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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12838 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 23824/2024
TRA
con gli Avv.ti Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE – contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, l'odierna parte ricorrente, docente di scuola secondaria – premettendo di aver svolto servizi di insegnamento in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie nei periodi indicati espletando mansioni del tutto identiche rispetto a quelle dei colleghi che prestavano servizio in virtù di contratti a tempo determinato e indeterminato – lamentava che non le fosse stata corrisposta la retribuzione professionale docente. La conseguente richiesta di corresponsione diventava thema decidendum del presente giudizio.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, l'amministrazione resistente non si costituiva rimanendo contumace.
Integratosi il contraddittorio, esaminata la documentazione allegata, la causa è stata decisa. Il ricorso è meritevole di accoglimento..
La questione è già stata affrontata al Tribunale. Le motivazioni del raggiunto convincimento ricalcano l'iter logico giuridico seguito nella pronuncia del Tribunale di Roma emessa il 19 ottobre 2022 il cui brano di interesse viene qui in toto riportato che si sofferma sulla natura dell'istituto della Retribuzione
Professionale Docente partendo dal suo antecedente Compenso Individuale Accessorio:
“ Il ricorso è fondato e, in quanto tale, meritevole di accoglimento. Con il CCNI del 31 agosto 1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “dal 1 luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ad ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimiliate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'art. 7 del CCNL stabilisce che “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuibili al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata Retribuzione Professionale
Docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNI del 26 .5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995”.
L'art. 83 CCNL 2007 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo.
Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. In sintesi, la fonte contrattuale non esclude la corresponsione della retribuzione professionale docente al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_2
Orbene in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro collegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
In specie la Suprema Corte ha ritenuto che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle modalità stabilite dall'at.25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che le tesi del , CP_2 secondo cui la Retribuzione Professionale Docente è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
“periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n.20015 del 27 /7/2018; Cass. Sez. Lav.
Ordinanza n.6293 del 2020).
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini generali, con la sentenza n.2924/2020, a mente del quale “….a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale e in termini non equivoci qualunque disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, EL ER;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.5 del Trattato ( oggi 153 n.5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione (EL ER Alonso, cit., punto 42)”. Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei certificati di servizio e delle buste paga in atti che la ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza.
Si tratta di contratti temporanei, rispetto ai quali l'amministrazione convenuta, non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa rispetto al personale a tempo indeterminato o ai supplenti annuali (con incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente merita accoglimento”.
Le spese seguono il principio della soccombenza, da quantificarsi tenendo conto del carattere seriale della lite.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 1.750,93 oltre interessi e rivalutazione;
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento della somma di euro 600 oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
xxx
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 23824/2024
TRA
con gli Avv.ti Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone) Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE – contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, l'odierna parte ricorrente, docente di scuola secondaria – premettendo di aver svolto servizi di insegnamento in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie nei periodi indicati espletando mansioni del tutto identiche rispetto a quelle dei colleghi che prestavano servizio in virtù di contratti a tempo determinato e indeterminato – lamentava che non le fosse stata corrisposta la retribuzione professionale docente. La conseguente richiesta di corresponsione diventava thema decidendum del presente giudizio.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, l'amministrazione resistente non si costituiva rimanendo contumace.
Integratosi il contraddittorio, esaminata la documentazione allegata, la causa è stata decisa. Il ricorso è meritevole di accoglimento..
La questione è già stata affrontata al Tribunale. Le motivazioni del raggiunto convincimento ricalcano l'iter logico giuridico seguito nella pronuncia del Tribunale di Roma emessa il 19 ottobre 2022 il cui brano di interesse viene qui in toto riportato che si sofferma sulla natura dell'istituto della Retribuzione
Professionale Docente partendo dal suo antecedente Compenso Individuale Accessorio:
“ Il ricorso è fondato e, in quanto tale, meritevole di accoglimento. Con il CCNI del 31 agosto 1999 è stato istituito il Compenso Individuale Accessorio, una voce della retribuzione prevista, ai sensi dell'art. 25, a mente del quale “dal 1 luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ad ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
Al successivo comma 5 l'art. 25 precisa che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimiliate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
L'art. 7 del CCNL stabilisce che “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuibili al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata Retribuzione Professionale
Docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per 12 mensilità con le modalità stabilite dall'art.25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNI del 26 .5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995”.
L'art. 83 CCNL 2007 stabilisce che la retribuzione professionale docente ha natura fissa e continuativa e rientra nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
La contrattazione collettiva non fa dunque alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati a tempo determinato fino al 30.6 o al 31.8 e docenti di ruolo.
Ne consegue che le diverse tipologie di incarico previste dalla legge 124/1999 non influiscono in alcun modo sul trattamento accessorio dei docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie che svolgano identica mansione rispetto ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in quanto assicurano loro una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. In sintesi, la fonte contrattuale non esclude la corresponsione della retribuzione professionale docente al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi, né può ritenersi legittima la forzatura interpretativa che il opera in tal senso. CP_2
Orbene in tema di retribuzione professionale docenti, la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione estensiva delle categorie dei destinatari del compenso, in conformità al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro collegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
In specie la Suprema Corte ha ritenuto che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle modalità stabilite dall'at.25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che le tesi del , CP_2 secondo cui la Retribuzione Professionale Docente è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
“periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. Sez. Lav. Ordinanza n.20015 del 27 /7/2018; Cass. Sez. Lav.
Ordinanza n.6293 del 2020).
Il principio è stato ribadito dalla Cassazione, in termini generali, con la sentenza n.2924/2020, a mente del quale “….a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale e in termini non equivoci qualunque disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinnanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, EL ER;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.5 del Trattato ( oggi 153 n.5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione (EL ER Alonso, cit., punto 42)”. Nel caso di specie, è provato mediante produzione dei certificati di servizio e delle buste paga in atti che la ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di incarichi di supplenza.
Si tratta di contratti temporanei, rispetto ai quali l'amministrazione convenuta, non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa rispetto al personale a tempo indeterminato o ai supplenti annuali (con incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente merita accoglimento”.
Le spese seguono il principio della soccombenza, da quantificarsi tenendo conto del carattere seriale della lite.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 1.750,93 oltre interessi e rivalutazione;
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento della somma di euro 600 oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
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