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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
PALUMBO MASSIMO, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4682/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M1002402025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6130/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento, evidenziando l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo ex art. 39 lett,d dpr 600/73
Resistente: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/9/2025 la società Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, arch. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal dott Difensore_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TF 903M 100240/2025 notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Salerno, a seguito di accertamento sui redditi relativo all'anno 2019 effettuato ai sensi degli artt. 39, comma 1 lett D e 41 bis del d.p.r. 600/73 con cui venivano contestati maggiori ricavi pari ad euro
74.964,00, costi deducibili per euro 3.880,00 e con conseguente rideterminazione del reddito d'impresa in euro 25.328,00 a fronte di una perdita dichiarata di euro 52.516,00.
Rappresentava preliminarmente che la società nel 2019 aveva registrato un volume d' affari pari ad euro
372.448,00 risultante dalla dichiarazione Iva e ricavi per euro 373.660,00 riportati in bilancio, e pertanto tali dati non giustificavano il range indicato dai verbalizzanti come presupposto per procedere all'accertamento induttivo e cioè un volume di affari-ricavi ricompreso tra euro 700.000,00 ed euro
5.164.568,00. Nel merito eccepiva che l'accertamento si basava su due rilievi. Un primo profilo critico relativo all'omessa contabilizzazione di ricavi per un importo di euro 74.964,00, in relazione al quale la società obiettava che non era stata considerata l'incidenza media del costo del lavoro, in quanto l'attività era consistita nell'anno 2019 in un duplice impegno e cioè di affittacamere e di ristorazione, con necessità di impiego di diversi dipendenti regolarmente assunti in ognuna delle due. La ricorrente infatti nel periodo di riferimento aveva svolto sia l'attività di ristorazione che quella di B&B con contabilizzazione separate dei ricavi e dei rispettivi costi del lavoro e con codici di attività diversi. Veniva pertanto contestata la parte del PVC nella quale gli accertatori avevano evidenziato l'anomalia di un costo del lavoro pari ad euro
160.114,00 in rapporto ai ricavi dichiarati per euro 373.660,00 con incidenza del 42,85% considerata troppo elevata, al posto della quale era stata applicata una percentuale di ricarico del 35,69 % secondo il target medio della attività di B&B/ Affittacamere operanti nel territorio costiero della provincia di Salerno.
Tale conclusione era stata formulata senza tener conto del concreto impegno sui due fronti del personale impiegato ( ristorazione e B&B) ed era stata anche citata a sproposito giurisprudenza della cassazione in tema di antieconomicità dell'esercizio d'impresa, quando vi sia una sproporzione tra il risultato economico della stessa e il costo del lavoro dipendente. Inoltre, sottolineava che in considerazione delle difficoltà riscontrate per la ristorazione, dovuta alla notevole incidenza ai costi rispetto ai ricavi, in conseguenza della ridotta dimensione del locale e dell'elevato costo del lavoro, quest'ultima attività era cessata nel
2019 e non era stata più ripresa. Anche tale circostanza era stata obliterata dagli accertatori, i quali avevano invece proceduto ad una determinazione dell'incidenza del costo del personale sulla base del riscontro con la categoria delle attività di affittacamere determinando un valore del 35,69%, ottenendo così un presunto volume di affari pari ad euro 448.624,00 superiore a quello dichiarato di euro 373.660,00 con una differenza recuperata tassazione di euro 74.964.00.
Questo calcolo era inficiato dall'aver considerato l'intero costo del lavoro nella percentuale richiamata senza distinguere nell'impiego di personale nell'ambito della ristorazione e del B&B, potendo tutt'al più rilevare solo sotto il profilo di quest'ultima attività. Gli stessi verbalizzanti a pagina 5 del PVC avevano riconosciuto che nell'anno 2019 la struttura effettuava anche ristorazione e tale servizio era cessato già nell'anno 2020 e al momento della verifica veniva espletato solo il servizio di pernottamento e prima colazione.
Dalla documentazione esibita ed esaminata scaturiva un volume di affari di euro 257.235,00 per corrispettivi netti alberghieri, di euro 116.425,00 per corrispettivi di locanda e prestazioni di servizio, nonché come costi del lavoro per ristorazione pari ad euro 95.401,00 e per B&B pari ad euro 64.713,00, per un totale riportato di euro 160.114,00.
