Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 20/04/2026, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2026, proposto da
IA LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo e Francesco Manzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Adrano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calugi e Tiziana Vigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
- dell’atto prot. n. 0051395, trasmesso a IA LI S.p.A. il 18 dicembre 2025, con cui il Comune di Adrano ha comunicato a IA LI S.p.A. l’irricevibilità della comunicazione di ripresa e completamento lavori per la realizzazione della stazione radio base e intimato l’immediata sospensione dei lavori;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Adrano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa GA AB LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il 17 giugno 2022, IA LI S.p.A. ha presentato al Comune di Adrano istanza di autorizzazione per la realizzazione di una Stazione Radio Base, ai sensi dell’art. 44 e 49 (già artt. 87 e 88) del D.lgs. 259/2003
1.1. Con nota del 14 novembre 2022, decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione e ritenuto perfezionatosi il silenzio assenso, la società ha comunicato l’avvio dei lavori.
Con nota prot. n. 38250 del 23 novembre 2022, il Comune ha intimato “ l’immediata sospensione dei lavori” rappresentando che il silenzio assenso non si era ancora formato “ in quanto, trattandosi di nuova installazione, è necessario acquisire anche l’autorizzazione da parte del Genio Civile ”.
Con nota del 24 novembre 2022, la società contestava il provvedimento del Comune, trasmettendo l’autorizzazione del Genio Civile già rilasciata il 7 novembre, invitando l’ente a ritirare l’ordine di sospensione lavori.
Con nota del 14 dicembre 2022, l’ente convocava una conferenza di servizi “ per il rilascio di nuovo parere per la realizzazione di una stazione radio base per la rete telefonia mobile di IA LI ”, in esito alla quale “i presenti” (ossia i rappresentanti del Comune e di un comitato di cittadini) concordavano “ sull’opportunità di verificare in via preliminare che l’eventuale installazione dell’antenna non produca effetti pregiudizievoli … su tutti i soggetti che quotidianamente frequentano i due plessi scolastici siti in prossimità del luogo indicato per l'installazione dell’antenna da parte della ditta IA” .
Con ricorso ritualmente proposto ed iscritto al n.r.g. 173/2023, la IA ha impugnato i predetti provvedimenti chiedendone l’annullamento.
Con sentenza n. 628 del 28 febbraio 2023 questo Tribunale ha accolto il ricorso disponendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati e dando atto dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza del 20 giugno 2022.
1.2. Con nota del 3 marzo la IA ha presentato la nuova comunicazione di inizio lavori, a partire dal 13 marzo 2023.
Con nota del 10 marzo 2023 il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo autorizzativo formato per silenzio assenso e la contestuale sospensione del titolo fino al 21 giugno 2023.
Con ricorso notificato il 9 maggio 2023 ed iscritto al n.r.g. 981/2023 la società ha impugnato tale provvedimento.
Con memoria depositata il 19 luglio 2025, il Comune, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti, ha chiesto che venisse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La società ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rappresentando che l’avvio del procedimento di annullamento del titolo autorizzatorio ottenuto per silenzio assenso non è stato seguito dal provvedimento finale e che la sospensione del titolo ha esaurito i suoi effetti in data 21 giugno 2023.
Con la stessa memoria ha, altresì, contestato la rappresentazione dei fatti contenuta nella memoria del Comune, negando che sia stato raggiunto alcun accordo tra le parti.
Con sentenza n. 2997 del 27 ottobre 2025 questa Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 c.p.a., avendo il provvedimento impugnato esaurito i propri effetti a seguito della scadenza, in data 21 giugno 2023, della ivi prevista sospensione dell’efficacia del silenzio assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base in un’area posta in via Cartesio.
