CASS
Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2026, n. 13810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13810 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Marifarma Srl, quale incorporante della Farmagramma Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. MO SI, che ha indicato recapito Pec;
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso OGGETTO: Irpeg ed Irap 2003 - Avviso di accertamento - Raddoppio dei termini, etc. - Termine dilatorio di 60 gg. - Art. 12, comma 7, L. 212 del 2000 - Mancato rispetto - Invocate ragioni d’urgenza. Civile Sent. Sez. 5 Num. 13810 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 12/05/2026 2 la sentenza n. 792, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il 28.4.2016, e pubblicata il 2.9.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere PA Di RZ;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha confermato la propria richiesta di accogliere il ricorso in relazione al quinto motivo, assorbiti gli ulteriori;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv. MO SI, il quale ha domandato l’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, dall’Avv.to dello Stato Francesco Savarese che ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Guardia di Finanza, a seguito di indagini anche penali, il 13.12.2012 consegnava alla Farmagramma Srl, poi incorporata dalla Marifarma Srl, Processo Verbale di Costatazione (PVC). L’Agenzia delle Entrate recepiva gli esiti delle verifiche effettuate dai Militari, e notificava il 24.12.2012 alla società l’avviso di accertamento n. TA603A402608/2012, avente ad oggetto Irpeg ed Irap con riferimento all’anno 2003, contestando l’indeducibilità di costi relativi ad operazioni commerciali inesistenti e ad operazioni non inerenti (controric., p. 1). 2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara proponendo plurime censure, procedimentali e di merito e criticando, tra l’altro, l’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento e la conseguenziale decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di azionare la pretesa tributaria, nonché la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni tra la data di notificazione del Processo Verbale di Costatazione (PVC) e la data di notificazione dell’avviso di accertamento. La CTP riteneva fondate 3 le indicate difese proposte dalla società, ed annullava l’avviso di accertamento. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, riproponendo i propri rilievi. La CTR reputava fondate le difese proposte dall’Ente impositore, in conseguenza riformava la decisione della CTP e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento. 4. Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione la Marifarma Srl, affidandosi a sei motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. La società ha anche depositato memoria. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Aldo Ceniccola, ed ha domandato accogliersi il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la società contesta l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al fatto che la fattura relativa all’operazione commerciale in relazione alla quale l’Ufficio pretendeva di applicare il raddoppio dei termini di accertamento, risultava documentata da fattura che però non era stata ancora emessa (20.1.2005), e neppure registrata (18.2.2005, ric., p. 9). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazione dell’art. 43, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, perché il giudice dell’appello non ha chiarito, con valutazione propria, per quali ragioni debba ritenersi sussistessero fatti che imponevano l’esercizio dell’azione penale, e in relazione a quali reati. 4 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente critica ancora la violazione dell’art. 43, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, perché anche ove il termine di accertamento dovesse ritenersi legittimamente raddoppiato, questo non potrebbe valere in relazione al tributo dell’Irap. 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al dato che la richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle indagini fiscali al P.M. era stata tardivamente inviata il 20.11.2012, ad oltre un anno dall’informativa della GdF, e per questo l’Amministrazione finanziaria aveva poi notificato l’avviso di accertamento senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del PVC. 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la società lamenta la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), perché la sola prossima scadenza del termine utile per notificare l’avviso di accertamento non poteva costituire una ragione d’urgenza giustificativa del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del PVC e la notificazione dell’avviso di accertamento. 6. Mediante il sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente contesta la nullità della sentenza impugnata, perché meramente apparente in ordine al merito dell’accertamento, non essendosi il giudice del gravame pronunciato sui motivi ritenuti assorbiti dalla CTP, ed in particolare in ordine “alla presunta indeducibilità dei costi sostenuti dalla società ed alla presunta esterovestizione della medesima” (ric., p. 25). 7. Sebbene la contribuente lamenti con il sesto motivo di ricorso un vizio di nullità, cui occorrerebbe di regola assicurare trattazione prioritaria, appare nel caso di specie opportuno esaminare prima il quinto motivo di 5 ricorso, che potrebbe comportare l’originaria invalidità dell’atto impugnato, mentre il vizio di apparenza della motivazione potrebbe importare solo la cassazione della decisione d’appello. Con il quinto motivo di ricorso, oggetto anche delle valutazioni del Pubblico Ministero, la società contesta l’invalidità dell’atto impositivo impugnato a causa della violazione del termine dilatorio di sessanta giorni successivo alla consegna del Processo Verbale di Costatazione. Risulta pacifico che il PVC è stato redatto e consegnato alla contribuente il 13.12.2012, e l’avviso di accertamento è stato notificato il 24.12.2012, in prossimità della maturazione del termine di decadenza (31.12.2012) pur raddoppiato. Pertanto il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla legge non è stato rispettato. È anche ben noto che l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 prevede la validità della notificazione dell’atto prima che sia decorso il termine dilatorio, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri che ricorreva un caso “di particolare e motivata urgenza”. 7.1. Nel presente giudizio, la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ed annullato l’atto impositivo, anche perché ne aveva ritenuto la nullità in conseguenza della violazione del termine dilatorio, in quanto la giustificazione delle ragioni d’urgenza invocata dall’Amministrazione finanziaria, costituita dalla prossimità della scadenza del termine, non poteva assumere rilievo. La CTR, invece, ha osservato che “fu solo il 20.11.’12 che fu rilasciata l’autorizzazione all’accesso agli atti che erano certamente necessari agli accertatori per proseguire il loro compito” (sent. CTR, p. 3), e non sarebbe stato possibile, pertanto, notificare l’avviso di accertamento nel rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, tenuto conto che il termine utile, pur raddoppiato, scadeva il 31.12.2012. 7.2. In sostanza il giudice dell’appello ha ritenuto giustificata la violazione del termine dilatorio da parte dell’Amministrazione finanziaria 6 perché gli atti fondanti l’accertamento le erano pervenuti in prossimità del termine di decadenza dalla possibilità di esercitare la pretesa fiscale. Neppure nel controricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria ha invocato, per giustificare la violazione del termine, ragioni diverse dalla prossimità della scadenza del termine di decadenza. 7.2.1. Questa Corte di legittimità ha però già condivisibilmente avuto occasione di chiarire che, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza le quali, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione Finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa;
poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come Ente impositore, “l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale”, Cass. sez. V, 6.4.2022, n. 11110. Il quinto motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto. 7.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità deve decidere nel merito, pronunciando ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., accogliendo l’originario ricorso della società ed annullando l’avviso di accertamento impugnato. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono pertanto assorbiti. 8. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in relazione ai gradi di merito del giudizio, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 7 La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il quinto motivo di ricorso proposto dalla Marifarma Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente ed annulla l’avviso di accertamento n. TA603A402608/2012. Condanna la controricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della società e le liquida: in relazione al primo grado di giudizio, in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, nonché 15% per le spese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
con riferimento al grado di appello, in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, nonché 15% per le spese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
ed ancora in complessivi Euro 6.500,00 per compensi, nonché 15% per le spese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, in relazione al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7.5.2026 L’Estensore Il Presidente PA Di RZ BE TT
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- controricorrente -
avverso OGGETTO: Irpeg ed Irap 2003 - Avviso di accertamento - Raddoppio dei termini, etc. - Termine dilatorio di 60 gg. - Art. 12, comma 7, L. 212 del 2000 - Mancato rispetto - Invocate ragioni d’urgenza. Civile Sent. Sez. 5 Num. 13810 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 12/05/2026 2 la sentenza n. 792, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, il 28.4.2016, e pubblicata il 2.9.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere PA Di RZ;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale Aldo Ceniccola, che ha confermato la propria richiesta di accogliere il ricorso in relazione al quinto motivo, assorbiti gli ulteriori;
ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avv. MO SI, il quale ha domandato l’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, dall’Avv.to dello Stato Francesco Savarese che ha domandato il rigetto del ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Guardia di Finanza, a seguito di indagini anche penali, il 13.12.2012 consegnava alla Farmagramma Srl, poi incorporata dalla Marifarma Srl, Processo Verbale di Costatazione (PVC). L’Agenzia delle Entrate recepiva gli esiti delle verifiche effettuate dai Militari, e notificava il 24.12.2012 alla società l’avviso di accertamento n. TA603A402608/2012, avente ad oggetto Irpeg ed Irap con riferimento all’anno 2003, contestando l’indeducibilità di costi relativi ad operazioni commerciali inesistenti e ad operazioni non inerenti (controric., p. 1). 2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara proponendo plurime censure, procedimentali e di merito e criticando, tra l’altro, l’inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento e la conseguenziale decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di azionare la pretesa tributaria, nonché la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni tra la data di notificazione del Processo Verbale di Costatazione (PVC) e la data di notificazione dell’avviso di accertamento. La CTP riteneva fondate 3 le indicate difese proposte dalla società, ed annullava l’avviso di accertamento. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, riproponendo i propri rilievi. La CTR reputava fondate le difese proposte dall’Ente impositore, in conseguenza riformava la decisione della CTP e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento. 4. Avverso la decisione assunta dal giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione la Marifarma Srl, affidandosi a sei motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. La società ha anche depositato memoria. 4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Aldo Ceniccola, ed ha domandato accogliersi il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la società contesta l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al fatto che la fattura relativa all’operazione commerciale in relazione alla quale l’Ufficio pretendeva di applicare il raddoppio dei termini di accertamento, risultava documentata da fattura che però non era stata ancora emessa (20.1.2005), e neppure registrata (18.2.2005, ric., p. 9). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazione dell’art. 43, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, perché il giudice dell’appello non ha chiarito, con valutazione propria, per quali ragioni debba ritenersi sussistessero fatti che imponevano l’esercizio dell’azione penale, e in relazione a quali reati. 4 3. Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente critica ancora la violazione dell’art. 43, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, perché anche ove il termine di accertamento dovesse ritenersi legittimamente raddoppiato, questo non potrebbe valere in relazione al tributo dell’Irap. 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento al dato che la richiesta di autorizzazione all’utilizzo delle indagini fiscali al P.M. era stata tardivamente inviata il 20.11.2012, ad oltre un anno dall’informativa della GdF, e per questo l’Amministrazione finanziaria aveva poi notificato l’avviso di accertamento senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del PVC. 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la società lamenta la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), perché la sola prossima scadenza del termine utile per notificare l’avviso di accertamento non poteva costituire una ragione d’urgenza giustificativa del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del PVC e la notificazione dell’avviso di accertamento. 6. Mediante il sesto strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente contesta la nullità della sentenza impugnata, perché meramente apparente in ordine al merito dell’accertamento, non essendosi il giudice del gravame pronunciato sui motivi ritenuti assorbiti dalla CTP, ed in particolare in ordine “alla presunta indeducibilità dei costi sostenuti dalla società ed alla presunta esterovestizione della medesima” (ric., p. 25). 7. Sebbene la contribuente lamenti con il sesto motivo di ricorso un vizio di nullità, cui occorrerebbe di regola assicurare trattazione prioritaria, appare nel caso di specie opportuno esaminare prima il quinto motivo di 5 ricorso, che potrebbe comportare l’originaria invalidità dell’atto impugnato, mentre il vizio di apparenza della motivazione potrebbe importare solo la cassazione della decisione d’appello. Con il quinto motivo di ricorso, oggetto anche delle valutazioni del Pubblico Ministero, la società contesta l’invalidità dell’atto impositivo impugnato a causa della violazione del termine dilatorio di sessanta giorni successivo alla consegna del Processo Verbale di Costatazione. Risulta pacifico che il PVC è stato redatto e consegnato alla contribuente il 13.12.2012, e l’avviso di accertamento è stato notificato il 24.12.2012, in prossimità della maturazione del termine di decadenza (31.12.2012) pur raddoppiato. Pertanto il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla legge non è stato rispettato. È anche ben noto che l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 prevede la validità della notificazione dell’atto prima che sia decorso il termine dilatorio, quando l’Amministrazione finanziaria dimostri che ricorreva un caso “di particolare e motivata urgenza”. 7.1. Nel presente giudizio, la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ed annullato l’atto impositivo, anche perché ne aveva ritenuto la nullità in conseguenza della violazione del termine dilatorio, in quanto la giustificazione delle ragioni d’urgenza invocata dall’Amministrazione finanziaria, costituita dalla prossimità della scadenza del termine, non poteva assumere rilievo. La CTR, invece, ha osservato che “fu solo il 20.11.’12 che fu rilasciata l’autorizzazione all’accesso agli atti che erano certamente necessari agli accertatori per proseguire il loro compito” (sent. CTR, p. 3), e non sarebbe stato possibile, pertanto, notificare l’avviso di accertamento nel rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, tenuto conto che il termine utile, pur raddoppiato, scadeva il 31.12.2012. 7.2. In sostanza il giudice dell’appello ha ritenuto giustificata la violazione del termine dilatorio da parte dell’Amministrazione finanziaria 6 perché gli atti fondanti l’accertamento le erano pervenuti in prossimità del termine di decadenza dalla possibilità di esercitare la pretesa fiscale. Neppure nel controricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria ha invocato, per giustificare la violazione del termine, ragioni diverse dalla prossimità della scadenza del termine di decadenza. 7.2.1. Questa Corte di legittimità ha però già condivisibilmente avuto occasione di chiarire che, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza le quali, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione Finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa;
poiché la disposizione legislativa ha come destinataria l'Amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come Ente impositore, “l'agenzia fiscale è comunque responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale”, Cass. sez. V, 6.4.2022, n. 11110. Il quinto motivo di ricorso proposto dalla contribuente risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto. 7.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di legittimità deve decidere nel merito, pronunciando ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., accogliendo l’originario ricorso della società ed annullando l’avviso di accertamento impugnato. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono pertanto assorbiti. 8. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in relazione ai gradi di merito del giudizio, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 7 La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il quinto motivo di ricorso proposto dalla Marifarma Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente ed annulla l’avviso di accertamento n. TA603A402608/2012. Condanna la controricorrente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore della società e le liquida: in relazione al primo grado di giudizio, in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, nonché 15% per le spese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
con riferimento al grado di appello, in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, nonché 15% per le spese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge;
ed ancora in complessivi Euro 6.500,00 per compensi, nonché 15% per le spese generali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, in relazione al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7.5.2026 L’Estensore Il Presidente PA Di RZ BE TT