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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/03/2026, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02430/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02320 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02430/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2430 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ferrero, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- la Questura di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per la riforma N. 02430/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza,
n. 1109/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026, il Cons. IO LL e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierno appellante, cittadino del Bangladesh, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto il provvedimento del 28 luglio 2021, con il quale il Questore di Venezia ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE di cui il medesimo era titolare ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lvo n. 286/1998, sulla scorta del giudizio di pericolosità formulato nei suoi confronti in conseguenza della sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Venezia in data 12 gennaio 2018, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2018, per i reati di cui agli artt. 572, 582, 576, n. 5, e 577, comma 2, c.p., commessi ai danni del coniuge.
2. Il T.A.R. adito ha definito il giudizio in senso reiettivo con la sentenza n. 1109 del
24 luglio 2023, facendo essenzialmente leva sul carattere ostativo della sentenza riportata dallo straniero, sul rilievo che l'art. 380, comma 2, c.p.p., alla lettera l-ter), contempla appunto il reato di maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall'art. 572
c.p., con il corollario secondo cui “l'amministrazione non era tenuta ad effettuare alcuna valutazione ulteriore rispetto alla pericolosità sociale dello straniero, avendo il Legislatore già operato in via preliminare una valutazione presuntiva, in relazione alla tipologia di reato e all'oggetto della tutela penale”. N. 02430/2024 REG.RIC.
Inoltre, ha osservato il T.A.R. che “il ricorrente, alla luce della gravità dei fatti-reato posti a base del provvedimento impugnato, non possa dolersi del giudizio operato dall'amministrazione; invero, “la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia è concorde nell'escludere, in presenza di gravi pregiudizi penali, spazi di autonoma valutazione da parte dell'autorità amministrativa circa la pericolosità dello straniero, per cui si tratta in sostanza di provvedimenti di carattere vincolato”
(Consiglio di Stato, Sezione I, Parere n. 2012/2020)”, all'uopo evidenziando che “i reati commessi dal ricorrente, posti in essere tra l'altro alla presenza dei figli minori, sono di estremo allarme sociale, come confermato dalla riforma operata con legge 69 del 2019 intitolata «Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (c.d. codice rosso), con conseguente esclusione in caso di loro commissione, alla luce di quanto detto, di ogni discrezionalità in capo all'amministrazione”, anche perché “la tipologia e la gravità del reato commesso risultano del resto incompatibili con i valori fondanti della nostra Comunità nazionale ed in particolare con il principio sancito dall'art. 2 Cost. che impone alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui svolge la propria personalità, con particolare riguardo, per quanto rileva rispetto alla fattispecie considerata, ai precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell'integrità fisica e della libertà della donna e dei figli all'interno del nucleo familiare”.
3. La sentenza costituisce oggetto dell'appello proposto, con il ricorso in esame, dall'originario ricorrente, il quale, dopo aver evidenziato di aver presentato istanza di riabilitazione in relazione alla condanna riportata, ne chiede la riforma in vista dell'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, essenzialmente rappresentando che l'art. 9, comma 4, d.lvo n. 286/1998, applicabile alla fattispecie, non consente di fondare automatismi ostativi su eventuali sentenze di condanna, ma impone di valutare la complessiva situazione dello straniero, alla luce del suo N. 02430/2024 REG.RIC.
inserimento sociale e lavorativo e del radicamento familiare, anche tenuto conto che nella specie, successivamente ai fatti oggetto di condanna, sono stati restaurati l'equilibrio e la serenità familiare, tanto che i coniugi hanno successivamente acquistato l'immobile adibito a residenza familiare e procreato ulteriori tre figli (dei cinque complessivamente avuti).
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, per opporsi all'accoglimento del ricorso.
5. All'udienza del 5 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello, ad avviso del Collegio, è meritevole di accoglimento.
7. Lo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato in primo grado deve essere condotto nel prisma dello schema normativo delineato, ai fini del legittimo esercizio del potere di revoca del permesso di soggiorno UE, dall'art. 9, comma 4, d.lvo n.
286/1998, a mente del quale “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e
16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”: ciò in quanto il successivo comma 7 del medesimo art. 9 dispone che il permesso sia revocato quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.
