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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
MICELI CONCETTA, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2663/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2400290/2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2400290/2024 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 spa veniva notificato, in data 11.12.2024, un atto di recupero avente ad oggetto il disconoscimento di un credito d'imposta di euro 970.364,89, maturato negli anni dal 2015 al
2019 per attività di ricerca e sviluppo (ai sensi dell'art.3 del DL 145/2013) ed utilizzato in compensazione negli anni 2020 e 2021.
In particolare, l'Ufficio aveva ritenuto, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta dalla contribuente, che le attività svolte non avessero i requisiti richiesti dalla normativa di settore, non evidenziando quei contenuti di nuova conoscenza che costituiscono il presupposto per l'ammissibilità al credito d'imposta.
Avverso l'atto di recupero la contribuente presentava ricorso, eccependo:
1. La violazione del principio del consolidamento del debito fiscale, a seguito dell'omologa di un concordato preventivo in continuità, nel corso del quale, malgrado la presenza di un atto di transazione fiscale, non compariva alcun debito erariale derivante dal disconoscimento del credito d'imposta di cui si discute;
2. Eccesso di potere dell'ente impositore per aver omesso di acquisire il parere tecnico del MISE;
3. Difetto di motivazione e violazione del principio dell'onere probatorio, in relazione alle argomentazioni adottate dall'Ufficio per giustificare il disconoscimento del credito d'imposta
(“argomentazioni carenti ed arbitrarie” e basate su di una apodittica ed illegittima applicazione dei principi e dei criteri del c.d manuale di Frascati dell'OCSE);
4. Applicazione illegittima delle sanzioni malgrado si versasse in una situazione di “obiettiva incertezza normativa”;
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato, in particolare riportandosi alla motivazione, ritenuta congrua ed esaustiva, del provvedimento di recupero, ove peraltro ben si spiegavano le ragioni dell'insussistenza dei criteri di “novità ed originalità” delle asserite innovazioni tecniche dei progetti di ricerca e sviluppo documentati dalla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia, condivide le argomentazioni dell'ufficio e rigetta il ricorso della Ricorrente_1 spa e ciò per le seguenti ragioni:
1. Come ha documentato l'Ufficio, i crediti d'imposta disconosciuti erano stati oggetto di controllo in epoca successiva alla transazione fiscale (il solo Questionario era stato inviato il 4.5.2022, laddove l'attestazione dei crediti erariali, in sede di concordato, recava la data anteriore del 16.2.2022). Inoltre, come da pronuncia della SC n.3617/2025, il consolidamento del debito erariale a seguito di procedura concorsuale, non preclude l'accertamento di ulteriori e diversi crediti fiscali;
2. Per quanto riguarda l'omessa consultazione del MISE, l'ordinamento tributario non prevede alcun obbligo in tal senso in capo all'ente impositore;
3. Quanto al difetto di motivazione e alla violazione del principio dell'onere probatorio, il provvedimento di recupero spiega bene i motivi del disconoscimento, parlando espressamente:
3.a. quanto alla documentazione contabile esibita, di fatture riportanti descrizioni generiche o non supportate da alcun documento;
di contratti forniti per prestazioni d'opera non idonei a giustificare l'esistenza delle prestazioni stesse;
3.b. quanto ai criteri per usufruire del credito d'imposta, gli stessi sono risultati privi dei connotati di innovazione assoluta, come tale usufruibile da tutte le imprese di settore e non solo dalla sola contribuente (i progetti si sostanziano nell'applicazione di moderne tecnologie già note o già introdotte nel settore di appartenenza e finalizzate essenzialmente alla digitalizzazione dei processi di produzione). In altre parole, tutte attività astrattamente qualificabili, come sottolinea l'ufficio, “alla stregua di ordinarie attività di analisi, pianificazione e riorganizzazione dei processi aziendali..”, quindi innovative in definitiva solo per la società stessa;
3.c. Infine, quanto all'utilizzo dei criteri recepiti in sede comunitaria dal c.d. Manuale di Frascati dell'OCSE, gli stessi risultano, per espresso rinvio della normativa comunitaria, già adottati ed operativi da diversi anni, proprio al fine di individuare ed uniformare le diverse attività e categorie sulla base delle specifiche tecniche fornite dal manuale citato (Comunicazione della Comm. Europea 198/01 del 2014- punto 75 e Circolare 5/E del 2016); Manuale, pertanto, applicabile anche ai periodi d'imposta che ci interessano, atteso che la sua efficacia, per così dire retroattiva rispetto al 2021, è stata anche affermata da una sentenza della Corte tributaria di secondo grado delle Marche, la n.738 del 21.9.2023;
4. La sanzione, infine, è applicabile in presenza di una normativa chiara e non contraddittoria.
Il provvedimento impugnato, per altro verso, va confermato tenuto conto di quanto già deciso in sede di autotutela parziale con il provvedimento di riduzione del 6.5.2025 che ha espunto dall'ammontare complessivo del credito recuperato la somma di euro 340.102,37 in quanto già oggetto di separate cartelle di pagamento già impugnate dalla contribuente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 5000,00 per spese di giudizio
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
MICELI CONCETTA, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2663/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2400290/2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO RECUPERO n. T9BCR2400290/2024 REC.CREDITO.IMP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 211/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 spa veniva notificato, in data 11.12.2024, un atto di recupero avente ad oggetto il disconoscimento di un credito d'imposta di euro 970.364,89, maturato negli anni dal 2015 al
2019 per attività di ricerca e sviluppo (ai sensi dell'art.3 del DL 145/2013) ed utilizzato in compensazione negli anni 2020 e 2021.
