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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/12/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 841/2022 RGAC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 841/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del 17.2.2025 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
; CP_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 entrambi nella qualità di eredi di (deceduto in data 24.2.2004); Persona_1 parti rappresentate e difese, giusta procura rilasciata su foglio separato all'atto di appello, dall'avv. Domenica ORDILE, del foro di Messina, presso il cui studio, in Messina, Via S. Maria del
Selciato n. 16, è elettivamente domiciliata;
pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
(già ), in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore; partita Iva: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, dagli avv.ti Giancarlo NIUTTA, Caterina TOMASELLO e Carmela PUGLISI ed elettivamente domiciliata in
Messina, Via La Farina 263N (Pal. Geraci) – Ufficio Avvocatura;
pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) accogliere il proposto appello e, pertanto, revocare, riformare e\o annullare l'impugnata sentenza;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'insussistenza del diritto dell' intimante oggi appellata , in persona del Direttore Generale, Legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore di procedere ad esecuzione forzata essendosi prescritto il credito intimato agli odierni appellanti nel precetto opposto nel giudizio di primo grado;
3) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, le irregolarità formali presenti nel titolo esecutivo e nel precetto, come in narrativa indicate, che fanno sì che il titolo esecutivo, debba ritenersi inidoneo a consentire alla parte istante di procedere ad esecuzione forzata e che l'atto di precetto debba essere ritenuto inesistente, nullo, illegittimo ed errato e, comunque, anch'esso inidoneo a consentire alla parte istante di procedere ad esecuzione forzata. 4) Ritenere e dichiarare che l'azione intrapresa dall'intimante-appellata ha natura temeraria e, conseguentemente, condannare l' appellata , in persona Controparte_2 del Direttore Generale, Legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti, ai sensi dell'art 96 C.P.C. .. 1^, 2 ^ e 3°comma e, per l'effetto, condannare l' , Controparte_3 in persona del Direttore Generale, Legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli stessi di una somma non inferiore ad € 5.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo e comunque al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 3^ comma C.P.C. 5) condannare l'appellata al pagamento in favore degli appellanti dei compensi e delle spese dei due gradi di giudizio oltre spese generali, IVA, CPA. Salvis iuribus …”.
Per l' (già ): Controparte_2 Controparte_3
“… l'integrale rigetto delle istanze di controparte e la conferma integrale della sentenza di I grado per tuti i motivi esposti nella compara di costituzione e risposta. Con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2022, gli appellanti eredi di ut Persona_1 supra indicati in epigrafe convenivano in giudizio innanzi a questa Corte l'
[...]
(già ), in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal
Tribunale di Messina–Seconda Sezione Civile–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. con la sentenza n. 991 emessa in data 31.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022, nel procedimento già iscritto al n. 87/2015 R.G.A.C.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 5.1.2015 , in Per_1 Parte_2 CP_1 qualità di eredi di , convenivano innanzi al Tribunale di Messina l' Persona_1 [...]
(oggi ), proponendo Controparte_3 Controparte_2 opposizione ex artt. 615 e 617, comma 1, C.P.C. avverso l'atto di precetto notificatogli in data
16.12.2014, a mezzo del quale l' aveva loro intimato, in qualità di eredi di Pt_3 [...]
ed in virtù ed esecuzione della sentenza n.422/2001 emessa dal Tribunale di Messina Per_1 Sez. Lavoro in data 11.5.2001 tra il loro dante causa e l'allora il pagamento della Parte_4 complessiva somma di € 708,97, oltre spese di notifica dell'atto di precetto ed altre eventuali successive.
Gli opponenti eccepivano l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata e l'irregolarità formale, sotto plurimi profili, del titolo esecutivo e del precetto, del quale chiedevano, previa la sospensione della sua efficacia esecutiva, la declaratoria di inesistenza, nullità e/o illegittimità. Chiedevano, inoltre, che venisse accertata e dichiarata la temerarietà dell'azione intrapresa dall'opposta e, quindi, che essa venisse condannata al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 2, C.P.C., quantificato in € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
In data 19.2.2015 si costituiva in giudizio l' di Messina, la quale Controparte_3 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del precetto.
All'udienza del 21.7.2021 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di legge decorsi i quali il Tribunale adito, con la sentenza n. 991 emessa in data 31.5.2022-1.6.2022, così statuiva:
“… 1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali a favore di
[...]
che liquida in complessivi € 630,00, oltre spese generali, iva e CPA come per legge …”. CP_4
*
Le parti appellanti lamentavano che la pronuncia in riesame:
1. aveva errato:
1.1. nel qualificare la proposta impugnazione quale opposizione agli atti esecutivi; ed infatti, nel giudizio di prime cure e avevano Parte_1 CP_1 formulato opposizione sia a precetto, ex artt. 615, comma 1, sia 617, comma 1, C.P.C., quindi non solo avverso gli atti esecutivi, ma anche avverso l'esecuzione;
1.2. nell'affermare che la proposta opposizione era stata formulata “anche” contro
la quale, invece, non aveva mai fatto parte del giudizio di Controparte_5 primo grado;
2. meritava censura nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione del credito azionato a mezzo del precetto opposto;
e ciò poiché, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non era stata posta in essere alcuna attività idonea ad interromperne il corso in esito alla richiamata sentenza n. 422/2001, atteso che:
2.1. nessuna efficacia interruttiva a tal riguardo avrebbe potuto attribuirsi, nei confronti degli appellanti, alla diffida inoltrata dall'appellata, in data 12-15.9.2005, all'avv.
TERAMO, ossia al difensore del loro de cuius (costituito nel giudizio definito con la sentenza n. 422):
“… Non si comprende […] come il procuratore del giudizio di primo grado possa rappresentare la parte oltre 4 anni dopo l'emissione della sentenza di I° grado non appellata, ma soprattutto perché nella nostra fattispecie la “parte rappresentata”, padre degli odierni appellanti era già deceduta da oltre 1 anno, nel febbraio del 2004 come da certificato di morte prodotto in atti quale documento 3 del fascicolo di produzione degli opponenti, e quindi era deceduto 1 anno e mezzo prima che l'azienda convenuta inoltrasse la diffida all'Avv. Teramo nel settembre 2005, diffida di cui gli odierni appellanti non hanno mai avuto notizia e di cui la convenuta appellata non ha mai provato essere pervenuta nella loro sfera di conoscenza …”; 2.2. non solo la diffida non avrebbe potuto spiegare alcun effetto interruttivo nei confronti di , in quanto col suo decesso sarebbe venuta meno qualunque Persona_1 residua capacità rappresentativa dell'avv. Teramo, ma, soprattutto:
“… tale diffida non ha potuto spiegare alcun effetto interruttivo della prescrizione nei confronti degli eredi odierni appellanti, cui l' convenuta avrebbe dovuto inoltrare la diffida personalmente affinché CP_2 potesse spiegare efficacia interruttiva della prescrizione del credito che, diversamente da quanto sostenuto infondatamente dalla opposta nel giudizio di primo grado, si è inevitabilmente CP_6 maturata nei loro confronti, in quanto la diffida inoltrata agli odierni appellanti nel 2013 dall' CP_6
è intervenuta ben 12 anni dopo l'emissione della sentenza …”;
[...]
il decesso di avrebbe, dunque, fatto venir meno qualunque potere Persona_1 di rappresentanza dell'avv. TERAMO, al quale il aveva conferito peraltro Per_1 esclusivamente la rappresentanza processuale per il giudizio introitato nel 1997 innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Messina, conclusosi, con sentenza non Par appellata e passata in giudicato, tre anni prima dell'invio della diffida da parte dell' all'avv. Teramo;
costui non avrebbe pertanto potuto essere considerato, in ogni caso, rappresentante effettivo o apparente degli eredi del detto dante causa, odierni appellanti;
3. erroneamente aveva rigettato l'eccezione d'illegittimità del precetto, poiché proposto contro gli stessi in solido e non, come dovuto, parziariamente ed in misura proporzionale alla rispettiva quota ereditaria; e in specie:
3.1. emergerebbe dalla lettura dell'atto di precetto che l' di Controparte_2
Messina, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva chiesto a
[...]
