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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/11/2025, n. 4309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4309 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4328/2023 R.G. vertente tra:
(Avv. DI RELLA GIOVANNI ) Parte_1
- ATTORE -
E
GIA' (Avv. ARCUCCI GENNARO ) CP_1 Controparte_2
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio ha chiesto: “1) per tutte le ragioni Parte_1 esposte nella narrativa che precede, accertare e dichiarare i vizi di forma, con conseguente sanzione della nullità, ovvero le violazioni e l'inadempimento della convenuta rispetto alle Controparte_2 prescrizioni contenute nel TUIF D.Lgs.n.58/98, nei Regolamenti Consob 16190/2007 e nella Comunicazione
n. 9019104/2009 e comunque in ogni altra normativa di settore, in ordine alle singole operazioni di acquisto dei titoli suindicati;
2) accertare e pronunciare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Part rispetto ai contratti di compravendita dei titoli di cui alla premessa e narrativa, o quantomeno CP_1 accertare e dichiarare l'inadempimento della alle predette prescrizioni normative;
3) per l'effetto, CP_1 accertare e pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. (v. Cass. Civ. n. 12937/2017) ovvero - in subordine - la nullità per violazione delle norme imperative contenute nella normativa surrichiamata, o comunque Part l'inefficacia dei contratti di compravendita dei titoli di cui alla premessa e narrativa;
4) in via subordinata, dichiarare l'annullamento dei contratti di acquisto delle azioni di cui alla premessa e narrativa ex art. 1427 e ss. c.c. per dolo ovvero per errore sulle qualità e caratteristiche fondamentali dei titoli medesimi;
ovvero per conflitto di interessi ex art. 1394 - 1395 c.c.; 5) in ogni caso, condannare la convenuta
in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione delle somme investite dal coniuge- Controparte_2 dante causa dell'attrice ovvero al risarcimento del danno da costoro subito nella misura che sarà accertata in corso di causa e/o che risulterà giusta e provata all'esito del presente procedimento;
in ogni caso, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei singoli acquisti sino all'integrale soddisfo;
6) condannare in ogni caso la banca convenuta alla rifusione delle spese processuali e degli onorari di causa”.
Costituendosi, la (d'ora in avanti, ha chiesto il rigetto della domanda, con CP_1 CP_1 vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e all'udienza dell'11.11.2025 è stato trattenuto in decisione.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della CP_1 convenuta.
Sull'azione di responsabilità promossa da parte attrice con riguardo all'asserita violazione, da parte della di norme di comportamento dettate dal TUF e dalla normativa secondaria, va anzitutto osservato CP_1 che tale responsabilità è qualificabile come contrattuale (con il conseguente regime di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.), poiché il dedotto inadempimento si colloca nell'arco temporale tra la stipula del contratto quadro e l'esecuzione degli ordini di acquisto (v. Cass. n. 24648/2023).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi (Cass. n. 32226/2024; Cass n. 2066/2023).
Part Nel caso di specie, la difesa della assume che “sino all'anno 2015, le azioni erano CP_1 regolarmente negoziate con tempistiche medie di smobilizzo inferiori a 90 giorni,” e che “La contrazione di liquidità del titolo de quo ha avuto luogo in un momento successivo rispetto all'esecuzione dell'ultimo investimento contestato.” (cioè nell'anno 2013), tanto che “all'asta del 17.7.2015, successiva di oltre due anni all'ultima operazione di investimento contestata ex adverso, venivano ancora negoziati titoli azionari Part
per un controvalore pari a circa euro 600.000,00”.
Quindi, l'investitore avrebbe potuto percepire di avere subito un danno, in virtù delle caratteristiche intrinseche del titolo acquistato, non prima dell'anno 2016, cioè da quando si è verificata la contrazione di Part liquidità dello stesso, cioè da quando era percepibile dagli investitori in titoli la difficoltà se non l'impossibilità di negoziare il titolo (del resto, il aveva impartito la prima disposizione di vendita CP_3 delle proprie azioni il 9.5.2016, senza che questa sia stata mai eseguita). Pertanto, considerato che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 08.03.2023 non può ritenersi decorso il termine predetto decennale.
3. Venendo all'esame del merito, va precisato che ha agito in giudizio quale titolare di Parte_1 azioni emesse dalla per averli ricevuti iure successionis a seguito del decesso del Controparte_2 proprio coniuge , avvenuto il 28.9.2017. Persona_1
In tesi generale, la disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).
E' necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolva ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: … b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera
Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs.
58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004
(c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera
Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.”).
Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.
In questo senso, costituisce ius receptum nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre,
Cass. 7932/2023; 35789/2022).
Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite n. nn. 26724 e 26725 del 2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che “la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità – del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto;
ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto
d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che
l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso.” (v. sentt. Sez Un. cit.).
Tanto premesso, va rilevato che gli investimenti del NO rilevanti nel presente giudizio sono i seguenti:
A) quelli anteriori al dicembre 2010 rispetto ai quali il PI era titolare di n.