Rappresentava in definitiva che l'incidenza del costo di lavoro, ove correttamente riferita all'attività di
B&B, trovava piena corrispondenza nei corrispettivi dichiarati dalla società in compensazione delle perdite derivanti dall'attività di ristorazione. In ogni caso evidenziava che la presunzione di antieconomicità non era idonea a fondare l'accertamento, in mancanza di ulteriore elementi sintomatici di ricavi occulti, come da giurisprudenza di legittimità che richiamava nel medesimo ricorso introduttivo.
Sotto un ulteriore profilo, l'Amministrazione aveva contestato costi non inerenti per euro 3.879,74 ritenuti indeducibili in quanto non documentati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. A tal riferimento evidenziava che la società era la proprietaria un'imbarcazione a vela di modesto valore, messa a disposizione degli ospiti dell'albergo per gite nella costiera amalfitana. Poiché tale attività non aveva avuto successo, l'imbarcazione era stata venduta nel 2021 verso un corrispettivo di euro 20.833,00 a fronte dell'acquisto avvenuto nel 2019 per un importo di euro 20.000,00.
In ogni caso si trattava di costi formati da euro 2.314,74 per quote di ammortamento, euro 137,00 per assicurazione ed euro 1428,00 per spese analiticamente indicate in contabilità e documentati, non riconosciuti dai verificatori in violazione dell'articolo 109 Tuir, essendo sufficiente per considerare inerenti i costi la mera potenzialità di contribuire all'attività d'impresa.
Riteneva in definitiva che non sussistessero i presupposti degli elementi gravi e precisi e concordanti per procedere ad un accertamento induttivo ed inoltre specificava di non aver provveduto ad avanzare osservazioni avverso lo schema d'atto in quanto si trattava di argomentazioni già disattese dall'Amministrazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva con controdeduzioni del 13/11/2025 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno
- resistendo all'avversa domanda, rappresentando preliminarmente che l'esigenza di sottoporre a controllo la società per l'anno 2019 era scaturita da un controllo effettuato a carico di imprenditori del settore che avevano presentato una bassa redditività reiterata nei tre anni antecedenti con un indice sintetico di affidabilità ( c.d. ISA) di gran lunga inferiore a quello previsto dagli ISA Modello BG44UB.
Il bilancio al 31/12/2019 ed era stato chiuso con una perdita di esercizio di euro 63.051,37 da cui era scaturita una perdita fiscale di euro 53.516,00 .
La società oggetto di verifica, aveva presentato un modello ISA 2020 BG44U a cui era stato attribuito un punteggio di 5,50 a fronte di un indice sintetico di affidabilità previsto pari a 8. La società Ricorrente_1 presentava un regime di contabilità ordinaria e pertanto era stato possibile esaminare liberamente registri, scritture e documenti relative al periodo di imposta analiticamente indicati nel PVC.
Dall'esame dettagliato della documentazione contabile era emerso che la società non distribuiva utili ai soci, che la stessa aveva dichiarato un codice di attività corrispondente ad “affittacamere, case vacanze, bed and breakfast, residence” pur essendo a tutti gli effetti un albergo, così come era risultato dal suo sopralluogo effettuato e dall'accesso ai motori di ricerca in Internet in cui veniva indicato come Hotel-
Albergo a tre stelle con caratteristiche di albergo di charme, condizione che avrebbe comportato l'utilizzo di un diverso codice di attività.