e a il pagamento dell'intero credito da essa Parte_1 CP_1 originariamente vantato nei confronti di (e non il pagamento Persona_1 parziario); di contro a ciò, si sarebbe dovuto rilevare che:
“… l' conosceva ab origine che gli eredi del presunto debitore fossero più di uno e quindi nei loro CP_2 confronti avrebbe dovuto agire parziariamente e non solidalmente come erroneamente fatto nell'atto di precetto nel quale la convenuta ha intimato agli opponenti, in qualità di eredi del defunto Dott. Per_1
'il pagamento della complessiva somma di Euro 708,97 oltre spese di notifica dell'atto di precetto
[...] ed altre eventuali successive', quindi ha richiesto l'intera somma in via solidale e non la metà di detta somma a ciascuno in via parziaria …”;
3.2. e avevano inoltre dimostrato, mediante il Per_1 Parte_1 Per_1 CP_1 deposito di apposita documentazione, di non essere i soli eredi di;
Persona_1 quest'ultimo, difatti:
“… aveva lasciato a sé superstite anche il coniuge , come risulta dal documento allegato Persona_2 quale documento 3 al fascicolo di produzione di parte, ed era stato evidenziato, pertanto, che la quota loro spettante sull'eredità paterna era pari ad 1\3 …”;
pertanto, l' appellata avrebbe dovuto intimare nell'atto di precetto, a ciascuno CP_2 degli odierni appellanti quali eredi di , il pagamento pro quota per Persona_1
⅓ ciascuno della somma capitale (oltre diritti, onorari e accessori) di € 708,97 e quindi la somma di € 236,32 e giammai l'intero (di € 708,97); 3.3. non corrisponderebbe al vero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, che e non avevano contestato la deduzione di Parte_1 Per_1 CP_1 controparte secondo la quale, in sede di contatti stragiudiziali tra le parti, gli stessi non avevano comunicato l'esistenza di altro coerede del;
Per_1 in particolare:
“… Non si vede per quale motivo gli opponenti in sede di 'contatti stragiudiziali' avrebbero dovuto comunicare l'esistenza di altro coerede laddove in detti contatti esplicitamente era stata da loro eccepita la prescrizione del credito!! …”;
4. meritava di essere riformata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza delle dedotte irregolarità formali del precetto; n particolare:
4.1. il titolo esecutivo sarebbe stato notificato in maniera irregolare ed illegittima nei confronti di , in quanto: CP_1
“… come si evince dalla relata di notifica apposta ad esso ( doc. n. 2 fascicolo di produzione) ) la notifica viene effettuata ex art. 140 C.P.C., ma l'Ufficiale Giudiziario non fa menzione nella relata né del numero, né della data di avvenuta spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 C.P.C. come novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2010, spedizione della raccomandata che consente il perfezionamento della notifica, al massimo, con il decorso di 10 giorni da essa. Secondo giurisprudenza costante, dalla relata di notifica deve risultare l'attestazione del regolare espletamento di tutte le formalità prescritte dall'art.140 C.P.C. a pena di nullità. Ciò non è avvenuto nella nostra fattispecie e pertanto la notifica è da ritenersi nulla\inesistente …”;
4.2. l'atto di precetto sarebbe poi anche nullo, poiché non recherebbe l'indicazione dell'ufficio giudiziario, come richiesto dall'art. 125 C.P.C., né , in violazione dell'art. 480 comma 2 C.P.C., la data corretta di notifica del titolo esecutivo:
“… l'intimante indica nel precetto quale data di notifica del titolo il 24/04/2014 per l'opponente
[...]
ed il 15/05/2014 per l'opponente , mentre la sentenza è stata notificata in Parte_1 CP_1 forma esecutiva all'opponente ai sensi dell'art. 140 C.P.C. con deposito nella casa CP_1 comunale del 23/04/2014 e, pertanto, la data di notifica non è quella del 15\05\2014, ma bensì ai sensi dell'art. 140 C.P.C. essa dovrebbe considerarsi compiuta, laddove fosse stata effettuata in maniera rituale con spedizione della raccomandata il 23/04/2014, il 03/05/2014 cioè 10 giorni dopo l'invio e non il 15/05/2014 …”;
4.3. l'obbligazione degli eredi era stata individuata non come parziaria ma come solidale, sicché l'intimante avrebbe errato nel precettare agli odierni appellanti l'intera somma capitale (di € 475,14 oltre diritti, compensi ed accessori);
4.4. “… l'intimante non può chiedere agli odierni opponenti le somme portate dalle voci inserite nell'atto di precetto relative a 'esame sentenza, richiesta rilascio copie esecutive, richiesta di notifica sentenza in forma esecutiva, esame relata x 2, ritiro fascicolo, atto di precetto (diritti), richiesta notifica del precetto,
[in quanto tutte voci connesse a diritti che non sono più vigenti, essendo stati abrogati unitamente alle tariffe professionali e non sono presenti nelle tabelle di liquidazione giudiziale di cui al D.M. 155/2014. L'intimante non può altresì chiedere agli odierni opponenti il pagamento del CPDEL, dell'IRAP e dell'INAIL
…”;
5. avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 2, C.P.C. da ; Controparte_7 ed infatti: 5.1. gli odierni appellanti:
“… hanno riportato, infatti, un notevole danno morale, esistenziale e biologico, a causa di una vicenda vissuta con grande senso di ingiustizia dovendosi rivolgere in prossimità delle feste natalizie ad un legale in presenza di una richiesta palesemente infondata da parte dell' , per ricorrere in giudizio ed Parte_5 opporsi all' atto di precetto, dovendone affrontare anche psicologicamente ed economicamente i costi …”;
5.2. sussistevano anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, C.P.C., dato che:
“… risulta che già nel dicembre 2013 il legale degli opponenti aveva eccepito, nella mail trasmessa all'Ufficio Avvocatura della convenuta la prescrizione del credito ma quest'ultima, nonostante la Parte_5 fondatezza dell'eccezione di prescrizione poiché nessun atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito era mai stato inoltrato né al de cuius, né agli odierni opponenti, ha ingiustificatamente e temerariamente notificato agli stessi atto di precetto preliminare all'esecuzione forzata nei loro confronti, con azione temeraria …”;
6. stante la fondatezza integrale dell'opposizione, avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico dell'opposta;
e concludevano per l'accoglimento dei superiori petita tutti, segnatamente per le domande di condanna già formulate nel corso del giudizio di prime cure, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
*
Con comparsa depositata in data 23.1.2023 si costituiva l' Controparte_2
e, deducendo ex adverso, nel merito:
[...]
sub 2., che:
l'eccezione di prescrizione del credito sarebbe infondata, essendo stata inviata al procuratore costituito in giudizio di formale richiesta di pagamento del dovuto già a Persona_1 mezzo lettera raccomandata AR n. 012793120643, ricevuta in data 15.9.2005; inoltre:
“… Del tutto priva di fondamento risulta la circostanza che l'odierna convenuta avrebbe dovuto inoltrare la diffida personalmente affinché potesse esplicare efficacia interruttiva della prescrizione del credito. Si ribadisce, infatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale '…in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo comporta, per la regola dell'ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione….' (Cass. Civ. 18/01/2016, n. 710) …”;
il Giudice di prime cure aveva correttamente considerato che per il calcolo del decorso del termine di prescrizione non deve aversi riguardo alla data di pubblicazione della sentenza (11.5.2001), ma alla data in cui il creditore ha compiuto attività idonea a mostrare la sua volontà di esercitare il diritto di credito (15.9.2005), come provato con la raccomandata A.R. allegata in atti, sebbene il padre degli appellanti fosse già morto nel 2004;
sub 3., che:
[.. nell'atto di precetto opposto, l'intimante non avrebbe intimato a Parte_1
il pagamento in via solidale del debito;
CP_7 sub 3.2., che: in sede di contatti stragiudiziali tra le parti, non sarebbe stata comunicata l'esistenza di altro coerede del;
Per_1 ciò sarebbe dimostrato dalla mail, indicata dagli stessi appellanti, trasmessa dall'avv. ORDILE, nel dicembre 2013, all'Ufficio Avvocatura della convenuta di Messina, dove si eccepiva Pt_5 esclusivamente la prescrizione del credito senza indicare la presenza del coniuge superstite e quindi l'erronea indicazione e quantificazione della somma intimata;
sub 4., che:
Il D.M. 55/2014 contenente il Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247., all'Art. 28 delle disposizioni temporali così recita: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; pertanto:
“… È […] evidente, la infondatezza del motivo di cui alla lettera D) -3) dell'atto di Appello perché, trattandosi di liquidazione senza dubbio anteriore all'entrata in vigore del decreto in questione, si applicano le vecchie tariffe professionali con tutte le voci indicate correttamente in precetto. Per cui correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che: il conteggio e l'indicazione delle specifiche voci del precetto devono essere effettuati sulla base della normativa vigente al momento della liquidazione dei compensi considerati …”;
il Tribunale avrebbe giustamente ritenuto che la costituzione in giudizio di entrambi gli odierni appellanti avesse, in ogni caso, sanato la eventuale nullità della notifica del precetto;
le doglianze in punto d'irregolarità formale sarebbero destituite di fondamento, in quanto, per giurisprudenza costante, il precetto deve contenere a pena di nullità solo i requisiti indicati dall'art. 480 C.P.C., tra cui non figura l'ufficio giudiziario, posto che l'atto in questione non è un atto introduttivo di un giudizio, ma solo un invito a adempiere;
nell'atto di precetto, la data di notifica a sarebbe stata indicata correttamente, Per_1 CP_1
a differenza di quanto ex adverso sostenuto, essendo la notifica avvenuta in data 15.5.2014, come risultante dall'avviso di ricevimento depositato in atti;
in ogni caso:
“… anche a volere ritenere che la data di notifica sia stata indicata in maniera erronea, come non è, la giurisprudenza in materia è cristallina nel considerare sufficiente ai fini della validità del precetto che il precettato sia stato messo in condizioni, come nel caso di specie, di identificare il titolo esecutivo della preannunziata esecuzione …”;
sub 5., che: la correttezza del comportamento tenuto dall'appellata comporterebbe l'infondatezza della richiesta di risarcimento danni e di condanna alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 2, C.P.C.;
concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi del grado.
*
Il giudizio era differito dall'udienza di prima comparizione del 17.3.2023 (con ordinanza in pari data, con cui la Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'ordinanza ex 348 bis C.P.C.) a quella del 15.4.2024, per la precisazione delle conclusioni, e, poi, a quella 17.2.2025. Ivi, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nelle date dell'11.2.2025 e 12.2.2025, la causa veniva posta in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 12.5.2025).
