Art. 11. Immissione in ruolo di personale assunto a carico del bilancio dello Stato o dalle amministrazioni universitarie
Il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio alla data del 1 gennaio 1977, e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, e' immesso nei ruoli del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, nonche' degli osservatori astronomici e vesuviano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'immissione in ruolo e' disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto e' stato originariamente assunto.
L'immissione in ruolo ha luogo di norma mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche. Qualora non vi sia sufficiente disponibilita' di posti nelle predette dotazioni organiche, queste sono aumentate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza.
Il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, compresi gli osservatori astronomici e vesuviano, in servizio alla data del 1 gennaio 1977, e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, e' immesso nei ruoli del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, nonche' degli osservatori astronomici e vesuviano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'immissione in ruolo e' disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto e' stato originariamente assunto.
L'immissione in ruolo ha luogo di norma mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche. Qualora non vi sia sufficiente disponibilita' di posti nelle predette dotazioni organiche, queste sono aumentate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza.