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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 238/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3570/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Caserta impugna il diniego di rimborso in epigrafe. Eccepisce:
- illegittimità del diniego tacito formatosi sull'istanza di rimborso, per assenza del presupposto impositivo circa i rimborsi spese di accesso ex art. 35 d.p.r. 271/2000 - violazione art. 51 d.p.r. 22 dicembre 1986 n.
917;
- divieto di qualificazione del rimborso a titolo forfettario.
Chiede:
- illegittimità del diniego impugnato;
- spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge e contributo unificato, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- il rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 15/12/2025 con Ordinanza n. 1/2026 depositata il 02/01/2026 la Corte preso atto della difficoltà espressa dal difensore costituito, ha rinviato la controversia alla Udienza del 12/01/2026 con onere di depositare nel fascicolo telematico a pena di inammissibilità del ricorso.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva:
- che con Ordinanza n. 1/2026 depositata il 02/01/2026 la Corte preso atto della difficoltà espressa dal difensore costituito, ha rinviato la controversia alla Udienza del 12/01/2026 con onere di depositare nel fascicolo telematico a pena di inammissibilità del ricorso;
- che è stato depositato in data 08/01/2026 con identificativo ricevuta n.26010819065895411 il file con nome CONSEGNA ISTANZA RIMBORSO DOTT. Ricorrente_1;
- che non è possibile dare seguito alla richiesta depositata in data 08/01/2026 con identificativo ricevuta n.26010819091895420 di deposito della chiavetta usb contente il file originale in formato .eml denominato
CONSEGNA ISTANZA RIMBORSO DOTT. Ricorrente_1
Il ricorso è infondato.
In particolare la giurisprudenza di legittimità è recentemente intervenuta sul punto enunciando il seguentedi principio di diritto: “il 'rimborso spese di accesso' previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del
2000, il quale prevede la corresponsione di un 'rimborso spese di accesso' alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle
'indennità percepite per le trasferte' di cui all'art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro;
di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cuiall'art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra 'le somme a qualunque titolo percepite' in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale.” (Cass. n.2124 del 22.01.2024 ed in senso conforme Cass. n.2126/2024, Cass.
n.2184/2024).
Ritiene codesto giudice di aderire al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la citata pronuncia dal quale non vi è motivo di discostarsi in quanto pienamente condivisibile.
Nel caso in esame le somme incassate dal ricorrente sono delle indennità corrisposte ai medici per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio Comune di residenza che si distinguono, quindi, dalle fattispecie di trasferte comandate al di fuori del Comune della sede di lavoro. In particolare gli emolumenti forfettari aggiuntivi attribuiti ai professionisti e calcolati sul compenso orario per lo svolgimento di attività esterna possono essere ricondotti alle somme corrisposte e in relazione alle “prestazioni di servizi di trasporto collettivo” per raggiungere la sede di lavoro dal luogo di residenza ex articolo 51, comma 2, lettera d), Tuir, trattandosi di esborsi per gli spostamenti “individuali” dei medici, peraltro con i propri mezzi di trasporto.
In conclusione, quindi, le somme corrisposte ai medici a titolo di “rimborso spese di accesso” agli ambulatori fuori Comune di residenza devono essere assoggettate a imposizione poiché percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente e non conducibili alla deroga prevista per le spese di trasferta.
Il ricorso viene quindi rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Caserta, che liquida in euro 400,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15%.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3570/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Caserta impugna il diniego di rimborso in epigrafe. Eccepisce:
- illegittimità del diniego tacito formatosi sull'istanza di rimborso, per assenza del presupposto impositivo circa i rimborsi spese di accesso ex art. 35 d.p.r. 271/2000 - violazione art. 51 d.p.r. 22 dicembre 1986 n.
917;
- divieto di qualificazione del rimborso a titolo forfettario.
Chiede:
- illegittimità del diniego impugnato;
- spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge e contributo unificato, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- il rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 15/12/2025 con Ordinanza n. 1/2026 depositata il 02/01/2026 la Corte preso atto della difficoltà espressa dal difensore costituito, ha rinviato la controversia alla Udienza del 12/01/2026 con onere di depositare nel fascicolo telematico a pena di inammissibilità del ricorso.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva:
- che con Ordinanza n. 1/2026 depositata il 02/01/2026 la Corte preso atto della difficoltà espressa dal difensore costituito, ha rinviato la controversia alla Udienza del 12/01/2026 con onere di depositare nel fascicolo telematico a pena di inammissibilità del ricorso;
- che è stato depositato in data 08/01/2026 con identificativo ricevuta n.26010819065895411 il file con nome CONSEGNA ISTANZA RIMBORSO DOTT. Ricorrente_1;
- che non è possibile dare seguito alla richiesta depositata in data 08/01/2026 con identificativo ricevuta n.26010819091895420 di deposito della chiavetta usb contente il file originale in formato .eml denominato
CONSEGNA ISTANZA RIMBORSO DOTT. Ricorrente_1
Il ricorso è infondato.
In particolare la giurisprudenza di legittimità è recentemente intervenuta sul punto enunciando il seguentedi principio di diritto: “il 'rimborso spese di accesso' previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del
2000, il quale prevede la corresponsione di un 'rimborso spese di accesso' alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle
'indennità percepite per le trasferte' di cui all'art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro;
di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cuiall'art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra 'le somme a qualunque titolo percepite' in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale.” (Cass. n.2124 del 22.01.2024 ed in senso conforme Cass. n.2126/2024, Cass.
n.2184/2024).
Ritiene codesto giudice di aderire al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la citata pronuncia dal quale non vi è motivo di discostarsi in quanto pienamente condivisibile.
Nel caso in esame le somme incassate dal ricorrente sono delle indennità corrisposte ai medici per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio Comune di residenza che si distinguono, quindi, dalle fattispecie di trasferte comandate al di fuori del Comune della sede di lavoro. In particolare gli emolumenti forfettari aggiuntivi attribuiti ai professionisti e calcolati sul compenso orario per lo svolgimento di attività esterna possono essere ricondotti alle somme corrisposte e in relazione alle “prestazioni di servizi di trasporto collettivo” per raggiungere la sede di lavoro dal luogo di residenza ex articolo 51, comma 2, lettera d), Tuir, trattandosi di esborsi per gli spostamenti “individuali” dei medici, peraltro con i propri mezzi di trasporto.
In conclusione, quindi, le somme corrisposte ai medici a titolo di “rimborso spese di accesso” agli ambulatori fuori Comune di residenza devono essere assoggettate a imposizione poiché percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente e non conducibili alla deroga prevista per le spese di trasferta.
Il ricorso viene quindi rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Caserta, che liquida in euro 400,00 oltre spese forfettarie in ragione del 15%.