Erano state altresì rilevate una serie di irregolarità che erano state contestate a seguito di un controllo tra la dichiarazione compilata e le CU trasmesse dalla parte. Era stato effettuato anche un controllo tra le imposte di soggiorno versate al Comune e i posti di presenze dell'anno 2019 pari a 3421 presenze totali ed a seguito delle rettifiche era stato attribuito un indice di affidabilità pari a 1,91 con individuazione degli ulteriori componenti positivi per la massimizzazione del profitto di affidabilità in euro 60.683,00. Per quanto riguardava le immobilizzazioni materiali era stato registrato un importo di euro 6.944,22 come residuo di ammortamento per manutenzione straordinaria dell'imbarcazione da riporto con deduzione nel conto economico di un importo di euro 2.134,74 quale quota da imputare all'anno 2019 e con iscrizione successiva al conto patrimoniale di un importo di euro 20.000,00. Era emerso che detta imbarcazione era detenuta in comodato dalla ricorrente dal 2017 al 2019 e successivamente era stata acquistata il 7/6/2019 ed inoltre la società non era stata in grado di fornire alcuna fattura emessa nell'anno di riferimento come prestazione per eventuale servizio di escursioni in mare resa ai propri clienti ma erano state esibite solo due fatture relative all'anno
2017, né era stata fornita alcuna prova documentale circa le prestazioni di uno skipper o di un marinaio addetto l'utilizzo dell'imbarcazione. I costi pertanto erano stati ritenuti arenti del requisito dell'inerenza e recuperati a tassazione.
L'Agenzia concludeva per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, sulle conclusioni della sola parte ricorrente, la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Va premesso che «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. Corte di
Cassazione V, n. 1347/2019, Cass. nn. 20060/2014; 20857/2007; cfr. Cass. nn. 9084/2017; 14428/2005; con riferimento specifico all'IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005); è stato, infine, affermato che «in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, primo comma, cod. civ., l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del Giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria» (cfr. Cass. nn. 656/2014; 17574/2009; 8484/2009).
Del resto, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico-induttivo – cui è ricorso l'Ufficio nella fattispecie in esame – e quello con metodo induttivo puro risiede, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità – e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'Amministrazione finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. (Cass. 04/10/2024, n.
26035).
La Corte di Cassazione,( Cfr Cass 03/12/2025 n. 31554) del resto, ha affermato che nell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica – qualora l'Ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrandola loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata –
è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori;
pertanto, null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata anti-economicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è, di regola, alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo ( Cfr anche Cass.
07/04/2025, n. 9131).
Per altro, è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.
Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente
( Cfr Cass cit. 03/12/2025 n. 31554).
Ritiene il collegio che l'operato dell'Ufficio sia conforme ai richiamati principi.
Proprio partendo dalla regolarità della tenuta delle scritture contabili, il ricorrente assume di aver sempre fatturato ogni prestazione, di aver sempre adempiuto regolarmente agli obblighi dichiarativi, adducendo che la tesi erariale fondava su indizi che non costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti tali da reggere il metodo accertativo analitico induttivo utilizzato ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera d) del d.P.R.
n. 600/1973. Contrariamente all'assunto del ricorrente, appare invece irragionevole che il costo della forza lavoro sia di
€ 160.114,00 in rapporto ai ricavi dichiarati per euro 373.660,00 con incidenza del 42,85%, mentre correttamente l'Ufficio ha applicato una percentuale di ricarico del 35,69 % secondo il target medio della attività di B&B/ Affittacamere operanti nel territorio costiero della provincia di Salerno.
Nel modello ISA il costo della manodopera è rilevato in più punti. Il modello ISA è uno strumento introdotto dall'Agenzia delle Entrate per valutare il grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita Iva. Gli
ISA si basano su una serie di indicatori elementari suddivisi in due categorie: Indicatori di affidabilità, che misurano la coerenza e la normalità della gestione economica;
indicatori di anomalia che segnalano comportamenti potenzialmente incoerenti o rischiosi. Il risultato dell'analisi è un punteggio da 1 a 10 dove
1 indica bassa affidabilità fiscale e 10 indica massima affidabilità. Il contribuente viene assegnato a un
Modello di Business (MoB) cioè un gruppo omogeneo di attività con caratteristiche simili l'elaborazione del punteggio avviene tramite un software gratuito. Il calcolo si basa su dati dichiarati dal contribuente, su dati precalcolati dall'Agenzia e indicatori di affidabilità. Nel caso concreto non si comprende quali siano le peculiarità dell'attività del contribuente idonei a giustificare il punteggio particolarmente basso raggiunto nell'anno 2019.