8. Ebbene, nonostante il provvedimento impugnato in primo grado sia formalmente strutturato, dal punto di vista motivazionale, come inteso a valorizzare la pericolosità N. 02430/2024 REG.RIC.
sociale in concreto dello straniero, rifuggendo almeno testualmente da qualsivoglia automatismo ostativo incentrato sulla condanna riportata dal ricorrente, esso, ad una più attenta disamina, è sguarnito di ogni effettiva valutazione - contestuale, complessiva e comparativa - della gravità della condotta, da un lato, e della situazione sociale, lavorativa e familiare dell'interessato, dall'altro: tanto si evince dal fatto che l'Autorità emanante, dopo aver illustrato i contenuti della memoria difensiva prodotta in sede procedimentale nell'interesse dello straniero (intesa ad evidenziare il carattere episodico della condanna, la lunga durata del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, l'attività lavorativa svolta, la condizione di disabilità di uno dei figli,
l'acquisto da parte dei coniugi dell'abitazione familiare, l'applicazione da parte del giudice penale del minimo edittale e la concessione da parte dello stesso della sospensione condizionale della pena), conclude nel senso che “la condotta accertata all'esito del procedimento penale risulta comunque grave e fa venire a mancare i necessari presupposti legittimanti il mantenimento del titolo di soggiorno”.
9. Deve invero osservarsi che la ratio della citata disposizione, laddove richiede al
Questore di tenere conto “della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”, non è quella di ponderare in maniera isolata la gravità della condotta penalmente sanzionata, non essendo la stessa suscettibile di graduazione, nemmeno in chiave attenuante, in considerazione di circostanze esterne alla sua dinamica commissiva (come appunto
“la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”), ma di assicurare che la misura revocatoria costituisca l'esito di una valutazione proporzionata e ragionevole, secondo i canoni tipici dell'esercizio del potere amministrativo discrezionale tanto più se incidente sui diritti fondamentali dell'individuo, dei molteplici interessi convergenti nel concreto episodio di attività amministrativa, ovvero, da un lato, quello dello Stato ad espellere dal suo territorio (o comunque privare di un titolo permanente a soggiornarvi, come il N. 02430/2024 REG.RIC.
permesso di soggiorno UE) i soggetti socialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, dall'altro lato, quello degli individui privi dello status di cittadino e di origini extra-comunitarie a conservare la condizione di soggiornanti e la rete di relazioni sociali, lavorative ed affettive che sul territorio nazionale hanno costruito nel corso della loro legittima permanenza sullo stesso.
10. Snodo fondamentale di tale valutazione è appunto la ponderazione comparativa del pericolo che lo straniero rappresenta per la pacifica convivenza e la tutela delle persone che con lo stesso si trovano o possono entrare in contatto e dei pregiudizi che per gli interessi di cui è portatore sono suscettibili di derivare dall'adozione del provvedimento revocatorio: ciò tanto più considerando che la consacrazione provvedimentale del giudizio di pericolosità prelude pressoché inevitabilmente al diniego di qualsiasi altro titolo di soggiorno, tenuto conto del maggior grado di
“resistenza” che caratterizza quello di soggiorno UE.
11. Tornando alla fattispecie in esame, non può non osservarsi che, come anticipato,
a fare difetto nel provvedimento di revoca impugnato in primo grado è appunto una espressa ed attualizzata valutazione comparativa tra l'esigenza di allontanare dal territorio dello Stato – e comunque privare di un titolo atto a legittimare stabilmente la sua permanenza sullo stesso – un soggetto resosi responsabile di oggettivamente gravi condotte criminose, sulla scorta del grado effettivo ed attuale di pericolosità che la condanna riportata è atta ad esprimere, ed il pregiudizio che dall'adozione della misura revocatoria deriva alla sua sfera di interessi personali, sociali, lavorativi e familiari: ciò nella consapevolezza che anche l'adozione di una misura funzionale apparentemente alla tutela degli interessi dei suoi più stretti congiunti, tenuto conto della veste di persone offese da essi eventualmente assunta rispetto ai reati per i quali
è stato condannato, può rivelarsi gravida di conseguenze particolarmente negative nei loro confronti, laddove sia suscettibile di alterare gravemente l'equilibrio familiare eventualmente ripristinato e pregiudicare la realizzazione da parte dell'interessato del N. 02430/2024 REG.RIC.
diritto-dovere di assistenza morale e materiale, specialmente nei confronti di soggetti minori.
12. Non può quindi condividersi il percorso motivazionale sotteso alla sentenza appellata, laddove rivendica il carattere automaticamente ostativo della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 572 c.p. ovvero il carattere sostanzialmente vincolato del provvedimento di revoca alla luce della gravità dei reati oggetto di condanna, ponendosi entrambe le suesposte conclusioni in contrasto con il paradigma normativo di cui all'art. 9, comma 4, d.lvo n. 286/1998, innanzi richiamato.
13. Dai rilievi che precedono non può quindi che discendere l'annullamento, in riforma della sentenza appellata, del provvedimento di revoca impugnato in primo grado, in quanto viziato sotto i profili dell'adeguatezza istruttoria e motivazionale, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
14. L'originalità dell'oggetto della controversia giustifica nondimeno la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della N. 02430/2024 REG.RIC.