In merito all’incontro tenutosi tra le parti il 21 agosto 2023, il Tribunale ha rilevato “che, come correttamente evidenziato dalla società ricorrente, alla luce di quanto emerge dal verbale dell’incontro versato in atti, in quella sede il Comune si era impegnato ad effettuare le necessarie verifiche sulla fattibilità tecnico-giuridica del sito alternativo dallo stesso proposto (rotatoria di C.da Capici) e, in caso di esito positivo, a concludere il procedimento autorizzatorio entro 30 giorni dalla presentazione del nuovo progetto da parte di IA. Non risulta, tuttavia, che tale procedimento si sia ad oggi concluso”.
2. Con nota trasmessa al Comune di Adrano all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.adrano.ct.it il 12 dicembre 2025 la IA, richiamate le due sentenze sopra citate (n. 628/2023 e n. 2997/2025), ha comunicato che, a far data dal prossimo 15/12/2025, avrebbe ripreso e completato i lavori relativi alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile da installarsi su una porzione di lotto di terreno sito in via Cartesio, snc ad Adrano (CT).
3. Con nota del 18 dicembre il Comune di Adrano ha intimato alla IA l’immediata sospensione dei lavori sostenendo che « a differenza di quanto affermato, la sentenza n. 02997/2025 pubblicata il successivo 27/10/2025 , pronuncia quanto segue: “7. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 c.p.a. Il provvedimento impugnato, infatti, ha esaurito i propri effetti per decorso del termine, essendo scaduta il 21 giugno 2023 la ivi prevista sospensione dell’efficacia del silenzio assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base in un’area posta in via Cartesio.”»
Il Comune ha rilevato, inoltre, l’irricevibilità della comunicazione di inizio lavori ai sensi della Determina Dirigenziale, n. 521 del 20/05/2019, secondo la quale “a partire dal 20/05/2019 tutte le istanze per attività produttive/edilizie indirizzate al SUAP/SUE, devono obbligatoriamente transitare tramite il portale telematico presente all'interno del sito istituzionale del Comune di Adrano http://www.comune.adrano.ct.it .
2. Con ricorso notificato il 16 febbraio 2026 la IA LI SP ha impugnato tale nota.
Richiamato l’ iter del procedimento relativo all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile da installarsi su una porzione di lotto di terreno sito in via Cartesio, snc ad Adrano (CT), nonché i due giudizi definiti con le sentenze di questo Tribunale n. 628/2023 e n. 2997/2025, la società lamenta la illegittimità della diffida a sospendere i lavori sotto i seguenti profili:
I. Contrarietà alla sentenza 27 ottobre 2025 n. 2997 di Codesto Spettabile Tar. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contradditorietà. Contrarietà all’autorizzazione conseguita per silenzio assenso .
La diffida impugnata non spiegherebbe le ragioni per cui la ILIAD avrebbe errato nell’interpretazione della sentenza di questo Tribunale n. 2997/2025 che avrebbe, invece, chiaramente accolto la tesi della ricorrente in merito alla natura del verbale del 21 agosto 2023, non qualificabile, come sostenuto dal Comune, come accordo tra le parti, tale da determinare l’improcedibilità del ricorso.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è derivata, invece, dal fatto che l’atto impugnato in quella sede aveva già esaurito i propri effetti essendo la sospensione disposta fino al 21 giugno 2023.
Se dunque la sentenza n. 628/2023 aveva riconosciuto che il titolo autorizzativo si era ormai formato per silenzio assenso, la seconda sentenza avrebbe reso incontestabile tale dato.
La IA è dunque legittimata a realizzare l’impianto essendo venuti meno gli effetti dell’ultima sospensione dei lavori disposta dal Comune nel 2023.
II. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Violazione degli artt. 2, 3 e 12 del d.lgs. n. 82 del 2005.
L’atto impugnato ha inoltre dichiarato irricevibile la comunicazione in quanto trasmessa a mezzo PEC e non attraverso l’apposito portale telematico e ciò ha fatto richiamando una determina dirigenziale del 2019 che, tuttavia, non è allegata alla nota e non è neanche pubblicata all’albo pretorio e quindi non conosciuta né conoscibile dalla ILIAD.