In sede di scritti conclusionali, le parti (con atti depositai, rispettivamente: per le parti appellanti, in data 18.4.2025 ed 8.5.2025; per parte appellata, in data 8.4.2025) insistevano nelle rispettive deduzioni e difese come retro sintetizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che i vizi della sentenza impugnata denunziati dagli appellanti a mezzo del motivo sub 1. costituiscono all'evidenza una mera svista del Giudice di prime cure, alla stregua di errori materiali (come tali rettificabili nel corrente provvedimento), e non errores di diritto o di fatto in iudicando.
È pur vero, infatti, che nel dispositivo della pronuncia è dato leggersi testualmente:
“… definitivamente pronunciando nella causa di opposizione agli atti esecutivi promossa da e Parte_1
nei confronti di e , così provvede …”; CP_1 Controparte_5 CP_6
nondimeno, dalla complessiva disamina della stessa agevolmente e de plano si trae che il mancato riferimento, nel dispositivo, alla circostanza che gli opponenti avessero proposto opposizione non solo ai sensi dell'art. 617 C.P.C., bensì anche ex art. 615 C.P.C., e l'indicazione della quale soggetto nei cui confronti era stata proposta l'opposizione Controparte_5 costituiscono, come retro avvisato, una mera svista materiale in cui è incorso il Giudice a quo.
Al riguardo, si rileva anzitutto che il Tribunale ha rettamente qualificato l'opposizione proposta dagli odierni appellanti come opposizione esperita sia ex art. 615 (opposizione all'esecuzione)
C.P.C. sia ex art. 617, comma 1, C.P.C. (opposizione agli atti esecutivi) e, come tale, l'ha decisa secondo quanto si evince:
- oltre che dall'iter motivazionale seguito dal primo Giudice;
- dall'indicazione dell'oggetto della controversia di cui all'intestazione della sentenza (id est,
“OGGETTO: opposizione agli atti e all'esecuzione”);
- dalla circostanza, ancora, che il decidente, nel riassumere lo svolgimento del processo, ha dato atto che gli opponenti avevano adito l'A.G. CON “opposizione a precetto formulato ex art. 615 e 617 I° comma C.P.C.”. Del pari, il Tribunale ha altrettanto correttamente individuato nell' Controparte_2
l'unico soggetto nei cui confronti era stata proposta la duplice opposizione in
[...] argomento;
ed invero, prova ne è il fatto che:
- mentre la predetta risulta menzionata, nella qualità di opposta: nell'intestazione della sentenza;
nella parte motiva della stessa;
e nel dispositivo;
- è stata individuata esclusivamente nel dispositivo, sicché la sua CP_5 CP_5 menzione non può che costituire un mero refuso.
Agli emendamenti conseguenti si da luogo come in dispositivo.
* Il motivo d'impugnazione sub 2. – cui si dà prioritariamente disamina, per l'indole potenzialmente assorbente su ogni altro – merita accoglimento.
Appare opportuno premettere, anzitutto, che il credito di cui trattasi era soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, il cui dies a quo deve essere collocato in corrispondenza con la data di pubblicazione della sentenza fonte del credito stesso.
Difatti, ai sensi dell'art. 2935 C.C., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, con riguardo al caso di specie, il diritto al pagamento delle spese di lite poteva essere fatto valere fin dalla pronuncia della sentenza che ne disponeva la liquidazione.
Ciò in quanto (per costante indirizzo di legittimità, per cui si v.: Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 32380 del 21/11/2023; in senso conforme, già Cass. civ., n. 10826/2020):
«… In materia civile la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., giacché l'immediata efficacia esecutiva della sentenza è riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale che sia suscettibile anch'essa di provvisoria esecutività. Pertanto, il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive o di rigetto, o comunque non suscettibili di immediata esecutività …».
Onde, il credito relativo alla rifusione delle spese di lite del giudizio definito con la sentenza n.
422/2001 del Tribunale di Messina–Sezione Lavoro avrebbe potuto esser fatto valere dalla allora
– ossia, la parte del giudizio nel cui favore è stata pronunciata Controparte_8 la condanna del al pagamento delle spese di lite (oggi Per_1 Controparte_2
– a partire dal giorno 11.5.2001, id est dalla data di pubblicazione della sentenza, e così
[...] salve interruzioni sino all'11.5.2011.
Ora, nel corso di tale arco temporale è intervenuto il decesso del debitore , Persona_1 occorso in data 24.2.2004 (come da certificato di morte depositato in prime cure dagli odierni appellanti).
Ciò posto, a partire da tale data, la creditrice , al fine di Controparte_8 interrompere la prescrizione del credito oggetto di giudizio, avrebbe dovuto notificare apposito atto a ciò deputato nei confronti degli eredi di , come chiamati a rispondere Persona_1 dei debiti del de cuius nei limiti della rispettiva quota ereditaria. Nello specifico, l'atto interruttivo, prima dell'accettazione dell'eredità, avrebbe dovuto essere recapitato agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Successivamente all'accettazione dell'eredità, la creditrice avrebbe dovuto invece indirizzare ad ogni erede personalmente l'atto valevole ad interrompere la prescrizione.
Sennonché, diversamente da quanto opinato dalla difesa di parte appellata (e già recepito in prime cure dal decidente, per vero senza glossa di sorta), nessuna efficacia interruttiva della prescrizione del credito scaturente dalla richiamata sentenza n. 422/2001 può essere attribuita, nei confronti degli odierni appellanti, eredi di , alla raccomandata A/R inviata Persona_1 dall in data 12.9.2005 (e recapitata in data 15.9.2005) presso Controparte_8 lo studio dell'avv. Alfonso TERAMO, ossia il difensore costituito per il nel Persona_1 giudizio definito dalla citata sentenza, e a mezzo della quale la predetta aveva formalmente richiesto, al soccombente in parte qua , il pagamento del credito. Per_1
Ed infatti alla data dell'invio della missiva in argomento:
- erano trascorsi già quattro anni e quattro mesi dal momento della pubblicazione del titolo giudiziale donde la pretesa creditoria (di rifusione delle spese processuali) di cui alla raccomandata del 15.9.2005;
- il era già deceduto da oltre un anno;
Persona_1 per cui l'Azienda creditrice, allo scopo di validamente e tempestivamente interrompere la prescrizione del detto credito con un atto non processuale (bensì extraprocessuale) quale quello poi inviato, non avrebbe potuto giovarsi dell'apparenza di un rapporto di rappresentanza a tanto potenzialmente utile facendo affidamento sull'ultrattività del mandato defensionale già rilasciato al TERAMO dal debitore per il giudizio davanti al Tribunale di Messina–Sez. Lavoro;
e ciò perché:
- l'atto, ripetesi, aveva contenuto e indole inequivocabilmente extraprocessuale;
- la procura conferita al detto professionista per la rappresentanza del non è stato Per_1 allegato e documentato che si estendesse oltre la sfera processuale;
e, anche a voler diversamente opinare:
- non qualsivoglia atto processuale è idoneo al superiore effetto, bene avendo chiarito in tema da lungi Cass. Sez. I, sentenza n. 24306 del 18/11/2011 (con indirizzo confermato in seguito fino a Sez. II, ordinanza n. 7188 del 18/3/2025) che:
«… L'art. 2943 cod. civ., nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali, anche se portati a conoscenza del solo procuratore della parte, senza richiedere la ulteriore notificazione personale al debitore medesimo, si riferisce soltanto ad atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel suo corso, di solito contenuta nella comparsa di riposta o nella fase istruttoria, quando c'è contraddittorio …»;
ed avendo poi puntualizzato la Sez. I, ordinanza n. 25171 del 19/9/2024 che:
«… In tema di prescrizione, gli atti processuali successivi all'atto introduttivo del giudizio, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore, non rientrando tra quelli contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 C.C., possono spiegare autonoma efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., solo ove presentino i connotati dell'atto di costituzione in mora, che, a norma del quarto comma del citato art. 2943 C.C., deve contenere una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore …»;
- era trascorso un lasso di tempo tale da dover far presumere al creditore (in difetto d'allegazioni circa la sorte medio tempore della vicenda processuale di cui alla sentenza richiamata) che il nesso di collegamento tra costui ed il proprio rappresentato nella lite de qua non potesse star più proseguendo;
sicché, pur tenuto in debito rilievo l'orientamento “liberale di Cass. Sez. III, sentenza n. 25984 del 5/12/2011, in cui si legge (peraltro, in fattispecie non sovrapponibile a quella odierna) che:
«… In tema di interruzione della prescrizione, posto che l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, non può essere negata tale efficacia all'atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore senza aver prima accertato se il difensore possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, dovendo ascriversi siffatta qualità di rappresentante all'avvocato il quale, in nome e per conto del debitore, risponda alla richiesta di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. Infatti, al fine anzidetto, l'effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziale;
l'apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore circa il loro valido conferimento …»; difettavano nell'occorso indici di condotte del ovvero di colui che era stato suo Per_1 procuratore nel processo decorso idonee a far ritenere ragionevolmente fondato un simile affidamento;
e quindi, in un simile contesto fattuale, l'ente creditore avrebbe dovuto indirizzare la diffida di pagamento ai di lui eredi, nelle modalità supra precisate.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto e l'appellata – prima della notifica dell'atto di precetto opposto – ha recapitato personalmente a TO formale missiva di messa Per_1 Parte_2 in mora solo in data 4.12.2013, ossia quando era ormai maturato il termine decennale di prescrizione del credito retro individuato.
