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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Assunta d'Amore Presidente est. dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Francesco Notaro Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1301 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2334/2019 del Tribunale di
Torre Annunziata pronunciata in data 21 ottobre 2019, vertente
TRA
( ), quale curatore dell'eredità di Parte_1 C.F._1 [...]
( ), giusto decreto di nomina del Tribunale di Controparte_1 C.F._2
Torre Annunziata del 8.11.2017, procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato in
Napoli alla Via Scarlatti n. 88 appellante
E
( ) e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._4
Gianluca Sasso, con cui elettivamente domiciliano presso lo studio dell'avv. Anita
Giordano, in Napoli alla via Michele Tenore n. 14 appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 29.6.2017, e Controparte_2 Controparte_3 convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Controparte_4
1
[...] proponendo opposizione al precetto loro notificato in data 21.6.2017 con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di € 16.381,41. Premettevano gli opponenti che, in forza della sentenza n. 2320/2016 del 9.6.2016 della Corte di Appello di Napoli,
l'opposta aveva precedentemente notificato a , e Parte_2 Controparte_2
in data 3 marzo 2017, altro atto di precetto, intimando il Controparte_3 pagamento della complessiva somma di € 15.987,62, di cui € 12.911,42 per sorta capitale ed € 3.067,20 per interessi legali, oltre € 225,00 per spese di precetto. Avverso detto atto di precetto, gli intimati avevano già proposto opposizione innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata (N.R.G. 2251/2017). Precisavano, altresì, che l'opposta aveva azionato pignoramento presso terzi in danno della di loro madre – anch'ella Parte_2 obbligata in forza della sentenza n. 2330/2016 – avverso il quale veniva proposta opposizione agli atti esecutivi. Eccepivano, pertanto, gli opponenti la nullità e inefficacia di tale ultimo precetto per violazione dell'art. 481 c.p.c., in quanto notificato in pendenza di altro precetto non ancora perento;
la nullità per mancata indicazione dell'importo pro quota ad essi intimato;
l'inefficacia del titolo esecutivo;
l'illegittima intimazione di pagamento dell'importo di € 225,00 per spese di precetto. Chiedevano dichiararsi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2320/2016, la nullità dell'atto di precetto notificato in data 21.6.2017, con vittoria di spese di lite.
Incardinata la lite, con comparsa del 5 giugno 2018 si costituiva l'Avv. Parte_1
, quale curatore dell'eredità giacente di (alias
[...] Controparte_1 CP_4
, nel frattempo deceduta in data 30.9.2017, eccependo l'infondatezza
[...] dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali. Gli opponenti, in questa fase, chiedevano, in via subordinata, dichiararsi la cessata materia del contendere sulla scorta dell'avvenuto pagamento delle somme intimate nel precetto.
L'opposto, di contro, insisteva per la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Con sentenza n. 2334/2019 pubblicata il 21.10.2019 il Tribunale così statuiva: “a)
Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese del presente giudizio per i motivi esposti nel corpo della sentenza”.
2 Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 21 aprile 2020, l'Avv.
, nella indicata qualità, proponeva appello con un unico articolato Parte_1 motivo: violazione degli artt. 92 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; omessa e/o erronea motivazione circa la compensazione di spese e compensi di lite;
mancata applicazione del principio della soccombenza virtuale. Chiedeva, pertanto, la condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in forza del richiamato principio e il favore delle spese di lite del gravame.
Con comparsa depositata in data 21 luglio 2020, si costituivano e Controparte_2
eccependo, in via preliminare, sulla scorta della mancata Controparte_3 prova dell'identità personale tra e il difetto di CP_4 Controparte_1 legitimatio ad causam nonché di legittimazione a proporre appello da parte dell'Avv.
, l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., la violazione dell'art. 782 co. 2 Parte_1
c.p.c. in difetto di autorizzazione del Tribunale all'esercizio dell'azione per la liquidazione degli onorari. Nel merito sostenevano la corretta compensazione delle spese di lite del primo giudizio per nullità del precetto opposto.
In data 16.11.2020 l'Avv. depositava provvedimento di ratifica e Parte_1 autorizzazione a proporre appello, tra l'altro, avverso la sentenza n. 2334/2019 del
Tribunale di Torre Annunziata, nell'interesse dell'eredità giacente di CP_1 così superando l'eccezione sollevata dagli appellati.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione
Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte
d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla
Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del
2.2.2025.
