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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5042/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007103358 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ricorrente_1Il ricorrente si è costituito in giudizio il 17/3/25. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe relativamente a due cartelle di pagamento aventi ad oggetto l'IMU per l'anno 2013 deducendo l'omessa notifica delle cartelle medesime, la decadenza dalla pretesa, la prescrizione del tributo e la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia che le cartelle prodromiche sono state ritualmente notificate e deduce che l'eventuale prescrizione e l'invocata decadenza non sono imputabili alla fase della riscossione;
quindi, rappresenta che l'atto è adeguatamente motivato.
Il ricorso è infondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agente della Riscossione ha documentato che le due cartelle sottese all'intimazione impugnata sono state notificate a mezzo pec in data 22/6/22
Infondata, quindi, è l'eccezione di prescrizione, dato che dette notifiche hanno interrotto i termini prescrizionali quinquennali che, alla data di notifica dell'atto impugnato (12/2/25), non erano ancora decorsi.
L'intervenuta prova della regolare notifica delle cartelle stesse preclude, poi, ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria, alla decadenza e alla quantificazione degli interessi. Infatti,
l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento ( cfr. Cass. civ. Sez. V, 11-11-2016, n. 23046). In sostanza, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati. Pertanto, eventuali vizi attinenti alle cartelle di pagamento non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, dato che la loro omessa impugnazione nel termine di legge le ha rese ormai inoppugnabili (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, che liquida in euro 450,00 oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15% Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
EM SC
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5042/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259007103358 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ricorrente_1Il ricorrente si è costituito in giudizio il 17/3/25. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe relativamente a due cartelle di pagamento aventi ad oggetto l'IMU per l'anno 2013 deducendo l'omessa notifica delle cartelle medesime, la decadenza dalla pretesa, la prescrizione del tributo e la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia che le cartelle prodromiche sono state ritualmente notificate e deduce che l'eventuale prescrizione e l'invocata decadenza non sono imputabili alla fase della riscossione;
quindi, rappresenta che l'atto è adeguatamente motivato.
Il ricorso è infondato.
Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agente della Riscossione ha documentato che le due cartelle sottese all'intimazione impugnata sono state notificate a mezzo pec in data 22/6/22
Infondata, quindi, è l'eccezione di prescrizione, dato che dette notifiche hanno interrotto i termini prescrizionali quinquennali che, alla data di notifica dell'atto impugnato (12/2/25), non erano ancora decorsi.
L'intervenuta prova della regolare notifica delle cartelle stesse preclude, poi, ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria, alla decadenza e alla quantificazione degli interessi. Infatti,
l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento ( cfr. Cass. civ. Sez. V, 11-11-2016, n. 23046). In sostanza, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati. Pertanto, eventuali vizi attinenti alle cartelle di pagamento non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, dato che la loro omessa impugnazione nel termine di legge le ha rese ormai inoppugnabili (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione, che liquida in euro 450,00 oltre accessori di legge se dovuti e spese generali nella misura del 15% Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
EM SC