Rebus sic stantibus, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'atto di precetto opposto nel presente giudizio.
Ne consegue, a cagione della fondatezza dell'esaminato motivo di gravame ed in riforma, perciò, della sentenza gravata, la declaratoria di nullità del precetto successivamente notificato, in accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado dagli odierni appellanti.
*
Nell'accoglimento del primo motivo di gravame rimangono assorbiti quelli sub 3. e sub 4. A proposito dell'ultimo, mediante il quale le parti appellanti hanno veicolato doglianze relative a irregolarità formali del precetto ed alla notifica dello stesso, si rileva comunque incidentalmente la sua inammissibilità. Trattasi, invero, di vizi rilevanti ex art. 617 C.P.C. e, pertanto, non deducibili in questa sede per la preclusione di cui all'art. 618 C.P.C. Tale norma, difatti, dispone la non impugnabilità delle sentenze pronunciate sia a norma dell'art. 617 C.P.C., primo comma (opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione), sia a norma dell'art. 617 C.P.C., secondo comma (opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione).
E, noto in diritto che, come affermato da Cass. Sez. VI-3, ordinanza n. 3166 dell'11/2/2020 (in ciò ribadita dalla Sez. III, ordinanza n. 3793 del 12/2/2024):
«… Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione …»;
la sentenza di primo grado, là dove ha conosciuto dell'opposizione agli atti esecutivi (disattendendola) di conseguenza, non era appellabile in parte qua.
L'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione che questa Corte dichiara, tuttavia, ove disposto dal Giudice a quo (come avrebbe dovuto) in prime cure, avrebbe reso ultronea la cognizione delle questioni così poste dagli opponenti, sicché deve rilevarsi che la riforma del decisum nei superiori sensi non può che riverberarsi anche sulla parte di motivazione relativa all'opposizione agli atti esecutivi, così obliterata.
*
Il motivo sub 5. non merita invece accoglimento.
Quanto alla ricorrenza nella decorsa vicenda processuale degli elementi costitutivi delle fattispecie disciplinate dai vari commi dell'art. 96 C.P.C., precisato in parte qua che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, C.P.C. presuppone comunque (cfr. Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 36591 del 30/12/2023):
«… la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive …»; osserva la Corte che nel caso di lite non risultano esser state allegate specificatamente, né dimostrate, né tanto meno emergono dagli atti, indici d'alcuna mala fede e/o colpa grave dell'appellata nel portare ad esecuzione il credito asseritamente vantato e, poi, nel resistere all'impugnazione proposta dagli appellanti e, ancora, a fronte d'un valore della lite decisamente assai esiguo, dell'effettivo avvenimento di:
“… un notevole danno morale, esistenziale e biologico, a causa di una vicenda vissuta con grande senso di ingiustizia dovendosi rivolgere in prossimità delle feste natalizie ad un legale in presenza di una richiesta palesemente infondata da parte dell' , per ricorrere in giudizio ed opporsi all' atto di precetto, dovendone affrontare anche Parte_5 psicologicamente ed economicamente i costi …”;
Di qui il rigetto per infondatezza anche della doglianza in argomento.
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L'accoglimento nei superiori termini dell'appello impone di rivedere il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, stante la totale soccombenza dell' Controparte_2
(in virtù della fondatezza del motivo di gravame sub 2. e, quindi, del primo motivo dell'opposizione proposta in prime cure dai , al cui accoglimento consegue la Per_1 declaranda nullità dell'atto di precetto opposto), devono essere poste a suo carico, ed a favore degli appellanti, sia le spese del giudizio di primo grado, sia le spese di questo grado d'appello. La rilevata inammissibilità del motivo di gravame sub 4. ed il rigetto del motivo sub 5. non sono poi idonei a comportare una diversa valutazione della soccombenza, in ipotesi idonea a giustificare una pur parziale compensazione delle spese di lite, atteso che:
- la fondatezza del motivo di gravame sub 2., ex se idonea a determinare la dichiarazione di nullità del precetto opposto e, quindi, a rendere totalmente vittoriosi i , comporta Per_1
l'irrilevanza, ai fini del menzionato apprezzamento della soccombenza, dell'inammissibilità del motivo sub. 4 (l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, che aveva indole pregiudiziale rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, avrebbe reso ultronea la cognizione di quest'ultima);
- del pari, il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 C.P.C., ove proposta – come nel caso di specie – dalla parte totalmente vittoriosa nel merito, non comporta un'ipotesi di soccombenza reciproca, rivestendo natura meramente accessoria;
Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 22951 del 13/9/2019, ha infatti chiarito che:
«… Secondo un primo indirizzo, che ha trovato consacrazione in Cass., Sez. VI-2, 14 ottobre 2016, n. 20838, il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate. Altro e successivo orientamento di legittimità ha espresso il principio secondo il quale il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI-3, 12 aprile 2017, n. 9532). Questa seconda opzione interpretativa risulta essere stata condivisa, sulla base di un incisivo ordito motivazionale, da una successiva decisione (Cass., Sez. VI-3, 15 maggio 2018, n. 11792). La Corte, dopo aver dato atto di volersi confrontare con il primo orientamento, propende per la seconda opzione interpretativa, «stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado». Il Collegio reputa doversi dare continuità a questo secondo indirizzo, del quale condivide la struttura argomentativa portante. A voler completare la delineazione del quadro pare utile precisare che il dato dirimente è rappresentato non tanto dalla natura dell'istanza, che si traduce, per forza di cose, in una domanda, pur indubbiamente accessoria, quanto nella testuale condizione necessaria della riconosciuta integrale soccombenza del preteso litigante temerario. L'ostacolo alla tesi opposta non si rinviene nella dedotta mancanza di contrapposizione delle domande (tutte le domande che le parti si rivolgono contro sono contrapposte per forza di cose, non essendo richiesto che siano simmetriche), ma nell'accessorietà della domanda per lite temeraria, la quale, come puntualmente osservato, presuppone che la controparte risulti integralmente soccombente. D'altra parte, non dovrebbero sorgere ostacoli ad una condanna ai sensi dell'art. 92, seconda parte, cod. proc. civ., a carico dell'istante per responsabilità aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., ove, a sua volta, abbia trasgredito al dovere di cui all'art. 88 cod. proc. civ. Ha pertanto errato la Corte d'appello a confermare la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale, sul presupposto - qui disatteso - che il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria proposta dai convenuti totalmente vittoriosi sul merito della lite determinasse una loro soccombenza reciproca …».
Ciò posto, i compensi si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei seguenti termini:
primo grado:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi al Tribunale Valore della causa: fino a € 1.100
fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 200,00
fase decisionale, valore medio: € 200,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 99,30 totale € 761,30
secondo grado: Competenza: giudizio di cognizione innanzi alla Corte di Appello Valore della causa: fino a € 1.100
fase di studio della controversia, valore medio: € 142,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 142,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 90,00
fase decisionale, valore medio: € 210,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 87,60 totale € 671,60
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione per questo grado della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione quanto al resto dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 991, emessa dal Tribunale di Messina–Seconda Sezione Civile – Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. in data 31.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022; appello proposto da: ; Parte_1
; CP_1
n.q. di eredi di (deceduto in data 24.2.2004); Persona_1 nei confronti di:
(già ), in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) dispone farsi luogo alla correzione di errore materiale della sentenza impugnata nel senso che:
là dove nel dispositivo si legge:
“… definitivamente pronunciando nella causa di opposizione agli atti esecutivi promossa da Parte_1 e nei confronti di e , così provvede …”; CP_1 Controparte_5 CP_6
deve in realtà intendersi:
“… definitivamente pronunciando nella causa di opposizione agli atti esecutivi promossa da Parte_1 e nei confronti di , così provvede …”; CP_1 CP_6
2) in accoglimento parziale dell'appello e, per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza:
2.1) in accoglimento dell'opposizione a precetto proposta da Parte_2 CP_1
n.q. di eredi di con atto notificato in data 5.1.2015 nel
[...] Persona_1 procedimento iscritto al n. 87/2015 RGAC davanti al Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda dichiara nei sensi per cui in motivazione la nullità dell'atto di precetto opposto per estinzione per prescrizione del credito preteso;
2.2) conferma il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria già statuito;
2.3) condanna l (già di Controparte_2 Controparte_3
Messina), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di n.q. suindicata, delle spese del giudizio di primo Parte_2 CP_1 grado, che liquida in complessivi euro 761,30 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
3) condanna ancora l' (già Controparte_2 Controparte_3
[...
