Art. 7.
Il contributo straordinario a favore dell'Amministrazione autonoma, della Valle d'Aosta, in luogo del non ancora avvenuto riparto delle entrate erariali fra, lo Stato e la Valle, previsto dall' art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e' stabilito, per l'anno 1949, in lire 585.000.000.
Il contributo straordinario a favore dell'Amministrazione autonoma, della Valle d'Aosta, in luogo del non ancora avvenuto riparto delle entrate erariali fra, lo Stato e la Valle, previsto dall' art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e' stabilito, per l'anno 1949, in lire 585.000.000.