La natura mista del personale (suddiviso tra ristorante e b&b) non può ritenersi una valida causa di giustificazione, tenuto conto da una parte che dal bilancio non si rilevano introiti per l'attività di ristorazione, e soprattutto della tipologia di struttura in cui gli afflussi di clientela sono prevedibili con un certo anticipo, fattore che consente di programmare congruamente l'utilizzo di manodopera.
Il costo del lavoro, pertanto, essendo direttamente collegato al giro di affari delle affittanze, è congruamente programmabile e la percentuale eccessiva dell'incidenza riportata dalla società, costituisce senz'altro un indizio grave, anche considerato isolatamente, ai fini presuntivi.
Per quanto riguarda poi il costo dell'imbarcazione, appare inoltre singolare che una società in perdita costante per tre anni effettui un tale investimento mentre può ritenersi più verosimilmente che costituisca una spesa per esigenze personali, piuttosto che per esigenze aziendali, ricostruzione ulteriormente corroborata dalla circostanza che a richiesta dei verificatori non è stata esibita alcuna fatturazione per presunte prestazioni rese in favore dei clienti della struttura, né è stato documentato alcun rapporto con uno skipper o un marinaio deputato alla conduzione del natante.
Pur essendo sufficienti le superiori presunzioni sussistono anche altre anomalie risultanti dalla lettura del
PVC che confermano la legittimità del ricorso all'accertamento analitico-induttivo. Infatti nonostante la bassa reiterata redditività del triennio precedente, i soci hanno proceduto all'aumento del capitale sociale di 100.000, 00 euro ( cfr pag 43 del PVC) hanno sostenuto spese di ristrutturazione pari ad euro
62.250,15 ( cfr pag 44 del PVC) oggetto di ammortamento, per un immobile condotto in locazione per un canone di euro 6.000,00 mensili ( Cfr ancora pag 44 del PVC).
Il ricorso va in definitiva respinto. La complessità delle questioni trattate in punto di prova presuntiva ai fini dell'accertamento induttivo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in
Salerno nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025 Il Presidente Estensore Dr F.Mario Fiore
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
PALUMBO MASSIMO, Giudice
IZZO PAOLA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4682/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF903M1002402025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6130/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento, evidenziando l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo ex art. 39 lett,d dpr 600/73
Resistente: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/9/2025 la società Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, arch. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal dott Difensore_1 impugnava l'avviso di accertamento n.TF 903M 100240/2025 notificato dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Salerno, a seguito di accertamento sui redditi relativo all'anno 2019 effettuato ai sensi degli artt. 39, comma 1 lett D e 41 bis del d.p.r. 600/73 con cui venivano contestati maggiori ricavi pari ad euro
74.964,00, costi deducibili per euro 3.880,00 e con conseguente rideterminazione del reddito d'impresa in euro 25.328,00 a fronte di una perdita dichiarata di euro 52.516,00.
Rappresentava preliminarmente che la società nel 2019 aveva registrato un volume d' affari pari ad euro
372.448,00 risultante dalla dichiarazione Iva e ricavi per euro 373.660,00 riportati in bilancio, e pertanto tali dati non giustificavano il range indicato dai verbalizzanti come presupposto per procedere all'accertamento induttivo e cioè un volume di affari-ricavi ricompreso tra euro 700.000,00 ed euro
5.164.568,00. Nel merito eccepiva che l'accertamento si basava su due rilievi. Un primo profilo critico relativo all'omessa contabilizzazione di ricavi per un importo di euro 74.964,00, in relazione al quale la società obiettava che non era stata considerata l'incidenza media del costo del lavoro, in quanto l'attività era consistita nell'anno 2019 in un duplice impegno e cioè di affittacamere e di ristorazione, con necessità di impiego di diversi dipendenti regolarmente assunti in ognuna delle due. La ricorrente infatti nel periodo di riferimento aveva svolto sia l'attività di ristorazione che quella di B&B con contabilizzazione separate dei ricavi e dei rispettivi costi del lavoro e con codici di attività diversi. Veniva pertanto contestata la parte del PVC nella quale gli accertatori avevano evidenziato l'anomalia di un costo del lavoro pari ad euro
160.114,00 in rapporto ai ricavi dichiarati per euro 373.660,00 con incidenza del 42,85% considerata troppo elevata, al posto della quale era stata applicata una percentuale di ricarico del 35,69 % secondo il target medio della attività di B&B/ Affittacamere operanti nel territorio costiero della provincia di Salerno.