di Messina), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di n.q. in epigrafe, delle spese del giudizio di questo Controparte_7 grado, che liquida in complessivi euro 671,60 per onorari, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 7.11.2025
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 841/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del 17.2.2025 e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
; CP_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 entrambi nella qualità di eredi di (deceduto in data 24.2.2004); Persona_1 parti rappresentate e difese, giusta procura rilasciata su foglio separato all'atto di appello, dall'avv. Domenica ORDILE, del foro di Messina, presso il cui studio, in Messina, Via S. Maria del
Selciato n. 16, è elettivamente domiciliata;
pec: ; Email_1
APPELLANTI
E
(già ), in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore; partita Iva: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, dagli avv.ti Giancarlo NIUTTA, Caterina TOMASELLO e Carmela PUGLISI ed elettivamente domiciliata in
Messina, Via La Farina 263N (Pal. Geraci) – Ufficio Avvocatura;
pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) accogliere il proposto appello e, pertanto, revocare, riformare e\o annullare l'impugnata sentenza;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'insussistenza del diritto dell' intimante oggi appellata , in persona del Direttore Generale, Legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore di procedere ad esecuzione forzata essendosi prescritto il credito intimato agli odierni appellanti nel precetto opposto nel giudizio di primo grado;
3) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, le irregolarità formali presenti nel titolo esecutivo e nel precetto, come in narrativa indicate, che fanno sì che il titolo esecutivo, debba ritenersi inidoneo a consentire alla parte istante di procedere ad esecuzione forzata e che l'atto di precetto debba essere ritenuto inesistente, nullo, illegittimo ed errato e, comunque, anch'esso inidoneo a consentire alla parte istante di procedere ad esecuzione forzata. 4) Ritenere e dichiarare che l'azione intrapresa dall'intimante-appellata ha natura temeraria e, conseguentemente, condannare l' appellata , in persona Controparte_2 del Direttore Generale, Legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti, ai sensi dell'art 96 C.P.C. .. 1^, 2 ^ e 3°comma e, per l'effetto, condannare l' , Controparte_3 in persona del Direttore Generale, Legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli stessi di una somma non inferiore ad € 5.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo e comunque al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 3^ comma C.P.C. 5) condannare l'appellata al pagamento in favore degli appellanti dei compensi e delle spese dei due gradi di giudizio oltre spese generali, IVA, CPA. Salvis iuribus …”.
Per l' (già ): Controparte_2 Controparte_3
“… l'integrale rigetto delle istanze di controparte e la conferma integrale della sentenza di I grado per tuti i motivi esposti nella compara di costituzione e risposta. Con vittoria di spese giudiziali e compensi difensivi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2022, gli appellanti eredi di ut Persona_1 supra indicati in epigrafe convenivano in giudizio innanzi a questa Corte l'
[...]
(già ), in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal
Tribunale di Messina–Seconda Sezione Civile–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. con la sentenza n. 991 emessa in data 31.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022, nel procedimento già iscritto al n. 87/2015 R.G.A.C.
*
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione notificato in data 5.1.2015 , in Per_1 Parte_2 CP_1 qualità di eredi di , convenivano innanzi al Tribunale di Messina l' Persona_1 [...]
(oggi ), proponendo Controparte_3 Controparte_2 opposizione ex artt. 615 e 617, comma 1, C.P.C. avverso l'atto di precetto notificatogli in data
16.12.2014, a mezzo del quale l' aveva loro intimato, in qualità di eredi di Pt_3 [...]
ed in virtù ed esecuzione della sentenza n.422/2001 emessa dal Tribunale di Messina Per_1 Sez. Lavoro in data 11.5.2001 tra il loro dante causa e l'allora il pagamento della Parte_4 complessiva somma di € 708,97, oltre spese di notifica dell'atto di precetto ed altre eventuali successive.
Gli opponenti eccepivano l'insussistenza del diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione forzata e l'irregolarità formale, sotto plurimi profili, del titolo esecutivo e del precetto, del quale chiedevano, previa la sospensione della sua efficacia esecutiva, la declaratoria di inesistenza, nullità e/o illegittimità. Chiedevano, inoltre, che venisse accertata e dichiarata la temerarietà dell'azione intrapresa dall'opposta e, quindi, che essa venisse condannata al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 2, C.P.C., quantificato in € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
In data 19.2.2015 si costituiva in giudizio l' di Messina, la quale Controparte_3 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del precetto.
All'udienza del 21.7.2021 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di legge decorsi i quali il Tribunale adito, con la sentenza n. 991 emessa in data 31.5.2022-1.6.2022, così statuiva:
“… 1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali a favore di
[...]
che liquida in complessivi € 630,00, oltre spese generali, iva e CPA come per legge …”. CP_4
*
Le parti appellanti lamentavano che la pronuncia in riesame:
1. aveva errato:
1.1. nel qualificare la proposta impugnazione quale opposizione agli atti esecutivi; ed infatti, nel giudizio di prime cure e avevano Parte_1 CP_1 formulato opposizione sia a precetto, ex artt. 615, comma 1, sia 617, comma 1, C.P.C., quindi non solo avverso gli atti esecutivi, ma anche avverso l'esecuzione;
1.2. nell'affermare che la proposta opposizione era stata formulata “anche” contro
la quale, invece, non aveva mai fatto parte del giudizio di Controparte_5 primo grado;
2. meritava censura nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione del credito azionato a mezzo del precetto opposto;
e ciò poiché, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non era stata posta in essere alcuna attività idonea ad interromperne il corso in esito alla richiamata sentenza n. 422/2001, atteso che:
2.1. nessuna efficacia interruttiva a tal riguardo avrebbe potuto attribuirsi, nei confronti degli appellanti, alla diffida inoltrata dall'appellata, in data 12-15.9.2005, all'avv.
TERAMO, ossia al difensore del loro de cuius (costituito nel giudizio definito con la sentenza n. 422):
“… Non si comprende […] come il procuratore del giudizio di primo grado possa rappresentare la parte oltre 4 anni dopo l'emissione della sentenza di I° grado non appellata, ma soprattutto perché nella nostra fattispecie la “parte rappresentata”, padre degli odierni appellanti era già deceduta da oltre 1 anno, nel febbraio del 2004 come da certificato di morte prodotto in atti quale documento 3 del fascicolo di produzione degli opponenti, e quindi era deceduto 1 anno e mezzo prima che l'azienda convenuta inoltrasse la diffida all'Avv. Teramo nel settembre 2005, diffida di cui gli odierni appellanti non hanno mai avuto notizia e di cui la convenuta appellata non ha mai provato essere pervenuta nella loro sfera di conoscenza …”; 2.2. non solo la diffida non avrebbe potuto spiegare alcun effetto interruttivo nei confronti di , in quanto col suo decesso sarebbe venuta meno qualunque Persona_1 residua capacità rappresentativa dell'avv. Teramo, ma, soprattutto:
“… tale diffida non ha potuto spiegare alcun effetto interruttivo della prescrizione nei confronti degli eredi odierni appellanti, cui l' convenuta avrebbe dovuto inoltrare la diffida personalmente affinché CP_2 potesse spiegare efficacia interruttiva della prescrizione del credito che, diversamente da quanto sostenuto infondatamente dalla opposta nel giudizio di primo grado, si è inevitabilmente CP_6 maturata nei loro confronti, in quanto la diffida inoltrata agli odierni appellanti nel 2013 dall' CP_6
è intervenuta ben 12 anni dopo l'emissione della sentenza …”;
[...]
il decesso di avrebbe, dunque, fatto venir meno qualunque potere Persona_1 di rappresentanza dell'avv. TERAMO, al quale il aveva conferito peraltro Per_1 esclusivamente la rappresentanza processuale per il giudizio introitato nel 1997 innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Messina, conclusosi, con sentenza non Par appellata e passata in giudicato, tre anni prima dell'invio della diffida da parte dell' all'avv. Teramo;
costui non avrebbe pertanto potuto essere considerato, in ogni caso, rappresentante effettivo o apparente degli eredi del detto dante causa, odierni appellanti;
3. erroneamente aveva rigettato l'eccezione d'illegittimità del precetto, poiché proposto contro gli stessi in solido e non, come dovuto, parziariamente ed in misura proporzionale alla rispettiva quota ereditaria; e in specie:
3.1. emergerebbe dalla lettura dell'atto di precetto che l' di Controparte_2
Messina, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva chiesto a
[...]
e a il pagamento dell'intero credito da essa Parte_1 CP_1 originariamente vantato nei confronti di (e non il pagamento Persona_1 parziario); di contro a ciò, si sarebbe dovuto rilevare che:
“… l' conosceva ab origine che gli eredi del presunto debitore fossero più di uno e quindi nei loro CP_2 confronti avrebbe dovuto agire parziariamente e non solidalmente come erroneamente fatto nell'atto di precetto nel quale la convenuta ha intimato agli opponenti, in qualità di eredi del defunto Dott. Per_1
'il pagamento della complessiva somma di Euro 708,97 oltre spese di notifica dell'atto di precetto
[...] ed altre eventuali successive', quindi ha richiesto l'intera somma in via solidale e non la metà di detta somma a ciascuno in via parziaria …”;
3.2. e avevano inoltre dimostrato, mediante il Per_1 Parte_1 Per_1 CP_1 deposito di apposita documentazione, di non essere i soli eredi di;
Persona_1 quest'ultimo, difatti:
“… aveva lasciato a sé superstite anche il coniuge , come risulta dal documento allegato Persona_2 quale documento 3 al fascicolo di produzione di parte, ed era stato evidenziato, pertanto, che la quota loro spettante sull'eredità paterna era pari ad 1\3 …”;
pertanto, l' appellata avrebbe dovuto intimare nell'atto di precetto, a ciascuno CP_2 degli odierni appellanti quali eredi di , il pagamento pro quota per Persona_1
⅓ ciascuno della somma capitale (oltre diritti, onorari e accessori) di € 708,97 e quindi la somma di € 236,32 e giammai l'intero (di € 708,97); 3.3. non corrisponderebbe al vero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, che e non avevano contestato la deduzione di Parte_1 Per_1 CP_1 controparte secondo la quale, in sede di contatti stragiudiziali tra le parti, gli stessi non avevano comunicato l'esistenza di altro coerede del;
Per_1 in particolare:
“… Non si vede per quale motivo gli opponenti in sede di 'contatti stragiudiziali' avrebbero dovuto comunicare l'esistenza di altro coerede laddove in detti contatti esplicitamente era stata da loro eccepita la prescrizione del credito!! …”;
4. meritava di essere riformata nella parte in cui aveva escluso la sussistenza delle dedotte irregolarità formali del precetto; n particolare:
4.1. il titolo esecutivo sarebbe stato notificato in maniera irregolare ed illegittima nei confronti di , in quanto: CP_1
“… come si evince dalla relata di notifica apposta ad esso ( doc. n. 2 fascicolo di produzione) ) la notifica viene effettuata ex art. 140 C.P.C., ma l'Ufficiale Giudiziario non fa menzione nella relata né del numero, né della data di avvenuta spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 C.P.C. come novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2010, spedizione della raccomandata che consente il perfezionamento della notifica, al massimo, con il decorso di 10 giorni da essa. Secondo giurisprudenza costante, dalla relata di notifica deve risultare l'attestazione del regolare espletamento di tutte le formalità prescritte dall'art.140 C.P.C. a pena di nullità. Ciò non è avvenuto nella nostra fattispecie e pertanto la notifica è da ritenersi nulla\inesistente …”;
4.2. l'atto di precetto sarebbe poi anche nullo, poiché non recherebbe l'indicazione dell'ufficio giudiziario, come richiesto dall'art. 125 C.P.C., né , in violazione dell'art. 480 comma 2 C.P.C., la data corretta di notifica del titolo esecutivo:
“… l'intimante indica nel precetto quale data di notifica del titolo il 24/04/2014 per l'opponente
[...]
ed il 15/05/2014 per l'opponente , mentre la sentenza è stata notificata in Parte_1 CP_1 forma esecutiva all'opponente ai sensi dell'art. 140 C.P.C. con deposito nella casa CP_1 comunale del 23/04/2014 e, pertanto, la data di notifica non è quella del 15\05\2014, ma bensì ai sensi dell'art. 140 C.P.C. essa dovrebbe considerarsi compiuta, laddove fosse stata effettuata in maniera rituale con spedizione della raccomandata il 23/04/2014, il 03/05/2014 cioè 10 giorni dopo l'invio e non il 15/05/2014 …”;
4.3. l'obbligazione degli eredi era stata individuata non come parziaria ma come solidale, sicché l'intimante avrebbe errato nel precettare agli odierni appellanti l'intera somma capitale (di € 475,14 oltre diritti, compensi ed accessori);
4.4. “… l'intimante non può chiedere agli odierni opponenti le somme portate dalle voci inserite nell'atto di precetto relative a 'esame sentenza, richiesta rilascio copie esecutive, richiesta di notifica sentenza in forma esecutiva, esame relata x 2, ritiro fascicolo, atto di precetto (diritti), richiesta notifica del precetto,
[in quanto tutte voci connesse a diritti che non sono più vigenti, essendo stati abrogati unitamente alle tariffe professionali e non sono presenti nelle tabelle di liquidazione giudiziale di cui al D.M. 155/2014. L'intimante non può altresì chiedere agli odierni opponenti il pagamento del CPDEL, dell'IRAP e dell'INAIL
…”;
5. avrebbe dovuto accogliere la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 2, C.P.C. da ; Controparte_7 ed infatti: 5.1. gli odierni appellanti:
“… hanno riportato, infatti, un notevole danno morale, esistenziale e biologico, a causa di una vicenda vissuta con grande senso di ingiustizia dovendosi rivolgere in prossimità delle feste natalizie ad un legale in presenza di una richiesta palesemente infondata da parte dell' , per ricorrere in giudizio ed Parte_5 opporsi all' atto di precetto, dovendone affrontare anche psicologicamente ed economicamente i costi …”;
5.2. sussistevano anche i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, C.P.C., dato che:
“… risulta che già nel dicembre 2013 il legale degli opponenti aveva eccepito, nella mail trasmessa all'Ufficio Avvocatura della convenuta la prescrizione del credito ma quest'ultima, nonostante la Parte_5 fondatezza dell'eccezione di prescrizione poiché nessun atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito era mai stato inoltrato né al de cuius, né agli odierni opponenti, ha ingiustificatamente e temerariamente notificato agli stessi atto di precetto preliminare all'esecuzione forzata nei loro confronti, con azione temeraria …”;
6. stante la fondatezza integrale dell'opposizione, avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico dell'opposta;
e concludevano per l'accoglimento dei superiori petita tutti, segnatamente per le domande di condanna già formulate nel corso del giudizio di prime cure, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
*
Con comparsa depositata in data 23.1.2023 si costituiva l' Controparte_2
e, deducendo ex adverso, nel merito:
[...]
sub 2., che:
l'eccezione di prescrizione del credito sarebbe infondata, essendo stata inviata al procuratore costituito in giudizio di formale richiesta di pagamento del dovuto già a Persona_1 mezzo lettera raccomandata AR n. 012793120643, ricevuta in data 15.9.2005; inoltre:
“… Del tutto priva di fondamento risulta la circostanza che l'odierna convenuta avrebbe dovuto inoltrare la diffida personalmente affinché potesse esplicare efficacia interruttiva della prescrizione del credito. Si ribadisce, infatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale '…in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo comporta, per la regola dell'ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione….' (Cass. Civ. 18/01/2016, n. 710) …”;
il Giudice di prime cure aveva correttamente considerato che per il calcolo del decorso del termine di prescrizione non deve aversi riguardo alla data di pubblicazione della sentenza (11.5.2001), ma alla data in cui il creditore ha compiuto attività idonea a mostrare la sua volontà di esercitare il diritto di credito (15.9.2005), come provato con la raccomandata A.R. allegata in atti, sebbene il padre degli appellanti fosse già morto nel 2004;
sub 3., che:
[.. nell'atto di precetto opposto, l'intimante non avrebbe intimato a Parte_1
il pagamento in via solidale del debito;
CP_7 sub 3.2., che: in sede di contatti stragiudiziali tra le parti, non sarebbe stata comunicata l'esistenza di altro coerede del;
Per_1 ciò sarebbe dimostrato dalla mail, indicata dagli stessi appellanti, trasmessa dall'avv. ORDILE, nel dicembre 2013, all'Ufficio Avvocatura della convenuta di Messina, dove si eccepiva Pt_5 esclusivamente la prescrizione del credito senza indicare la presenza del coniuge superstite e quindi l'erronea indicazione e quantificazione della somma intimata;
sub 4., che:
Il D.M. 55/2014 contenente il Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247., all'Art. 28 delle disposizioni temporali così recita: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; pertanto:
“… È […] evidente, la infondatezza del motivo di cui alla lettera D) -3) dell'atto di Appello perché, trattandosi di liquidazione senza dubbio anteriore all'entrata in vigore del decreto in questione, si applicano le vecchie tariffe professionali con tutte le voci indicate correttamente in precetto. Per cui correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che: il conteggio e l'indicazione delle specifiche voci del precetto devono essere effettuati sulla base della normativa vigente al momento della liquidazione dei compensi considerati …”;
il Tribunale avrebbe giustamente ritenuto che la costituzione in giudizio di entrambi gli odierni appellanti avesse, in ogni caso, sanato la eventuale nullità della notifica del precetto;
le doglianze in punto d'irregolarità formale sarebbero destituite di fondamento, in quanto, per giurisprudenza costante, il precetto deve contenere a pena di nullità solo i requisiti indicati dall'art. 480 C.P.C., tra cui non figura l'ufficio giudiziario, posto che l'atto in questione non è un atto introduttivo di un giudizio, ma solo un invito a adempiere;
nell'atto di precetto, la data di notifica a sarebbe stata indicata correttamente, Per_1 CP_1
a differenza di quanto ex adverso sostenuto, essendo la notifica avvenuta in data 15.5.2014, come risultante dall'avviso di ricevimento depositato in atti;
in ogni caso:
“… anche a volere ritenere che la data di notifica sia stata indicata in maniera erronea, come non è, la giurisprudenza in materia è cristallina nel considerare sufficiente ai fini della validità del precetto che il precettato sia stato messo in condizioni, come nel caso di specie, di identificare il titolo esecutivo della preannunziata esecuzione …”;
sub 5., che: la correttezza del comportamento tenuto dall'appellata comporterebbe l'infondatezza della richiesta di risarcimento danni e di condanna alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 2, C.P.C.;
concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi del grado.
*
Il giudizio era differito dall'udienza di prima comparizione del 17.3.2023 (con ordinanza in pari data, con cui la Corte ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per la pronuncia dell'ordinanza ex 348 bis C.P.C.) a quella del 15.4.2024, per la precisazione delle conclusioni, e, poi, a quella 17.2.2025. Ivi, in ragione delle note di trattazione depositate dalle parti nelle date dell'11.2.2025 e 12.2.2025, la causa veniva posta in decisione, previa la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 12.5.2025).
In sede di scritti conclusionali, le parti (con atti depositai, rispettivamente: per le parti appellanti, in data 18.4.2025 ed 8.5.2025; per parte appellata, in data 8.4.2025) insistevano nelle rispettive deduzioni e difese come retro sintetizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che i vizi della sentenza impugnata denunziati dagli appellanti a mezzo del motivo sub 1. costituiscono all'evidenza una mera svista del Giudice di prime cure, alla stregua di errori materiali (come tali rettificabili nel corrente provvedimento), e non errores di diritto o di fatto in iudicando.