L’assunto secondo cui l’invio della comunicazione a pezzo PEC non sarebbe equivalente all’uso del portale telematico sarebbe, peraltro, infondato alla luce dei principi sanciti dal codice dell’amministrazione digitale.
IA ha sempre utilizzato per le comunicazioni il portale Suap del Comune di Adrano (Suap-Urbix).
Tuttavia, a partire dal primo agosto 2025, il portale “Urbix-Suap” è stato dismesso e sostituito dallo Sportello Unico Digitale (“SU Technical Design”).
Per tale ragione, il 18 agosto 2025 sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato un avviso con cui è stato comunicato che “ a partire dalla data 01/09/2025 verrà attivato il nuovo Sportello Unico Digitale per le Attività Produttive e per l'Edilizia Residenziale per la presentazione, in modalità telematica, delle istanze per la Città di Adrano”.
Il nuovo portale è stato introdotto in applicazione del Decreto interministeriale 26 settembre 2023 – SUAP (“Specifiche tecniche delle modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati”) che prevede una fase di implementazione nazionale con scadenza per l’adeguamento tecnico delle piattaforme fissata per il 26 febbraio 2026.
IA, pertanto, in una fase transitoria, ha ritenuto opportuno utilizzare la PEC trattandosi, peraltro, non di una nuova istanza, ma di una comunicazione di ripresa dei lavori, relativa ad una istanza del 2022.
In armonia con il principio di buona fede e leale collaborazione il Comune avrebbe dovuto, al più, invitare la Società a ripresentare la comunicazione attraverso il portale e non dichiararla irricevibile richiamando una determinazione del 2019 che si riferisce al vecchio portale ormai dismesso.
III. Violazione per mancata applicazione dell’art. 7 del Regolamento UE n. 2024/1309 del 29 aprile 2024.
Il regolamento UE n. 2024/1309 del 29 aprile 2024, al fine di garantire la massima celerità e traSPrenza delle procedure per l’installazione delle infrastrutture telematiche vincola le amministrazioni alla regola del soccorso istruttorio rispetto a tali procedure (v. considerando 44 e articolo 7 del regolamento).
IV. Violazione degli artt. 12 del d.lgs. 33/2013 e 3 della legge n. 241/1990.
La determinazione dirigenziale n. 521/2019, richiamata nella nota, non è reperibile sul sito del Comune.
La nota del Comune è dunque carente di motivazione.
3. Si è costituito il Comune di Adrano che, con memoria depositata il 20 marzo 2026, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sostenendo che il titolo formatosi per silenzio assenso sull’istanza del 2022 sarebbe decaduto essendo decorsi oltre 12 mesi dalla cessazione, in data 21 giugno 2023, degli effetti della sospensione disposta con il provvedimento del 10 marzo 2023 (art. 44 comma 11 del d.lgs. 259/2003: “le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso”).
Nel merito, ha dedotto l’infondatezza del ricorso atteso che: a) contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la sentenza n. 2997/2025 non si sarebbe pronunciata sulla perdurante efficacia del titolo formatosi per silentium nel 2022; b) l’obbligo di utilizzare il portale telematico per tutte le comunicazioni con il SUAP è una misura di organizzazione e di semplificazione procedimentale la cui violazione comporta l’irricevibilità dell’atto. La PEC non può sostituire detto strumento; c) non vi sarebbe SPzio per il soccorso istruttorio non trattandosi della necessità di integrare una domanda, ma di ripresentare la stessa; d) la ricorrente non ha impugnato il provvedimento comunale n. 521 del 20 maggio 2019, con il quale è stato disposto che “le istanze per attività produttive/edilizie indirizziate al SUAP/SUE, devono obbligatoriamente transitare tramite il portale telematico presente all’interno del sito istituzionale del Comune di Adrano”, né ne ha richiesto copia; e) la determina peraltro era stata correttamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune e si poteva trovare nella sezione SUAP – “Richiedi On Line”; f) anche qualora si volesse ritenere illegittima la declaratoria di irricevibilità, la diffida a non realizzare i lavori resterebbe pienamente legittima alla luce dell’intervenuta decadenza del titolo.