Tale conclusione era stata formulata senza tener conto del concreto impegno sui due fronti del personale impiegato ( ristorazione e B&B) ed era stata anche citata a sproposito giurisprudenza della cassazione in tema di antieconomicità dell'esercizio d'impresa, quando vi sia una sproporzione tra il risultato economico della stessa e il costo del lavoro dipendente. Inoltre, sottolineava che in considerazione delle difficoltà riscontrate per la ristorazione, dovuta alla notevole incidenza ai costi rispetto ai ricavi, in conseguenza della ridotta dimensione del locale e dell'elevato costo del lavoro, quest'ultima attività era cessata nel
2019 e non era stata più ripresa. Anche tale circostanza era stata obliterata dagli accertatori, i quali avevano invece proceduto ad una determinazione dell'incidenza del costo del personale sulla base del riscontro con la categoria delle attività di affittacamere determinando un valore del 35,69%, ottenendo così un presunto volume di affari pari ad euro 448.624,00 superiore a quello dichiarato di euro 373.660,00 con una differenza recuperata tassazione di euro 74.964.00.
Questo calcolo era inficiato dall'aver considerato l'intero costo del lavoro nella percentuale richiamata senza distinguere nell'impiego di personale nell'ambito della ristorazione e del B&B, potendo tutt'al più rilevare solo sotto il profilo di quest'ultima attività. Gli stessi verbalizzanti a pagina 5 del PVC avevano riconosciuto che nell'anno 2019 la struttura effettuava anche ristorazione e tale servizio era cessato già nell'anno 2020 e al momento della verifica veniva espletato solo il servizio di pernottamento e prima colazione.
Dalla documentazione esibita ed esaminata scaturiva un volume di affari di euro 257.235,00 per corrispettivi netti alberghieri, di euro 116.425,00 per corrispettivi di locanda e prestazioni di servizio, nonché come costi del lavoro per ristorazione pari ad euro 95.401,00 e per B&B pari ad euro 64.713,00, per un totale riportato di euro 160.114,00.
Rappresentava in definitiva che l'incidenza del costo di lavoro, ove correttamente riferita all'attività di
B&B, trovava piena corrispondenza nei corrispettivi dichiarati dalla società in compensazione delle perdite derivanti dall'attività di ristorazione. In ogni caso evidenziava che la presunzione di antieconomicità non era idonea a fondare l'accertamento, in mancanza di ulteriore elementi sintomatici di ricavi occulti, come da giurisprudenza di legittimità che richiamava nel medesimo ricorso introduttivo.
Sotto un ulteriore profilo, l'Amministrazione aveva contestato costi non inerenti per euro 3.879,74 ritenuti indeducibili in quanto non documentati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. A tal riferimento evidenziava che la società era la proprietaria un'imbarcazione a vela di modesto valore, messa a disposizione degli ospiti dell'albergo per gite nella costiera amalfitana. Poiché tale attività non aveva avuto successo, l'imbarcazione era stata venduta nel 2021 verso un corrispettivo di euro 20.833,00 a fronte dell'acquisto avvenuto nel 2019 per un importo di euro 20.000,00.
In ogni caso si trattava di costi formati da euro 2.314,74 per quote di ammortamento, euro 137,00 per assicurazione ed euro 1428,00 per spese analiticamente indicate in contabilità e documentati, non riconosciuti dai verificatori in violazione dell'articolo 109 Tuir, essendo sufficiente per considerare inerenti i costi la mera potenzialità di contribuire all'attività d'impresa.
Riteneva in definitiva che non sussistessero i presupposti degli elementi gravi e precisi e concordanti per procedere ad un accertamento induttivo ed inoltre specificava di non aver provveduto ad avanzare osservazioni avverso lo schema d'atto in quanto si trattava di argomentazioni già disattese dall'Amministrazione.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva con controdeduzioni del 13/11/2025 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno
- resistendo all'avversa domanda, rappresentando preliminarmente che l'esigenza di sottoporre a controllo la società per l'anno 2019 era scaturita da un controllo effettuato a carico di imprenditori del settore che avevano presentato una bassa redditività reiterata nei tre anni antecedenti con un indice sintetico di affidabilità ( c.d. ISA) di gran lunga inferiore a quello previsto dagli ISA Modello BG44UB.
