestate dall'Società_1, era derivante dall'attività commerciale svolta dal ricorrente e, pertanto, contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
che il creditore era ben consapevole che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
che ai bisogni della famiglia provvedeva il coniuge del ricorrente, provvista di redditi autonomi e idonei, come da documentazione fiscale che allegava.
Si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione, che produceva attestazione relativa alla regolare notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, sotto tale profilo, concludeva per la inammissibilità del ricorso. In subordine, insisteva per il rigetto, in quanto infondato, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito si espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato. Non merita accoglimento la prima eccezione sollevata con il ricorso introduttivo, relativa dalla mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. Dalla documentazione allegata alle controdeduzioni dell'Agenzia, si evince infatti che tale provvedimento è stato notificato personalmente al ricorrente il quale, però, ha rifiutato di ricevere la copia.
Sempre sotto tale profilo, non rileva la paventata inammissibilità del ricorso, come eccepita dalla parte resistente, in ragione della mancata impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte del contribuente e della conseguente definitività di tale provvedimento.
Infatti, la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca, essendo questo l'atto in cui si cristallizza la pretesa tributaria, posto che il preavviso ha solo il ruolo di informare il contribuente del successivo avvio della procedura di espropriazione forzata (in tal senso: Cassazione civile sez. trib., 2/09/2024, n. 23528, nonché Cassazione civile sez. VI, 2/11/2017, n. 26129 che ha affermato “In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto - nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria - non espressamente indicato dall'art. 19 d.lg. n. 546 del
1992 ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo”).
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dal ricorrente, relativa all'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sul bene oggetto di fondo patrimoniale.
Come è noto, l'art. 170 c.c., disponendo in deroga alla regola generale prevista dall'art. 2740 c.c. in tema di responsabilità patrimoniale del debitore, prevede che “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Tale norma, contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 (Cassazione civile sez. trib., 11/10/2024, n. 26496). Ciò non di meno, se il debitore dimostra che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore era a conoscenza di tale estraneità, l'espropriazione non può avere luogo (Cassazione civile sez. III, 29/01/2016, n. 1652).
Tale dimostrazione, però, non è avvenuta nel caso concreto. Infatti, la semplice origine del debito tributario, derivante dall'attività commerciale esercitata dal ricorrente (sanzioni in materia di giochi o scommesse elettroniche contestate dall'Società_1) non è di per sé idonea a comprovarne l'estraneità ai bisogni della famiglia. Questo in quanto la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata (Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, n.
29983).
Né tale dimostrazione può ritenersi assolta con la produzione delle dichiarazioni fiscali del coniuge del ricorrente, espressive di redditi alquanto esegui e non certo idonei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia se isolatamente considerati.
In senso adesivo a quanto sin qui affermato, deve aggiungersi che il debitore non ha fornito prova nemmeno dell'ulteriore condizione richiesta dall'art. 170 c.c., ovvero che il creditore procedente fosse a conoscenza della circostanza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia non potendo essere sufficiente, sotto tale profilo, la causa del debito tributario sotteso all'iscrizione ipotecaria.
Ome ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “è legittima l'esecuzione forzata sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale solo se l'obbligazione per cui è stata attivata la procedura è strumentale ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 170 c.c., incombendo sul debitore l'onere di dimostrare che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale situazione da parte del creditore” (Cassazione civile sez. I, 30/05/2025, n. 14463).
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alle spese, nella misura che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Agente della Riscossione, che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Deciso in Bari il 9 febbraio 2026.
Il Presidente Relatore
EL RU LL
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Presidente e Relatore BALDASSARRE DOMENICO, Giudice VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1946/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin 3 70125 Bari BA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420241460000076005 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01420241460000076005 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il 10/02/2026 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28.8.2025, l'odierno ricorrente, a mezzo del difensore costituito, proponeva ricorso avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria, notificatogli dall'agente della Riscossione in data 10.7.2025, avente ad oggetto cinque unità immobiliari di sua proprietà, di cui una costituita in fondo patrimoniale, in quota parte del 50%, in virtù di atto notarile del 19.5.2016.