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA EC, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
IO LL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO LL FA EC
IL SEGRETARIO N. 02430/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02320 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02430/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2430 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ferrero, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- la Questura di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per la riforma N. 02430/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza,
n. 1109/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026, il Cons. IO LL e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierno appellante, cittadino del Bangladesh, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto il provvedimento del 28 luglio 2021, con il quale il Questore di Venezia ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE di cui il medesimo era titolare ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lvo n. 286/1998, sulla scorta del giudizio di pericolosità formulato nei suoi confronti in conseguenza della sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Venezia in data 12 gennaio 2018, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2018, per i reati di cui agli artt. 572, 582, 576, n. 5, e 577, comma 2, c.p., commessi ai danni del coniuge.
2. Il T.A.R. adito ha definito il giudizio in senso reiettivo con la sentenza n. 1109 del
24 luglio 2023, facendo essenzialmente leva sul carattere ostativo della sentenza riportata dallo straniero, sul rilievo che l'art. 380, comma 2, c.p.p., alla lettera l-ter), contempla appunto il reato di maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall'art. 572
c.p., con il corollario secondo cui “l'amministrazione non era tenuta ad effettuare alcuna valutazione ulteriore rispetto alla pericolosità sociale dello straniero, avendo il Legislatore già operato in via preliminare una valutazione presuntiva, in relazione alla tipologia di reato e all'oggetto della tutela penale”. N. 02430/2024 REG.RIC.
Inoltre, ha osservato il T.A.R. che “il ricorrente, alla luce della gravità dei fatti-reato posti a base del provvedimento impugnato, non possa dolersi del giudizio operato dall'amministrazione; invero, “la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia è concorde nell'escludere, in presenza di gravi pregiudizi penali, spazi di autonoma valutazione da parte dell'autorità amministrativa circa la pericolosità dello straniero, per cui si tratta in sostanza di provvedimenti di carattere vincolato”
(Consiglio di Stato, Sezione I, Parere n. 2012/2020)”, all'uopo evidenziando che “i reati commessi dal ricorrente, posti in essere tra l'altro alla presenza dei figli minori, sono di estremo allarme sociale, come confermato dalla riforma operata con legge 69 del 2019 intitolata «Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (c.d. codice rosso), con conseguente esclusione in caso di loro commissione, alla luce di quanto detto, di ogni discrezionalità in capo all'amministrazione”, anche perché “la tipologia e la gravità del reato commesso risultano del resto incompatibili con i valori fondanti della nostra Comunità nazionale ed in particolare con il principio sancito dall'art. 2 Cost. che impone alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui svolge la propria personalità, con particolare riguardo, per quanto rileva rispetto alla fattispecie considerata, ai precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell'integrità fisica e della libertà della donna e dei figli all'interno del nucleo familiare”.
3. La sentenza costituisce oggetto dell'appello proposto, con il ricorso in esame, dall'originario ricorrente, il quale, dopo aver evidenziato di aver presentato istanza di riabilitazione in relazione alla condanna riportata, ne chiede la riforma in vista dell'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, essenzialmente rappresentando che l'art. 9, comma 4, d.lvo n. 286/1998, applicabile alla fattispecie, non consente di fondare automatismi ostativi su eventuali sentenze di condanna, ma impone di valutare la complessiva situazione dello straniero, alla luce del suo N. 02430/2024 REG.RIC.
inserimento sociale e lavorativo e del radicamento familiare, anche tenuto conto che nella specie, successivamente ai fatti oggetto di condanna, sono stati restaurati l'equilibrio e la serenità familiare, tanto che i coniugi hanno successivamente acquistato l'immobile adibito a residenza familiare e procreato ulteriori tre figli (dei cinque complessivamente avuti).
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, per opporsi all'accoglimento del ricorso.
5. All'udienza del 5 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'appello, ad avviso del Collegio, è meritevole di accoglimento.
7. Lo scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato in primo grado deve essere condotto nel prisma dello schema normativo delineato, ai fini del legittimo esercizio del potere di revoca del permesso di soggiorno UE, dall'art. 9, comma 4, d.lvo n.
286/1998, a mente del quale “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e
16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”: ciò in quanto il successivo comma 7 del medesimo art. 9 dispone che il permesso sia revocato quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.