In data 21 maggio 2025, gli appellati depositavano la sentenza n. 493/2022 della Corte di Appello di Napoli e l'ordinanza del 19.6.2024 della Corte di Cassazione, con cui erano già state affrontate, tra le medesime Parti, le questioni ed eccezioni sollevate nel
3 presente giudizio e alla udienza del 22 maggio 2025, la Corte riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va dichiarato che l'appello è stato tempestivamente proposto nel termine di legge di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 21 ottobre 2019 mentre l'atto di citazione è stato notificato in data 21 aprile 2020, tenuto conto anche della sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza coronavirus ex art. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 co. 1
D.L. 23/2020.
Sempre in via preliminare, stante la fase decisionale del giudizio, deve ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ancora, pregiudiziale all'esame della censura mossa dall'appellante è la pronuncia sulle eccezioni preliminari relative al difetto di legitimatio ad causam sollevate dagli appellati, la cui eventuale fondatezza precluderebbe qualsiasi valutazione nel merito del proposto appello.
L'eccezione di difetto di legitimatio ad causam, peraltro, tempestivamente sollevata in primo grado dagli opponenti all'esito della costituzione in giudizio dell'opposta, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo e, in quanto tale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come costantemente affermato dalla Suprema Corte (ex multis Cass. S.U. n. 1912/2012; Cass.
Civ. 15759/2014; Cass. Civ. 17092/2016; Cass. Civ. n. 7776/2017).
L'eccezione, non esaminata dal primo giudice, è stata reiterata dagli appellati che contestano la carenza di legittimazione ad agire dell'Avv. , curatore Parte_1 della eredità giacente di in quanto mancherebbe la prova Controparte_1 dell'identità di persona tra quest'ultima e CP_4
A sostegno dell'eccezione parte appellata ha depositato in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 21.5.2025, e in aggiunta a quanto già acquisito nel corso dell'istruttoria in primo grado, copia della sentenza n. 493/2022 della Corte di
Appello di Napoli e dell'ordinanza del 19.6.2024 della Corte di Cassazione (RG.
19690/2022).
Le richiamate pronunce intervenivano a definizione della vicenda processuale intercorsa tra le medesime Parti oggi in causa ed avente ad oggetto l'opposizione al primo precetto notificato nel marzo 2017 da il Tribunale di Torre CP_4
Annunziata, con sentenza n. 1072/2019, aveva dichiarato cessata materia del
4 contendere, per avvenuto pagamento degli importi precettati, e condannato gli opponenti, in virtù del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese legali in € 300,00. Tale pronuncia era stata impugnata dall'Avv. , quale Parte_1 curatore dell'eredità giacente di (alias , nel Controparte_1 CP_4 frattempo deceduta, contestando l'erronea e insufficiente liquidazione delle spese legali;
nel costituirsi, gli appellati eccepivano la mancanza di prova di identità di persona tra e Controparte_1 CP_4
La Corte di Appello di Napoli, rilevando che il deposito dei documenti volti a provare detta identità era avvenuto tardivamente solo in sede di comparsa conclusionale, dichiarava l'inammissibilità del proposto appello per difetto di legittimazione attiva. A seguito del conseguenziale ricorso in Cassazione proposto dall'Avv. Parte_1 la Suprema Corte con ordinanza del 19 giugno 2024 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti ex art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., senza espressa declaratoria di infondatezza del ricorso stesso.
Il giudicato così formatosi, attinente alla questione in rito circa l'inammissibilità dell'appello per la tardività del deposito della documentazione attestante la legitimatio ad causam, non è vincolante in questa sede poiché la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass. Civ. Ord. n. 20636/2024; Cass. Civ. Ord. n.
23130/2020; Cass. Civ. Sentenza n. 26377/2014).
Di poi, va rilevato che parte opposta in primo grado, in risposta alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva, ne ha controeccepito l'infondatezza in quanto già esaminata dal Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del giudizio ex art. 702 bis
c.p.c. (R.G. 2806/2017) promosso per la ripetizione delle spese legali pagate in virtù della sentenza n. 359/09 Tribunale di Torre Annunziata (poi riformata da sentenza
2320/2016 Corte di Appello).
