Art. 9.
Per quanto attiene alla specifica produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, le ditte produttrici, che alterino o falsino i registri e la documentazione di cui all'articolo 5, sono punite con una multa da L. 80.000 a L. 400.000.
Le stesse, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, possono essere private, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata nel secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da sei mesi ad un anno.
Per quanto attiene alla specifica produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, le ditte produttrici, che alterino o falsino i registri e la documentazione di cui all'articolo 5, sono punite con una multa da L. 80.000 a L. 400.000.
Le stesse, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, possono essere private, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata nel secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da sei mesi ad un anno.