CASS
Ordinanza 29 marzo 2022
Ordinanza 29 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 29/03/2022, n. 11454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11454 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: NB OH nato il [...] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11454 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 26/01/2022 RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Verona, in data 25 gennaio 2019, nei confronti di HA ZZ, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante e alla recidiva, rideterminando la pena in quella di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa, per il reato di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. con la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (capo a), nonché agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. (capo b) . 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. peri., sull'entità della pena irrogata, indicata come eccessiva e circa la qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta meramente assertivo dei motivi di impugnazione, che sono soltanto enunciati e non sostenuti dall'indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto su cui fondano (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Peraltro, la censura relativa alla carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., appare inedita e, in ogni caso, generica rispetto al contenuto della motivazione la quale, in punto responsabilità, sottolinea, comunque, che l'imputato veniva inseguito dalla persona offesa e riconosciuto, non residuando alcun dubbio sulla riferibilità dei fatti allo stesso, peraltro non contestata. Infine, la critica relativa alla eccessività della pena è solo enunciata e non si confronta con la pronuncia (cfr. pag. 6 della sentenza di secondo grado) che giustifica, correttamente, l'uso del potere discrezionale quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e comunque, rivisitato in melius dalla Corte territoriale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa 2 delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11454 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 26/01/2022 RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Verona, in data 25 gennaio 2019, nei confronti di HA ZZ, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante e alla recidiva, rideterminando la pena in quella di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa, per il reato di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. con la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (capo a), nonché agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. (capo b) . 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. peri., sull'entità della pena irrogata, indicata come eccessiva e circa la qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta meramente assertivo dei motivi di impugnazione, che sono soltanto enunciati e non sostenuti dall'indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto su cui fondano (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Peraltro, la censura relativa alla carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., appare inedita e, in ogni caso, generica rispetto al contenuto della motivazione la quale, in punto responsabilità, sottolinea, comunque, che l'imputato veniva inseguito dalla persona offesa e riconosciuto, non residuando alcun dubbio sulla riferibilità dei fatti allo stesso, peraltro non contestata. Infine, la critica relativa alla eccessività della pena è solo enunciata e non si confronta con la pronuncia (cfr. pag. 6 della sentenza di secondo grado) che giustifica, correttamente, l'uso del potere discrezionale quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice e comunque, rivisitato in melius dalla Corte territoriale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa 2 delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022