Con l'ordinanza del 16.4.2018, depositata agli atti, il Tribunale ha accertato l'identità di persona tra e La decisione è stata confermata, Controparte_1 CP_4 poi, con la sentenza in grado di appello in cui è sfociato quel giudizio (Corte di Appello di Napoli n. 2879/2023 del 20.6.2023) sulla base dell'esame della documentazione
5 ritualmente acquisita agli atti, passata in giudicato secondo quanto dichiarato dall'appellante.
Ritiene la Corte che piuttosto che acquisire la prova del passaggio in giudicato di detta ultima sentenza appare opportuno esaminare nel merito il proposto gravame in omaggio al principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2011 del 28/01/2025; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Cass. Sez. 5 - ,
Sentenza n. 11458 del 11/05/2018 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014) a cui il giudice deve in ogni caso attenersi, onde assicurare il rispetto del principio di economia processuale in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Con un unico motivo l'appellante, premesso che “non è interesse dell'istante Curatore dell'eredità giacente di (alias censurare il capo della Controparte_1 CP_4 decisione appellata che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere”, lamenta la statuizione del Tribunale che ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali limitandosi a richiamare genericamente "giusti motivi" senza esaminare il merito della controversia secondo il c.d. principio della soccombenza virtuale.
Il motivo non appare fondato alla luce della scansioni temporali attraverso cui si è sviluppato il giudizio di primo grado.
Invero, alla prima udienza del 7 novembre 2017 il Giudice, data l'assenza delle Parti, ha rinviato ai sensi dell'art.181 c.p.c. all'udienza del 5.6.2018, alla quale compariva solo parte convenuta, nella persona dell'Avv. quale Curatore Parte_1 dell'eredità giacente di (alias , costituitosi in Controparte_1 CP_4 giudizio in quella stessa data (cfr. in atti); indi, all'udienza del 26.9.2018, cui veniva rinviata la causa, compariva anche parte opponente formulando, nei termini loro concessi ex art.183 c.p.c., eccezione di difetto di legittimazione di parte opposta.
Di poi, è stato depositato atto di quietanza del 5/9/2017, con cui, a saldo di quanto da loro dovuto, gli odierni appellati hanno emesso due assegni circolari, ciascuno dell'importo di € 6.110,47 all'ordine di (cfr. in atti) in virtù del quale il CP_4 giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere, con statuizione, per quanto sopra precisato, passata in giudicato.
6 In tali termini, quindi, si ritiene che la circostanza che le spese di resistenza da parte dell'opposta siano state sostenute inutilmente costituisca una valida ragione per compensare le spese del giudizio di primo grado.
Invero, la costituzione da parte dell'appellante nel primo grado del giudizio si è tradotta in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo cui parte opponente aveva, invece, dimostrato disinteresse, evidentemente in ragione dell'intervenuto pagamento di quanto dovuto, non partecipando alle prime due udienze onde consentire ai sensi dell'art.181 c.p.c. l'estinzione del giudizio.
Pertanto, seppure i motivi dell'opposizione a precetto apparissero infondati posto che:
- “non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per
l'intero” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023); - sulla indeterminatezza della somma dovuta si è già pronunciato il Tribunale di Torre
Annunziata con la sentenza n. 1072/2019 del 17.4.2019, passata in giudicato (cfr. sentenza della Corte d'Appello di Napoli e della Corte di Cassazione), seppure avuto riferimento al precedente atto di precetto, però, di identico contenuto;
- la somma di €
225,00, pretesa a titolo di compensi, appare chiaramente riferibile al precetto opposto e non anche a quello precedente nel qual caso la somma avrebbe dovuto essere raddoppiata, tuttavia, il comportamento processuale di parte opposta costituisce motivo per compensare integralmente le spese del primo grado, così come disposto dal giudice di prime cure seppure con diversa motivazione (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 5373 del 05/04/2003 secondo cui in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale giacché in tale ipotesi il comportamento processuale può costituire soltanto giusto motivo per escludere la ripetizione di spese eccessive o superflue o per compensare in tutto o in
7 parte le spese tra le parti, giammai, viceversa, per far ritenere soccombente chi esce vittorioso dalla lite).
Al rigetto dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata, seppure in tema di regolamentazione delle spese di giudizio con diversa motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto avverso la sentenza n. 2334/2019 del Tribunale di Torre
Annunziata, pubblicata in data 21 ottobre 2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati che si liquidano complessivamente in € 2.915,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
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