Art. 1.
Al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291 , e' aggiunto il seguente periodo:
"I fondi occorrenti sono assegnati all'istituto centrale di statistica, che ne rendera' conto con apposita gestione".
Al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291 , e' aggiunto il seguente periodo:
"I fondi occorrenti sono assegnati all'istituto centrale di statistica, che ne rendera' conto con apposita gestione".