4. Con memoria depositata il 21 marzo 2026 la IA ha replicato all’eccezione di inammissibilità del ricorso deducendo l’incompletezza ed erroneità della ricostruzione di fatti contenuta nella memoria del Comune.
La difesa dell’amministrazione non avrebbe, invero, tenuto conto del fatto che, fino alla definizione del giudizio proposto contro il provvedimento del 10 marzo 2023 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di annullamento del titolo formatosi per silentium ed è stata contestualmente disposta la sospensione degli effetti dello stesso, la validità del titolo era sub iudice e, dunque, correttamente la IA ha ritenuto di non dover dare avvio ai lavori.
Peraltro, il Comune avrebbe indotto la società a ritenere possibile l’ubicazione della stazione radio base presso un sito alternativo, senza tuttavia concludere il relativo procedimento a seguito della presentazione il nuovo progetto, così come concordato nell’incontro del 21 agosto 2023.
5. All’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2025, previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Deve essere innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in considerazione di una pretesa decadenza, ai sensi dell’art. 44 comma 11 del d.lgs. n. 259/2003, del titolo formatosi per silentium .
Ed infatti, come ben evidenziato dalla società ricorrente, il susseguirsi delle sospensioni disposte dal Comune (prima nel 2022 e poi nel 2023) nonché la comunicazione (con la nota del 10 marzo 2023) dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo formatosi per silenzio, non possono andare a danno della società, che ha, comprensibilmente, ritenuto opportuno non iniziare i lavori prima della definizione del relativo giudizio con sentenza n. 2997 del 27 ottobre 2025.
Nelle more della definizione del giudizio, peraltro, l’amministrazione comunale ha indicato alla IA un sito alternativo per la realizzazione della stazione radio base e, nonostante la presentazione del nuovo progetto da parte della società, ha ritenuto di non concludere il relativo procedimento.
7. Ciò premesso il ricorso è fondato nei termini che di seguito si rappresentano.
7.1. Pur essendo indubbio che le infrastrutture per le telecomunicazioni soddisfino un interesse di carattere generale per la cui realizzazione è prevista una procedura accelerata, è parimenti evidente che lo Sportello Unico Digitale per le attività produttive, di cui si avvale il Comune di Adrano, risponde ad una logica di semplificazione e di velocizzazione dei procedimenti che non costituisce di per sé un aggravio procedimentale per il privato che è tenuto ad avvalersene per la presentazione di istanze e comunicazioni.
Deve tuttavia nel contempo osservarsi che la Determina n. 75 del 20 maggio 2019, richiamata nella nota impugnata, con cui è stata prevista l’irricevibilità delle nuove istanze nonché di ogni altra comunicazione non inoltrate utilizzando la piattaforma informatica all’uopo predisposta e pubblicata sul sito web istituzionale: http://www.comune.Adrano.it/ e cliccando sul pulsante (URBIX SUE o URBIX SUAP) della Home page, non è applicabile al caso di specie atteso che il portale URBIX SUAP è stato ormai dismesso dal 1° agosto 2025 e sostituito, dal 1° settembre 2025 (v. avviso del 18 agosto 2025) dal nuovo Sportello Unico Digitale per le attività produttive.
La trasmissione della comunicazione di avvio dei lavori, pure se irrituale perché inoltrata a mezzo PEC, non avrebbe potuto, dunque, comportare tout court la irricevibilità della stessa, in mancanza di una espressa previsione in tal senso da riferirsi al nuovo portale.
