CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
MINERVINI IO, Relatore
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 324/2022 depositato il 23/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via Del Mercato Nuovo 53 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503OG01112-2021 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'estinzione del processo Resistente: non si oppone alla richiesta di estinzione del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 nella sua qualità di “liquidatore” della società “Ricorrente_1 ”, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. T6503OG01112/2021 relativo a Imposta IVA, int. e sanzioni anno 2016.
Esponeva il ricorrente che in data 25.02.2022 veniva notificato l'avviso di accertamento di cui in oggetto con il quale l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, procedendo al controllo della posizione fiscale della società, richiedeva la somma complessiva di Euro 98.500,67 per Iva (50.620,00),Interessi (8.630,36), Sanzioni
(39.241,56) e spese di notifica (8,75) relativamente all'anno d'imposta 2016.
L'accertamento, trae origine da un pvc della Guardia di Finanza di Padova, fatto proprio dall'Ufficio, con il quale si contestava alla società un'indebita detrazione IVA per operazioni che si assumevano soggettivamente inesistenti sulla base delle attività di polizia giudiziaria dalle quali emergeva - a detta dei verbalizzanti - che la società “Ricorrente_1” aveva intrattenuto rapporti commerciali con le aziende/cartiere
“Società_1 Srl” e “Società_2 Srl”, e come tale aveva ricevuto consapevolmente fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
RICORRE avverso l'avviso di accertamento di cui in oggetto per i seguenti motivi :
- L'avviso di accertamento confezionato dall'Ufficio appare “nullo” per carenza di motivazioni, perché concretato “per relationem” al p.v.c. della Guardia di Finanza di Padova del 30.6.2020, non allegato, ma richiamato solo per sommi capi, disattendendo completamente il disposto dell'art. 42 del
DPR 600/73 laddove è espressamente prevista la motivazione “...in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'accertamento…”.
- L'accertamento è del tutto infondato giacchè i motivi che lo giustificano non sono neppure lontanamente sufficienti a dimostrare la “correità” da parte della “Ricorrente_1” in eventuali violazioni commesse esclusivamente dalla “Società_1 Srl”, che ha regolarmente percepito i corrispettivi pattuiti ed ha regolarmente consegnato le merci indicate in fattura. Il requisito del “coinvolgimento” o della
“consapevolezza” da parte della “Ricorrente_1” è richiamato solo come petizione di principio nell'accertamento, senza che MAI la Direzione Provinciale indichi nulla a suffragio dell'accusa perché certamente l'acquirente non può rispondere di asserite violazioni del fornitore ed in ogni caso il coinvolgimento o la consapevolezza dovrebbero risultare da elementi oggettivi, non da ipotesi o discorsi assertivi !
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento di cui in oggetto perchè illegittimo in fatto ed in diritto nonché la sospensione ai sensi dell'art. 47 D.lgs 546/92.
Con ordinanza del 18.7.2022 La Commissione rigettava l'istanza di sospensione.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate evidenziando, in via preliminare, che con sentenza 15/2022 del
28/02/2022 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato il fallimento della società. Nel merito riaffermava la legittimità del proprio operato e contestando le censure proposte nell'atto di ricorso.
All'udienza del 14.10.2022 la Commissione prendeva atto dell'intervenuto fallimento e dichiarava l'interruzione del processo.
All'udienza del 9.6.2025 la Corte di Giustizia Tribunaria dava atto della mancata riassunzione della causa ed invitava il difensore a comunicare entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza se risulti che al
Curatore della società fosse stato comunicato il provvedimento di interruzione del giudizio rinviando all'udienza del 29.9.2025 per il prosieguo.
Con comunicazione datata 1.8.2025 il curatore del fallimento “Ricorrente_1 srl in Ricorrente_1” dichiarava di essere a conoscenza dell'interruzione del processo e che il fallimento non intendeva riassumerli, giusta autorizzazione del GD, e non si opponeva all'estinzione della causa.
All'udienza del 29.9.2025 le parti insistevano per la dichiarazione di estinzione della causa e la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta la richiesta conforme delle parti di declaratoria di estinzione del processo.
Invero la società ricorrente è stata dichiarata fallita con sentenza del 28.2.2022, il procedimento è stato interrotto, ai sensi dell'art. 40 D. L.vo 542 del 1992, con ordinanza del 14.10.2022 e non è stato riassunto nei termini previsti dall'art. 43 D.L.vo 542 del 1992.
Ai sensi dell'art. 45 D.L.vo 542 del 1992 ciò comporta l'estinzione del processo.