È pur vero, infatti, che nel dispositivo della pronuncia è dato leggersi testualmente:
“… definitivamente pronunciando nella causa di opposizione agli atti esecutivi promossa da e Parte_1
nei confronti di e , così provvede …”; CP_1 Controparte_5 CP_6
nondimeno, dalla complessiva disamina della stessa agevolmente e de plano si trae che il mancato riferimento, nel dispositivo, alla circostanza che gli opponenti avessero proposto opposizione non solo ai sensi dell'art. 617 C.P.C., bensì anche ex art. 615 C.P.C., e l'indicazione della quale soggetto nei cui confronti era stata proposta l'opposizione Controparte_5 costituiscono, come retro avvisato, una mera svista materiale in cui è incorso il Giudice a quo.
Al riguardo, si rileva anzitutto che il Tribunale ha rettamente qualificato l'opposizione proposta dagli odierni appellanti come opposizione esperita sia ex art. 615 (opposizione all'esecuzione)
C.P.C. sia ex art. 617, comma 1, C.P.C. (opposizione agli atti esecutivi) e, come tale, l'ha decisa secondo quanto si evince:
- oltre che dall'iter motivazionale seguito dal primo Giudice;
- dall'indicazione dell'oggetto della controversia di cui all'intestazione della sentenza (id est,
“OGGETTO: opposizione agli atti e all'esecuzione”);
- dalla circostanza, ancora, che il decidente, nel riassumere lo svolgimento del processo, ha dato atto che gli opponenti avevano adito l'A.G. CON “opposizione a precetto formulato ex art. 615 e 617 I° comma C.P.C.”. Del pari, il Tribunale ha altrettanto correttamente individuato nell' Controparte_2
l'unico soggetto nei cui confronti era stata proposta la duplice opposizione in
[...] argomento;
ed invero, prova ne è il fatto che:
- mentre la predetta risulta menzionata, nella qualità di opposta: nell'intestazione della sentenza;
nella parte motiva della stessa;
e nel dispositivo;
- è stata individuata esclusivamente nel dispositivo, sicché la sua CP_5 CP_5 menzione non può che costituire un mero refuso.
Agli emendamenti conseguenti si da luogo come in dispositivo.
* Il motivo d'impugnazione sub 2. – cui si dà prioritariamente disamina, per l'indole potenzialmente assorbente su ogni altro – merita accoglimento.
Appare opportuno premettere, anzitutto, che il credito di cui trattasi era soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, il cui dies a quo deve essere collocato in corrispondenza con la data di pubblicazione della sentenza fonte del credito stesso.
Difatti, ai sensi dell'art. 2935 C.C., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, con riguardo al caso di specie, il diritto al pagamento delle spese di lite poteva essere fatto valere fin dalla pronuncia della sentenza che ne disponeva la liquidazione.
Ciò in quanto (per costante indirizzo di legittimità, per cui si v.: Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 32380 del 21/11/2023; in senso conforme, già Cass. civ., n. 10826/2020):
«… In materia civile la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., giacché l'immediata efficacia esecutiva della sentenza è riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale che sia suscettibile anch'essa di provvisoria esecutività. Pertanto, il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive o di rigetto, o comunque non suscettibili di immediata esecutività …».
Onde, il credito relativo alla rifusione delle spese di lite del giudizio definito con la sentenza n.
422/2001 del Tribunale di Messina–Sezione Lavoro avrebbe potuto esser fatto valere dalla allora
– ossia, la parte del giudizio nel cui favore è stata pronunciata Controparte_8 la condanna del al pagamento delle spese di lite (oggi Per_1 Controparte_2
– a partire dal giorno 11.5.2001, id est dalla data di pubblicazione della sentenza, e così
[...] salve interruzioni sino all'11.5.2011.
Ora, nel corso di tale arco temporale è intervenuto il decesso del debitore , Persona_1 occorso in data 24.2.2004 (come da certificato di morte depositato in prime cure dagli odierni appellanti).
Ciò posto, a partire da tale data, la creditrice , al fine di Controparte_8 interrompere la prescrizione del credito oggetto di giudizio, avrebbe dovuto notificare apposito atto a ciò deputato nei confronti degli eredi di , come chiamati a rispondere Persona_1 dei debiti del de cuius nei limiti della rispettiva quota ereditaria. Nello specifico, l'atto interruttivo, prima dell'accettazione dell'eredità, avrebbe dovuto essere recapitato agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto. Successivamente all'accettazione dell'eredità, la creditrice avrebbe dovuto invece indirizzare ad ogni erede personalmente l'atto valevole ad interrompere la prescrizione.
Sennonché, diversamente da quanto opinato dalla difesa di parte appellata (e già recepito in prime cure dal decidente, per vero senza glossa di sorta), nessuna efficacia interruttiva della prescrizione del credito scaturente dalla richiamata sentenza n. 422/2001 può essere attribuita, nei confronti degli odierni appellanti, eredi di , alla raccomandata A/R inviata Persona_1 dall in data 12.9.2005 (e recapitata in data 15.9.2005) presso Controparte_8 lo studio dell'avv. Alfonso TERAMO, ossia il difensore costituito per il nel Persona_1 giudizio definito dalla citata sentenza, e a mezzo della quale la predetta aveva formalmente richiesto, al soccombente in parte qua , il pagamento del credito. Per_1
Ed infatti alla data dell'invio della missiva in argomento:
- erano trascorsi già quattro anni e quattro mesi dal momento della pubblicazione del titolo giudiziale donde la pretesa creditoria (di rifusione delle spese processuali) di cui alla raccomandata del 15.9.2005;
- il era già deceduto da oltre un anno;
Persona_1 per cui l'Azienda creditrice, allo scopo di validamente e tempestivamente interrompere la prescrizione del detto credito con un atto non processuale (bensì extraprocessuale) quale quello poi inviato, non avrebbe potuto giovarsi dell'apparenza di un rapporto di rappresentanza a tanto potenzialmente utile facendo affidamento sull'ultrattività del mandato defensionale già rilasciato al TERAMO dal debitore per il giudizio davanti al Tribunale di Messina–Sez. Lavoro;
e ciò perché:
- l'atto, ripetesi, aveva contenuto e indole inequivocabilmente extraprocessuale;
- la procura conferita al detto professionista per la rappresentanza del non è stato Per_1 allegato e documentato che si estendesse oltre la sfera processuale;
e, anche a voler diversamente opinare:
- non qualsivoglia atto processuale è idoneo al superiore effetto, bene avendo chiarito in tema da lungi Cass. Sez. I, sentenza n. 24306 del 18/11/2011 (con indirizzo confermato in seguito fino a Sez. II, ordinanza n. 7188 del 18/3/2025) che:
«… L'art. 2943 cod. civ., nel prevedere l'efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali, anche se portati a conoscenza del solo procuratore della parte, senza richiedere la ulteriore notificazione personale al debitore medesimo, si riferisce soltanto ad atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel suo corso, di solito contenuta nella comparsa di riposta o nella fase istruttoria, quando c'è contraddittorio …»;
ed avendo poi puntualizzato la Sez. I, ordinanza n. 25171 del 19/9/2024 che:
«… In tema di prescrizione, gli atti processuali successivi all'atto introduttivo del giudizio, quali le deduzioni difensive, le istanze di merito e le richieste di prove formulate dal difensore, non rientrando tra quelli contemplati dai primi due commi dell'art. 2943 C.C., possono spiegare autonoma efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., solo ove presentino i connotati dell'atto di costituzione in mora, che, a norma del quarto comma del citato art. 2943 C.C., deve contenere una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore …»;
- era trascorso un lasso di tempo tale da dover far presumere al creditore (in difetto d'allegazioni circa la sorte medio tempore della vicenda processuale di cui alla sentenza richiamata) che il nesso di collegamento tra costui ed il proprio rappresentato nella lite de qua non potesse star più proseguendo;
sicché, pur tenuto in debito rilievo l'orientamento “liberale di Cass. Sez. III, sentenza n. 25984 del 5/12/2011, in cui si legge (peraltro, in fattispecie non sovrapponibile a quella odierna) che:
«… In tema di interruzione della prescrizione, posto che l'efficacia interruttiva va riconosciuta all'atto di costituzione in mora anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore, non può essere negata tale efficacia all'atto di costituzione in mora inviato dal creditore al difensore del debitore senza aver prima accertato se il difensore possa considerarsi rappresentante, effettivo o apparente, del debitore medesimo, dovendo ascriversi siffatta qualità di rappresentante all'avvocato il quale, in nome e per conto del debitore, risponda alla richiesta di pagamento del creditore, facendo valere in via stragiudiziale le ragioni del cliente. Infatti, al fine anzidetto, l'effettività dei poteri rappresentativi è data dal conferimento del mandato difensivo, senza che sia necessaria la procura scritta ex art. 83 cod. proc. civ., prevista solo per lo svolgimento dell'attività giudiziale;
l'apparenza di detti poteri, invece, scaturisce da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato, tale da ingenerare il ragionevole affidamento del creditore circa il loro valido conferimento …»; difettavano nell'occorso indici di condotte del ovvero di colui che era stato suo Per_1 procuratore nel processo decorso idonee a far ritenere ragionevolmente fondato un simile affidamento;
e quindi, in un simile contesto fattuale, l'ente creditore avrebbe dovuto indirizzare la diffida di pagamento ai di lui eredi, nelle modalità supra precisate.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto e l'appellata – prima della notifica dell'atto di precetto opposto – ha recapitato personalmente a TO formale missiva di messa Per_1 Parte_2 in mora solo in data 4.12.2013, ossia quando era ormai maturato il termine decennale di prescrizione del credito retro individuato.