In particolare, l'Ufficio aveva ritenuto, a seguito dell'analisi della documentazione prodotta dalla contribuente, che le attività svolte non avessero i requisiti richiesti dalla normativa di settore, non evidenziando quei contenuti di nuova conoscenza che costituiscono il presupposto per l'ammissibilità al credito d'imposta.
Avverso l'atto di recupero la contribuente presentava ricorso, eccependo:
1. La violazione del principio del consolidamento del debito fiscale, a seguito dell'omologa di un concordato preventivo in continuità, nel corso del quale, malgrado la presenza di un atto di transazione fiscale, non compariva alcun debito erariale derivante dal disconoscimento del credito d'imposta di cui si discute;
2. Eccesso di potere dell'ente impositore per aver omesso di acquisire il parere tecnico del MISE;
3. Difetto di motivazione e violazione del principio dell'onere probatorio, in relazione alle argomentazioni adottate dall'Ufficio per giustificare il disconoscimento del credito d'imposta
(“argomentazioni carenti ed arbitrarie” e basate su di una apodittica ed illegittima applicazione dei principi e dei criteri del c.d manuale di Frascati dell'OCSE);
4. Applicazione illegittima delle sanzioni malgrado si versasse in una situazione di “obiettiva incertezza normativa”;
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato, in particolare riportandosi alla motivazione, ritenuta congrua ed esaustiva, del provvedimento di recupero, ove peraltro ben si spiegavano le ragioni dell'insussistenza dei criteri di “novità ed originalità” delle asserite innovazioni tecniche dei progetti di ricerca e sviluppo documentati dalla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia, condivide le argomentazioni dell'ufficio e rigetta il ricorso della Ricorrente_1 spa e ciò per le seguenti ragioni:
1. Come ha documentato l'Ufficio, i crediti d'imposta disconosciuti erano stati oggetto di controllo in epoca successiva alla transazione fiscale (il solo Questionario era stato inviato il 4.5.2022, laddove l'attestazione dei crediti erariali, in sede di concordato, recava la data anteriore del 16.2.2022). Inoltre, come da pronuncia della SC n.3617/2025, il consolidamento del debito erariale a seguito di procedura concorsuale, non preclude l'accertamento di ulteriori e diversi crediti fiscali;
2. Per quanto riguarda l'omessa consultazione del MISE, l'ordinamento tributario non prevede alcun obbligo in tal senso in capo all'ente impositore;
3. Quanto al difetto di motivazione e alla violazione del principio dell'onere probatorio, il provvedimento di recupero spiega bene i motivi del disconoscimento, parlando espressamente:
3.a. quanto alla documentazione contabile esibita, di fatture riportanti descrizioni generiche o non supportate da alcun documento;
di contratti forniti per prestazioni d'opera non idonei a giustificare l'esistenza delle prestazioni stesse;
3.b. quanto ai criteri per usufruire del credito d'imposta, gli stessi sono risultati privi dei connotati di innovazione assoluta, come tale usufruibile da tutte le imprese di settore e non solo dalla sola contribuente (i progetti si sostanziano nell'applicazione di moderne tecnologie già note o già introdotte nel settore di appartenenza e finalizzate essenzialmente alla digitalizzazione dei processi di produzione). In altre parole, tutte attività astrattamente qualificabili, come sottolinea l'ufficio, “alla stregua di ordinarie attività di analisi, pianificazione e riorganizzazione dei processi aziendali..”, quindi innovative in definitiva solo per la società stessa;
3.c. Infine, quanto all'utilizzo dei criteri recepiti in sede comunitaria dal c.d. Manuale di Frascati dell'OCSE, gli stessi risultano, per espresso rinvio della normativa comunitaria, già adottati ed operativi da diversi anni, proprio al fine di individuare ed uniformare le diverse attività e categorie sulla base delle specifiche tecniche fornite dal manuale citato (Comunicazione della Comm. Europea 198/01 del 2014- punto 75 e Circolare 5/E del 2016); Manuale, pertanto, applicabile anche ai periodi d'imposta che ci interessano, atteso che la sua efficacia, per così dire retroattiva rispetto al 2021, è stata anche affermata da una sentenza della Corte tributaria di secondo grado delle Marche, la n.738 del 21.9.2023;
4. La sanzione, infine, è applicabile in presenza di una normativa chiara e non contraddittoria.
Il provvedimento impugnato, per altro verso, va confermato tenuto conto di quanto già deciso in sede di autotutela parziale con il provvedimento di riduzione del 6.5.2025 che ha espunto dall'ammontare complessivo del credito recuperato la somma di euro 340.102,37 in quanto già oggetto di separate cartelle di pagamento già impugnate dalla contribuente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 5000,00 per spese di giudizio