Il bilancio al 31/12/2019 ed era stato chiuso con una perdita di esercizio di euro 63.051,37 da cui era scaturita una perdita fiscale di euro 53.516,00 .
La società oggetto di verifica, aveva presentato un modello ISA 2020 BG44U a cui era stato attribuito un punteggio di 5,50 a fronte di un indice sintetico di affidabilità previsto pari a 8. La società Ricorrente_1 presentava un regime di contabilità ordinaria e pertanto era stato possibile esaminare liberamente registri, scritture e documenti relative al periodo di imposta analiticamente indicati nel PVC.
Dall'esame dettagliato della documentazione contabile era emerso che la società non distribuiva utili ai soci, che la stessa aveva dichiarato un codice di attività corrispondente ad “affittacamere, case vacanze, bed and breakfast, residence” pur essendo a tutti gli effetti un albergo, così come era risultato dal suo sopralluogo effettuato e dall'accesso ai motori di ricerca in Internet in cui veniva indicato come Hotel-
Albergo a tre stelle con caratteristiche di albergo di charme, condizione che avrebbe comportato l'utilizzo di un diverso codice di attività.
Erano state altresì rilevate una serie di irregolarità che erano state contestate a seguito di un controllo tra la dichiarazione compilata e le CU trasmesse dalla parte. Era stato effettuato anche un controllo tra le imposte di soggiorno versate al Comune e i posti di presenze dell'anno 2019 pari a 3421 presenze totali ed a seguito delle rettifiche era stato attribuito un indice di affidabilità pari a 1,91 con individuazione degli ulteriori componenti positivi per la massimizzazione del profitto di affidabilità in euro 60.683,00. Per quanto riguardava le immobilizzazioni materiali era stato registrato un importo di euro 6.944,22 come residuo di ammortamento per manutenzione straordinaria dell'imbarcazione da riporto con deduzione nel conto economico di un importo di euro 2.134,74 quale quota da imputare all'anno 2019 e con iscrizione successiva al conto patrimoniale di un importo di euro 20.000,00. Era emerso che detta imbarcazione era detenuta in comodato dalla ricorrente dal 2017 al 2019 e successivamente era stata acquistata il 7/6/2019 ed inoltre la società non era stata in grado di fornire alcuna fattura emessa nell'anno di riferimento come prestazione per eventuale servizio di escursioni in mare resa ai propri clienti ma erano state esibite solo due fatture relative all'anno
2017, né era stata fornita alcuna prova documentale circa le prestazioni di uno skipper o di un marinaio addetto l'utilizzo dell'imbarcazione. I costi pertanto erano stati ritenuti arenti del requisito dell'inerenza e recuperati a tassazione.
L'Agenzia concludeva per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese di lite.
All'udienza dell'11 dicembre 2025, sulle conclusioni della sola parte ricorrente, la causa veniva decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Va premesso che «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (cfr. Corte di
Cassazione V, n. 1347/2019, Cass. nn. 20060/2014; 20857/2007; cfr. Cass. nn. 9084/2017; 14428/2005; con riferimento specifico all'IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005); è stato, infine, affermato che «in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, primo comma, cod. civ., l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e l'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del Giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria» (cfr. Cass. nn. 656/2014; 17574/2009; 8484/2009).
Del resto, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico-induttivo – cui è ricorso l'Ufficio nella fattispecie in esame – e quello con metodo induttivo puro risiede, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità – e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'Amministrazione finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. (Cass. 04/10/2024, n.
26035).
La Corte di Cassazione,( Cfr Cass 03/12/2025 n. 31554) del resto, ha affermato che nell'accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica – qualora l'Ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrandola loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata –
è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori;
pertanto, null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata anti-economicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è, di regola, alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo ( Cfr anche Cass.
07/04/2025, n. 9131).
Per altro, è consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.
Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede che egli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In altre parole, il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente
( Cfr Cass cit. 03/12/2025 n. 31554).
Ritiene il collegio che l'operato dell'Ufficio sia conforme ai richiamati principi.
Proprio partendo dalla regolarità della tenuta delle scritture contabili, il ricorrente assume di aver sempre fatturato ogni prestazione, di aver sempre adempiuto regolarmente agli obblighi dichiarativi, adducendo che la tesi erariale fondava su indizi che non costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti tali da reggere il metodo accertativo analitico induttivo utilizzato ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera d) del d.P.R.
n. 600/1973. Contrariamente all'assunto del ricorrente, appare invece irragionevole che il costo della forza lavoro sia di
€ 160.114,00 in rapporto ai ricavi dichiarati per euro 373.660,00 con incidenza del 42,85%, mentre correttamente l'Ufficio ha applicato una percentuale di ricarico del 35,69 % secondo il target medio della attività di B&B/ Affittacamere operanti nel territorio costiero della provincia di Salerno.
Nel modello ISA il costo della manodopera è rilevato in più punti. Il modello ISA è uno strumento introdotto dall'Agenzia delle Entrate per valutare il grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita Iva. Gli
ISA si basano su una serie di indicatori elementari suddivisi in due categorie: Indicatori di affidabilità, che misurano la coerenza e la normalità della gestione economica;
indicatori di anomalia che segnalano comportamenti potenzialmente incoerenti o rischiosi. Il risultato dell'analisi è un punteggio da 1 a 10 dove
1 indica bassa affidabilità fiscale e 10 indica massima affidabilità. Il contribuente viene assegnato a un
Modello di Business (MoB) cioè un gruppo omogeneo di attività con caratteristiche simili l'elaborazione del punteggio avviene tramite un software gratuito. Il calcolo si basa su dati dichiarati dal contribuente, su dati precalcolati dall'Agenzia e indicatori di affidabilità. Nel caso concreto non si comprende quali siano le peculiarità dell'attività del contribuente idonei a giustificare il punteggio particolarmente basso raggiunto nell'anno 2019.
La natura mista del personale (suddiviso tra ristorante e b&b) non può ritenersi una valida causa di giustificazione, tenuto conto da una parte che dal bilancio non si rilevano introiti per l'attività di ristorazione, e soprattutto della tipologia di struttura in cui gli afflussi di clientela sono prevedibili con un certo anticipo, fattore che consente di programmare congruamente l'utilizzo di manodopera.
Il costo del lavoro, pertanto, essendo direttamente collegato al giro di affari delle affittanze, è congruamente programmabile e la percentuale eccessiva dell'incidenza riportata dalla società, costituisce senz'altro un indizio grave, anche considerato isolatamente, ai fini presuntivi.
Per quanto riguarda poi il costo dell'imbarcazione, appare inoltre singolare che una società in perdita costante per tre anni effettui un tale investimento mentre può ritenersi più verosimilmente che costituisca una spesa per esigenze personali, piuttosto che per esigenze aziendali, ricostruzione ulteriormente corroborata dalla circostanza che a richiesta dei verificatori non è stata esibita alcuna fatturazione per presunte prestazioni rese in favore dei clienti della struttura, né è stato documentato alcun rapporto con uno skipper o un marinaio deputato alla conduzione del natante.
Pur essendo sufficienti le superiori presunzioni sussistono anche altre anomalie risultanti dalla lettura del
PVC che confermano la legittimità del ricorso all'accertamento analitico-induttivo. Infatti nonostante la bassa reiterata redditività del triennio precedente, i soci hanno proceduto all'aumento del capitale sociale di 100.000, 00 euro ( cfr pag 43 del PVC) hanno sostenuto spese di ristrutturazione pari ad euro
62.250,15 ( cfr pag 44 del PVC) oggetto di ammortamento, per un immobile condotto in locazione per un canone di euro 6.000,00 mensili ( Cfr ancora pag 44 del PVC).
Il ricorso va in definitiva respinto. La complessità delle questioni trattate in punto di prova presuntiva ai fini dell'accertamento induttivo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso in
Salerno nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025 Il Presidente Estensore Dr F.Mario Fiore