La medesima norma prevede che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per mancata riassunzione del ricorso. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANDUZIO STEFANO, Presidente
MINERVINI IO, Relatore
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 324/2022 depositato il 23/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Via Del Mercato Nuovo 53 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503OG01112-2021 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'estinzione del processo Resistente: non si oppone alla richiesta di estinzione del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 nella sua qualità di “liquidatore” della società “Ricorrente_1 ”, ricorre avverso l'avviso di accertamento n. T6503OG01112/2021 relativo a Imposta IVA, int. e sanzioni anno 2016.
Esponeva il ricorrente che in data 25.02.2022 veniva notificato l'avviso di accertamento di cui in oggetto con il quale l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, procedendo al controllo della posizione fiscale della società, richiedeva la somma complessiva di Euro 98.500,67 per Iva (50.620,00),Interessi (8.630,36), Sanzioni
(39.241,56) e spese di notifica (8,75) relativamente all'anno d'imposta 2016.
L'accertamento, trae origine da un pvc della Guardia di Finanza di Padova, fatto proprio dall'Ufficio, con il quale si contestava alla società un'indebita detrazione IVA per operazioni che si assumevano soggettivamente inesistenti sulla base delle attività di polizia giudiziaria dalle quali emergeva - a detta dei verbalizzanti - che la società “Ricorrente_1” aveva intrattenuto rapporti commerciali con le aziende/cartiere
“Società_1 Srl” e “Società_2 Srl”, e come tale aveva ricevuto consapevolmente fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
RICORRE avverso l'avviso di accertamento di cui in oggetto per i seguenti motivi :
- L'avviso di accertamento confezionato dall'Ufficio appare “nullo” per carenza di motivazioni, perché concretato “per relationem” al p.v.c. della Guardia di Finanza di Padova del 30.6.2020, non allegato, ma richiamato solo per sommi capi, disattendendo completamente il disposto dell'art. 42 del
DPR 600/73 laddove è espressamente prevista la motivazione “...in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'accertamento…”.
- L'accertamento è del tutto infondato giacchè i motivi che lo giustificano non sono neppure lontanamente sufficienti a dimostrare la “correità” da parte della “Ricorrente_1” in eventuali violazioni commesse esclusivamente dalla “Società_1 Srl”, che ha regolarmente percepito i corrispettivi pattuiti ed ha regolarmente consegnato le merci indicate in fattura. Il requisito del “coinvolgimento” o della
“consapevolezza” da parte della “Ricorrente_1” è richiamato solo come petizione di principio nell'accertamento, senza che MAI la Direzione Provinciale indichi nulla a suffragio dell'accusa perché certamente l'acquirente non può rispondere di asserite violazioni del fornitore ed in ogni caso il coinvolgimento o la consapevolezza dovrebbero risultare da elementi oggettivi, non da ipotesi o discorsi assertivi !
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento di cui in oggetto perchè illegittimo in fatto ed in diritto nonché la sospensione ai sensi dell'art. 47 D.lgs 546/92.
Con ordinanza del 18.7.2022 La Commissione rigettava l'istanza di sospensione.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate evidenziando, in via preliminare, che con sentenza 15/2022 del
28/02/2022 il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato il fallimento della società. Nel merito riaffermava la legittimità del proprio operato e contestando le censure proposte nell'atto di ricorso.
All'udienza del 14.10.2022 la Commissione prendeva atto dell'intervenuto fallimento e dichiarava l'interruzione del processo.
All'udienza del 9.6.2025 la Corte di Giustizia Tribunaria dava atto della mancata riassunzione della causa ed invitava il difensore a comunicare entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza se risulti che al
Curatore della società fosse stato comunicato il provvedimento di interruzione del giudizio rinviando all'udienza del 29.9.2025 per il prosieguo.
Con comunicazione datata 1.8.2025 il curatore del fallimento “Ricorrente_1 srl in Ricorrente_1” dichiarava di essere a conoscenza dell'interruzione del processo e che il fallimento non intendeva riassumerli, giusta autorizzazione del GD, e non si opponeva all'estinzione della causa.
All'udienza del 29.9.2025 le parti insistevano per la dichiarazione di estinzione della causa e la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta la richiesta conforme delle parti di declaratoria di estinzione del processo.
Invero la società ricorrente è stata dichiarata fallita con sentenza del 28.2.2022, il procedimento è stato interrotto, ai sensi dell'art. 40 D. L.vo 542 del 1992, con ordinanza del 14.10.2022 e non è stato riassunto nei termini previsti dall'art. 43 D.L.vo 542 del 1992.
Ai sensi dell'art. 45 D.L.vo 542 del 1992 ciò comporta l'estinzione del processo.
La medesima norma prevede che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per mancata riassunzione del ricorso. Spese compensate.