Sentenza 23 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2019, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/06/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udito il pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore Generale ELISABETTA CESQUI, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito l'Avv. FONTELEONE, che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 27 giugno 2017, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Locri nei confronti di VI AT, condannato per avere emesso un assegno in costanza di sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni imposto dalla Prefettura reggina (art. 7, comma 1, L. 15 dicembre 1990, n. 386).
2. Propone ricorso avverso detta sentenza il difensore di fiducia dell'imputato, articolando due motivi.
2.1. Il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, per vagliare il quale la Corte reggina non aveva tenuto conto degli esiti dell'istruttoria dibattimentale, da cui era emerso che l'assegno era stato emesso prima dell'inibizione prefettizia.
2.2. Il secondo motivo lamenta gli stessi vizi, questa volta con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso mira a proporre una versione alternativa dei fatti, fondata su una prospettiva soggettivamente orientata, senza tenere in considerazione quanto affermato dalla Corte territoriale, che ha evidenziato che l'assegno recava la data del 15 maggio 2012 e che l'inibitoria prefettizia era stata notificata il 20 gennaio 2012, senza che vi fosse la dimostrazione che l'assegno era stato emesso prima della suddetta notifica. Ciò non era emerso dall'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, né la difesa aveva formulato richieste istruttorie atte a verificare se la data di emissione fosse diversa da quella risultante per tabulas, né in primo grado né in appello.
3. Il secondo motivo di ricorso concerne la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed esso è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale (precedenti penali) che hanno impedito la concessione del beneficio. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/11/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Paola Borrelli / Rosa