E ciò, tanto più che, nel caso di specie, ed è quanto appare comunque dirimente, non di nuova istanza si tratta, ma di una mera comunicazione afferente ad un titolo già conseguito ai sensi dell’art. 44 comma 10 del D.lgs. n. 259/2003.
Deve, peraltro, osservarsi che il sistema di trasmissione utilizzato dalla ricorrente non ha, in concreto, comportato alcun aggravio del procedimento a carico del Comune, che, infatti, ha riscontrato la comunicazione dopo appena sei giorni dalla sua ricezione dimostrando, altresì, di aver correttamente individuato la pratica a cui la stessa si riferiva.
Occorre sul punto rammentare che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, l. n. 241 del 1990 (comma aggiunto dall’art. 12, comma 1, legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76), i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede che impongono alla Pubblica Amministrazione di non aggravare la posizione del privato e di tenere conto delle circostanze sopravvenute.
È stato, inoltre, sottolineato che «sebbene la buona fede trovi il proprio terreno di elezione nel diritto civile, in particolare nella materia delle obbligazioni, il principio in esame permea anche il diritto amministrativo non soltanto quando l’Amministrazione opera jure privatorum, ma anche quando pone in essere la sua attività tipicamente autoritativa» (Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2023, n. 10244).
La buona fede, nel rapporto giuridico, è pertanto armonizzata dai principi di buon andamento, efficienza e traSPrenza dell’azione amministrativa, richiamati nell’art. 97 Cost..
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, infatti, ha avuto modo di ricordare che «la disposizione ora richiamata ha positivizzato una regola di carattere generale dell’agire pubblicistico dell’amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e che porta a compimento la concezione secondo cui il procedimento amministrativo - forma tipica di esercizio della funzione amministrativa - è il luogo di composizione del conflitto tra l’interesse pubblico primario e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell’esercizio del primo. Per il migliore esercizio della discrezionalità amministrativa il procedimento necessita pertanto dell’apporto dei soggetti a vario titolo interessati, nelle forme previste dalla legge sul procedimento del 7 agosto 1990, n. 241. Concepito in questi termini, il dovere di collaborazione e di comportarsi secondo buona fede ha quindi portata bilaterale, perché sorge nell’ambito di una relazione che, sebbene asimmetrica, è nondimeno partecipata ed in ragione di ciò esso si rivolge all’amministrazione e ai soggetti che a vario titolo intervengono nel procedimento» (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021, n. 19).
Risultano pertanto violati, nel caso di specie, i principi di collaborazione e buona fede, nella misura in cui l’amministrazione comunale ha ritenuto di paralizzare gli effetti della comunicazione di inizio lavori dichiarandola tout court irricevibile invece di sollecitare, tutt’al più, la società ricorrente a veicolare la comunicazione attraverso lo Sportello Unico Digitale delle attività produttive.
7.2. Del tutto irrilevante risulta, inoltre, il rinvio alla sentenza n. 2997/2025 con cui il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto per l’impugnazione della nota del 10 marzo 2023, avendo “ l’impugnata sospensione dell’efficacia del titolo formatosi sull’istanza presentata da IA il 17 giugno 2022 …esaurito i propri effetti”.
Né la richiamata nota del 10 marzo 2023, né, tanto meno, la sentenza n. 2997/2025, hanno invero in alcun modo inciso sul titolo conseguito dalla IA ai sensi dell’art. 44 comma 10 del D.lgs. n. 259/2003, atteso che l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela comunicato con la suddetta nota non si è mai concluso con alcun provvedimento definitivo e che la declaratoria di improcedibilità è derivata dal mero venir meno degli effetti della sospensione del titolo, contestualmente disposta dall’amministrazione.
8. Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento della nota impugnata.
Sussistono nondimeno i presupposti, in ragione della peculiarità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ IA SA, Presidente
Calogero Commandatore, Consigliere
GA AB LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA AB LL | AZ IA SA |
IL SEGRETARIO