Rebus sic stantibus, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'atto di precetto opposto nel presente giudizio.
Ne consegue, a cagione della fondatezza dell'esaminato motivo di gravame ed in riforma, perciò, della sentenza gravata, la declaratoria di nullità del precetto successivamente notificato, in accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado dagli odierni appellanti.
*
Nell'accoglimento del primo motivo di gravame rimangono assorbiti quelli sub 3. e sub 4. A proposito dell'ultimo, mediante il quale le parti appellanti hanno veicolato doglianze relative a irregolarità formali del precetto ed alla notifica dello stesso, si rileva comunque incidentalmente la sua inammissibilità. Trattasi, invero, di vizi rilevanti ex art. 617 C.P.C. e, pertanto, non deducibili in questa sede per la preclusione di cui all'art. 618 C.P.C. Tale norma, difatti, dispone la non impugnabilità delle sentenze pronunciate sia a norma dell'art. 617 C.P.C., primo comma (opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione), sia a norma dell'art. 617 C.P.C., secondo comma (opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione).
E, noto in diritto che, come affermato da Cass. Sez. VI-3, ordinanza n. 3166 dell'11/2/2020 (in ciò ribadita dalla Sez. III, ordinanza n. 3793 del 12/2/2024):
«… Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione …»;
la sentenza di primo grado, là dove ha conosciuto dell'opposizione agli atti esecutivi (disattendendola) di conseguenza, non era appellabile in parte qua.
L'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione che questa Corte dichiara, tuttavia, ove disposto dal Giudice a quo (come avrebbe dovuto) in prime cure, avrebbe reso ultronea la cognizione delle questioni così poste dagli opponenti, sicché deve rilevarsi che la riforma del decisum nei superiori sensi non può che riverberarsi anche sulla parte di motivazione relativa all'opposizione agli atti esecutivi, così obliterata.
*
Il motivo sub 5. non merita invece accoglimento.
Quanto alla ricorrenza nella decorsa vicenda processuale degli elementi costitutivi delle fattispecie disciplinate dai vari commi dell'art. 96 C.P.C., precisato in parte qua che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, C.P.C. presuppone comunque (cfr. Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 36591 del 30/12/2023):
«… la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive …»; osserva la Corte che nel caso di lite non risultano esser state allegate specificatamente, né dimostrate, né tanto meno emergono dagli atti, indici d'alcuna mala fede e/o colpa grave dell'appellata nel portare ad esecuzione il credito asseritamente vantato e, poi, nel resistere all'impugnazione proposta dagli appellanti e, ancora, a fronte d'un valore della lite decisamente assai esiguo, dell'effettivo avvenimento di:
“… un notevole danno morale, esistenziale e biologico, a causa di una vicenda vissuta con grande senso di ingiustizia dovendosi rivolgere in prossimità delle feste natalizie ad un legale in presenza di una richiesta palesemente infondata da parte dell' , per ricorrere in giudizio ed opporsi all' atto di precetto, dovendone affrontare anche Parte_5 psicologicamente ed economicamente i costi …”;
Di qui il rigetto per infondatezza anche della doglianza in argomento.
*
L'accoglimento nei superiori termini dell'appello impone di rivedere il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, stante la totale soccombenza dell' Controparte_2
(in virtù della fondatezza del motivo di gravame sub 2. e, quindi, del primo motivo dell'opposizione proposta in prime cure dai , al cui accoglimento consegue la Per_1 declaranda nullità dell'atto di precetto opposto), devono essere poste a suo carico, ed a favore degli appellanti, sia le spese del giudizio di primo grado, sia le spese di questo grado d'appello. La rilevata inammissibilità del motivo di gravame sub 4. ed il rigetto del motivo sub 5. non sono poi idonei a comportare una diversa valutazione della soccombenza, in ipotesi idonea a giustificare una pur parziale compensazione delle spese di lite, atteso che:
- la fondatezza del motivo di gravame sub 2., ex se idonea a determinare la dichiarazione di nullità del precetto opposto e, quindi, a rendere totalmente vittoriosi i , comporta Per_1
l'irrilevanza, ai fini del menzionato apprezzamento della soccombenza, dell'inammissibilità del motivo sub. 4 (l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, che aveva indole pregiudiziale rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, avrebbe reso ultronea la cognizione di quest'ultima);
- del pari, il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 C.P.C., ove proposta – come nel caso di specie – dalla parte totalmente vittoriosa nel merito, non comporta un'ipotesi di soccombenza reciproca, rivestendo natura meramente accessoria;
Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 22951 del 13/9/2019, ha infatti chiarito che:
«… Secondo un primo indirizzo, che ha trovato consacrazione in Cass., Sez. VI-2, 14 ottobre 2016, n. 20838, il rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., malgrado l'accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate. Altro e successivo orientamento di legittimità ha espresso il principio secondo il quale il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI-3, 12 aprile 2017, n. 9532). Questa seconda opzione interpretativa risulta essere stata condivisa, sulla base di un incisivo ordito motivazionale, da una successiva decisione (Cass., Sez. VI-3, 15 maggio 2018, n. 11792). La Corte, dopo aver dato atto di volersi confrontare con il primo orientamento, propende per la seconda opzione interpretativa, «stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado». Il Collegio reputa doversi dare continuità a questo secondo indirizzo, del quale condivide la struttura argomentativa portante. A voler completare la delineazione del quadro pare utile precisare che il dato dirimente è rappresentato non tanto dalla natura dell'istanza, che si traduce, per forza di cose, in una domanda, pur indubbiamente accessoria, quanto nella testuale condizione necessaria della riconosciuta integrale soccombenza del preteso litigante temerario. L'ostacolo alla tesi opposta non si rinviene nella dedotta mancanza di contrapposizione delle domande (tutte le domande che le parti si rivolgono contro sono contrapposte per forza di cose, non essendo richiesto che siano simmetriche), ma nell'accessorietà della domanda per lite temeraria, la quale, come puntualmente osservato, presuppone che la controparte risulti integralmente soccombente. D'altra parte, non dovrebbero sorgere ostacoli ad una condanna ai sensi dell'art. 92, seconda parte, cod. proc. civ., a carico dell'istante per responsabilità aggravata, ex art. 96 cod. proc. civ., ove, a sua volta, abbia trasgredito al dovere di cui all'art. 88 cod. proc. civ. Ha pertanto errato la Corte d'appello a confermare la compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale, sul presupposto - qui disatteso - che il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria proposta dai convenuti totalmente vittoriosi sul merito della lite determinasse una loro soccombenza reciproca …».
Ciò posto, i compensi si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei seguenti termini:
primo grado:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi al Tribunale Valore della causa: fino a € 1.100
fase di studio della controversia, valore medio: € 131,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 131,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 200,00
fase decisionale, valore medio: € 200,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 99,30 totale € 761,30
secondo grado: Competenza: giudizio di cognizione innanzi alla Corte di Appello Valore della causa: fino a € 1.100
fase di studio della controversia, valore medio: € 142,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 142,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 90,00
fase decisionale, valore medio: € 210,00 spese generali (15% sul compenso totale): € 87,60 totale € 671,60
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione per questo grado della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione, discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione quanto al resto dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 991, emessa dal Tribunale di Messina–Seconda Sezione Civile – Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. in data 31.5.2022 e pubblicata in data 1.6.2022; appello proposto da: ; Parte_1
; CP_1
n.q. di eredi di (deceduto in data 24.2.2004); Persona_1 nei confronti di:
(già ), in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore; così provvede:
1) dispone farsi luogo alla correzione di errore materiale della sentenza impugnata nel senso che:
là dove nel dispositivo si legge:
“… definitivamente pronunciando nella causa di opposizione agli atti esecutivi promossa da Parte_1 e nei confronti di e , così provvede …”; CP_1 Controparte_5 CP_6
deve in realtà intendersi:
“… definitivamente pronunciando nella causa di opposizione agli atti esecutivi promossa da Parte_1 e nei confronti di , così provvede …”; CP_1 CP_6
2) in accoglimento parziale dell'appello e, per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza:
2.1) in accoglimento dell'opposizione a precetto proposta da Parte_2 CP_1
n.q. di eredi di con atto notificato in data 5.1.2015 nel
[...] Persona_1 procedimento iscritto al n. 87/2015 RGAC davanti al Tribunale Civile di Messina–Sez. Seconda dichiara nei sensi per cui in motivazione la nullità dell'atto di precetto opposto per estinzione per prescrizione del credito preteso;
2.2) conferma il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria già statuito;
2.3) condanna l (già di Controparte_2 Controparte_3
Messina), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di n.q. suindicata, delle spese del giudizio di primo Parte_2 CP_1 grado, che liquida in complessivi euro 761,30 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
3) condanna ancora l' (già Controparte_2 Controparte_3
[...
di Messina), in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di n.q. in epigrafe, delle spese del giudizio di questo Controparte_7 grado, che liquida in complessivi euro 671,60 per onorari, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 7.11.2025
Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)