8. Ebbene, nonostante il provvedimento impugnato in primo grado sia formalmente strutturato, dal punto di vista motivazionale, come inteso a valorizzare la pericolosità N. 02430/2024 REG.RIC.
sociale in concreto dello straniero, rifuggendo almeno testualmente da qualsivoglia automatismo ostativo incentrato sulla condanna riportata dal ricorrente, esso, ad una più attenta disamina, è sguarnito di ogni effettiva valutazione - contestuale, complessiva e comparativa - della gravità della condotta, da un lato, e della situazione sociale, lavorativa e familiare dell'interessato, dall'altro: tanto si evince dal fatto che l'Autorità emanante, dopo aver illustrato i contenuti della memoria difensiva prodotta in sede procedimentale nell'interesse dello straniero (intesa ad evidenziare il carattere episodico della condanna, la lunga durata del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, l'attività lavorativa svolta, la condizione di disabilità di uno dei figli,
l'acquisto da parte dei coniugi dell'abitazione familiare, l'applicazione da parte del giudice penale del minimo edittale e la concessione da parte dello stesso della sospensione condizionale della pena), conclude nel senso che “la condotta accertata all'esito del procedimento penale risulta comunque grave e fa venire a mancare i necessari presupposti legittimanti il mantenimento del titolo di soggiorno”.
9. Deve invero osservarsi che la ratio della citata disposizione, laddove richiede al
Questore di tenere conto “della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”, non è quella di ponderare in maniera isolata la gravità della condotta penalmente sanzionata, non essendo la stessa suscettibile di graduazione, nemmeno in chiave attenuante, in considerazione di circostanze esterne alla sua dinamica commissiva (come appunto
“la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”), ma di assicurare che la misura revocatoria costituisca l'esito di una valutazione proporzionata e ragionevole, secondo i canoni tipici dell'esercizio del potere amministrativo discrezionale tanto più se incidente sui diritti fondamentali dell'individuo, dei molteplici interessi convergenti nel concreto episodio di attività amministrativa, ovvero, da un lato, quello dello Stato ad espellere dal suo territorio (o comunque privare di un titolo permanente a soggiornarvi, come il N. 02430/2024 REG.RIC.
permesso di soggiorno UE) i soggetti socialmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, dall'altro lato, quello degli individui privi dello status di cittadino e di origini extra-comunitarie a conservare la condizione di soggiornanti e la rete di relazioni sociali, lavorative ed affettive che sul territorio nazionale hanno costruito nel corso della loro legittima permanenza sullo stesso.
10. Snodo fondamentale di tale valutazione è appunto la ponderazione comparativa del pericolo che lo straniero rappresenta per la pacifica convivenza e la tutela delle persone che con lo stesso si trovano o possono entrare in contatto e dei pregiudizi che per gli interessi di cui è portatore sono suscettibili di derivare dall'adozione del provvedimento revocatorio: ciò tanto più considerando che la consacrazione provvedimentale del giudizio di pericolosità prelude pressoché inevitabilmente al diniego di qualsiasi altro titolo di soggiorno, tenuto conto del maggior grado di
“resistenza” che caratterizza quello di soggiorno UE.
11. Tornando alla fattispecie in esame, non può non osservarsi che, come anticipato,
a fare difetto nel provvedimento di revoca impugnato in primo grado è appunto una espressa ed attualizzata valutazione comparativa tra l'esigenza di allontanare dal territorio dello Stato – e comunque privare di un titolo atto a legittimare stabilmente la sua permanenza sullo stesso – un soggetto resosi responsabile di oggettivamente gravi condotte criminose, sulla scorta del grado effettivo ed attuale di pericolosità che la condanna riportata è atta ad esprimere, ed il pregiudizio che dall'adozione della misura revocatoria deriva alla sua sfera di interessi personali, sociali, lavorativi e familiari: ciò nella consapevolezza che anche l'adozione di una misura funzionale apparentemente alla tutela degli interessi dei suoi più stretti congiunti, tenuto conto della veste di persone offese da essi eventualmente assunta rispetto ai reati per i quali
è stato condannato, può rivelarsi gravida di conseguenze particolarmente negative nei loro confronti, laddove sia suscettibile di alterare gravemente l'equilibrio familiare eventualmente ripristinato e pregiudicare la realizzazione da parte dell'interessato del N. 02430/2024 REG.RIC.
diritto-dovere di assistenza morale e materiale, specialmente nei confronti di soggetti minori.
12. Non può quindi condividersi il percorso motivazionale sotteso alla sentenza appellata, laddove rivendica il carattere automaticamente ostativo della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 572 c.p. ovvero il carattere sostanzialmente vincolato del provvedimento di revoca alla luce della gravità dei reati oggetto di condanna, ponendosi entrambe le suesposte conclusioni in contrasto con il paradigma normativo di cui all'art. 9, comma 4, d.lvo n. 286/1998, innanzi richiamato.
13. Dai rilievi che precedono non può quindi che discendere l'annullamento, in riforma della sentenza appellata, del provvedimento di revoca impugnato in primo grado, in quanto viziato sotto i profili dell'adeguatezza istruttoria e motivazionale, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
14. L'originalità dell'oggetto della controversia giustifica nondimeno la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della N. 02430/2024 REG.RIC.
dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA EC, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
IO LL, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO LL FA EC
IL SEGRETARIO N. 02430/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.