Articolo 5 della Legge 21 agosto 1962, n. 1454
Articolo 4
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31 ottobre 1962
Art. 5.
Ai sensi dell' art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'esercizio 1962-63 e' stabilito in 100.

Entrata in vigore il 31 ottobre 1962