Con l'impugnazione, eccepiva la mancata notifica del preavviso di iscrizione, nonché la illegittimità dell'iscrizione con riferimento al bene costituito in fondo patrimoniale, perché il debito tributario non era stato contratto per i bisogni della famiglia, come disciplinato dall'art. 170 c.c. A tal fine, evidenziava che:
tale bene era appartenente in quota ideale del 50% al coniuge;
che il fondo patrimoniale era stato costituito nell'anno 2016, in epoca antecedente al sorgere del debito tributario, che invece riguardava l'anno 2022;
che il debito tributario, relativo alla debenza di sanzioni in materia di giochi o scommesse elettroniche contestate dall'Società_1, era derivante dall'attività commerciale svolta dal ricorrente e, pertanto, contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
che il creditore era ben consapevole che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
che ai bisogni della famiglia provvedeva il coniuge del ricorrente, provvista di redditi autonomi e idonei, come da documentazione fiscale che allegava.
Si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione, che produceva attestazione relativa alla regolare notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e, sotto tale profilo, concludeva per la inammissibilità del ricorso. In subordine, insisteva per il rigetto, in quanto infondato, con vittoria di spese.
All'odierna udienza, in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta per la decisione, nei termini che di seguito si espongono.
Motivi della decisione. Il ricorso non merita accoglimento e deve essere rigettato. Non merita accoglimento la prima eccezione sollevata con il ricorso introduttivo, relativa dalla mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. Dalla documentazione allegata alle controdeduzioni dell'Agenzia, si evince infatti che tale provvedimento è stato notificato personalmente al ricorrente il quale, però, ha rifiutato di ricevere la copia.
Sempre sotto tale profilo, non rileva la paventata inammissibilità del ricorso, come eccepita dalla parte resistente, in ragione della mancata impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte del contribuente e della conseguente definitività di tale provvedimento.
Infatti, la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca, essendo questo l'atto in cui si cristallizza la pretesa tributaria, posto che il preavviso ha solo il ruolo di informare il contribuente del successivo avvio della procedura di espropriazione forzata (in tal senso: Cassazione civile sez. trib., 2/09/2024, n. 23528, nonché Cassazione civile sez. VI, 2/11/2017, n. 26129 che ha affermato “In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto - nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria - non espressamente indicato dall'art. 19 d.lg. n. 546 del
1992 ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo”).
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione, sollevata dal ricorrente, relativa all'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sul bene oggetto di fondo patrimoniale.
Come è noto, l'art. 170 c.c., disponendo in deroga alla regola generale prevista dall'art. 2740 c.c. in tema di responsabilità patrimoniale del debitore, prevede che “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Tale norma, contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 (Cassazione civile sez. trib., 11/10/2024, n. 26496). Ciò non di meno, se il debitore dimostra che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore era a conoscenza di tale estraneità, l'espropriazione non può avere luogo (Cassazione civile sez. III, 29/01/2016, n. 1652).
Tale dimostrazione, però, non è avvenuta nel caso concreto. Infatti, la semplice origine del debito tributario, derivante dall'attività commerciale esercitata dal ricorrente (sanzioni in materia di giochi o scommesse elettroniche contestate dall'Società_1) non è di per sé idonea a comprovarne l'estraneità ai bisogni della famiglia. Questo in quanto la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata (Cassazione civile sez. I, 25/10/2021, n.
29983).
Né tale dimostrazione può ritenersi assolta con la produzione delle dichiarazioni fiscali del coniuge del ricorrente, espressive di redditi alquanto esegui e non certo idonei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia se isolatamente considerati.
In senso adesivo a quanto sin qui affermato, deve aggiungersi che il debitore non ha fornito prova nemmeno dell'ulteriore condizione richiesta dall'art. 170 c.c., ovvero che il creditore procedente fosse a conoscenza della circostanza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia non potendo essere sufficiente, sotto tale profilo, la causa del debito tributario sotteso all'iscrizione ipotecaria.
Ome ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “è legittima l'esecuzione forzata sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale solo se l'obbligazione per cui è stata attivata la procedura è strumentale ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 170 c.c., incombendo sul debitore l'onere di dimostrare che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale situazione da parte del creditore” (Cassazione civile sez. I, 30/05/2025, n. 14463).
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alle spese, nella misura che si indica in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Agente della Riscossione, che si liquidano in Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Deciso in Bari il 9 febbraio 2026.
Il Presidente Relatore
EL RU LL