3.592 azioni aventi il prezzo di € 9,40 cad., per la somma complessiva di € 33.764,80, come risulta da estratto conto dossier titoli anni 2011-13 (pag. 1 del doc. 3 del fascicolo attoreo), nonché da pag. 21 dell'e-c dossier titoli depositato da controparte (sub doc. 2 fascicolo convenuta);
Part B) in data 27.07.2011, il acquistava n.
1.000 azioni per la somma complessiva di € CP_3
9.400,00 da altro azionista che pure ha sottoscritto l'ordine di investimento;
C) in data 01-05.06.2012 il NO acquistava n. 317 azioni per la somma complessiva di €
2.979,80, come risulta da pagg. 5 e 6 del predetto doc. 3 (sez. A: Saldi;
sez. B: Movimenti 01.01.12-
30.06.12);
Part D) in data 16.08.2012, il NO acquistava n.
2.677 azioni per la somma complessiva di €
25.163,80 da altro azionista che pure ha sottoscritto l'ordine di investimento;
E) in data 25.02-15.04.2013 acquistava n. 1228 per la complessiva somma di € 9.824,00, come risulta dalle Note informative dei Movimenti (doc.
6 - pag. 1) e da pagg. 9 e 10 del predetto doc. 3 (sez. A:
Saldi; sez. B: Movimenti 01.01.13-30.06.13);
F) in data 01-03.09.2013 venivano acquistate n.
1.350 azioni mediante conversione di n. 11.543,20 obbligazioni BbP 28/2/18 7% acquistate al valore di € 1.00, per la complessiva somma di € 11.543,20, come risulta da pag. 3 delle anzidette Note informative (doc. 6) e da pagg. 9 e 10 dell'estratto conto dossier titoli
(doc. 5), sez. A-Saldi e sez. B-Movimenti 01.01.14-30.06.14.
Con riferimento alle azioni sub A), la difesa di parte convenuta ha contestato l'omessa allegazione delle operazioni di investimento effettuate dal sig. sino al 2010. CP_3
In effetti, parte attrice ha fatto riferimento alla titolarità di 3.952 azioni del valore di € 33.764,80, come risultanti dall'estratto conto dalla stessa prodotto e con la produzione dell'estratto conto da parte della precisando che: n.
1.800 azioni risultano da operazione di acquisto del 11.05.2005 (come risulta da CP_1 pag. 1 del doc. 2 fascicolo convenuta); n. 500 azioni risultano da operazione del 14.07.2005 (come risulta da pag. 3 del doc. 2 fascicolo convenuta); n. 115 azioni da operazione del 31.05.2006 (come da pag. 5 del suddetto doc. 2); n. 139 azioni da operazione del 26.11.2007 e n. 1038 azioni da operazione del 20.12.2007
(come da pag. 11 del suddetto doc. 2); n.
1.177 azioni da operazione del 07.03.2008 (come da pag.13 del suddetto doc.2).
Tuttavia, se è vero che nei due estratti conto prodotti in atti risulta che la “quotazione” delle 3.952 Part azioni possedute dal ammontava ad € “9,40000(*)”, questa è la quotazione dell'azione al CP_4 momento del saldo, cioè al 31/12/2010 (tanto che nell'estratto conto si legge “(*) La quotazione esposta è quella relativa alla data di consistenza titoli o comunque la più recente disponibile;
nel caso di titoli illiquidi si intende espressa al fair value”), quindi non è noto l'esborso di denaro effettuato dal PI al momento degli acquisiti delle azioni antecedentemente al dicembre 2010.
Ne discende che rispetto a tali acquisiti le domande risarcitoria/restitutorie non possono trovare accoglimento in assenza della prova di quanto pagato dal per l'acquisto delle relative azioni. CP_4
Alla luce di quanto appena esposto, si deve escludere la dedotta nullità per omessa sottoscrizione del contratto quadro poiché è documentato in atti che il contratto quadro è stato fatto sottoscrivere al il CP_3
18.11.2010, quindi prima degli ordini di acquisito di cui si dirà nel prosieguo.
In relazione agli ordini di acquisto sub B) e sub D), la difesa della ha eccepito il difetto di
CP_1 legittimazione passiva assumendo che rispetto a tali acquisiti “L'unica attività svolta dalla è consistita
CP_1 nel mero trasferimento degli strumenti finanziari, inter alios pattuito” e che “che la non avrebbe
CP_1 Part avuto alcun interesse a far trasferire al sig. delle azioni già collocate in favore di altro CP_3 azionista, poiché in tal modo non avrebbe incassato alcunché, non essendo avvenute le descritte operazioni in contropartita diretta con l'intermediario”. Pertanto, secondo tale prospettazione, la era esonerata
CP_1 da qualsivoglia obbligo di diligenza, trasparenza, correttezza o adeguatezza.
In realtà, il trasferimento delle azioni BPB inter vivos da un azionista ad un altro non opera alla Part stregua di un mero contratto privatistico tra due consumatori. Infatti, la vendita delle azioni , titoli non negoziati in un mercato regolamentato, non può che avvenire tramite la stessa che, in precedenza, ha CP_1 emesso il titolo Dunque, anche in questo caso la offre al cliente un servizio di investimento che trova CP_1 la sua disciplina nell'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 e nella delibera Consob n. 16190/2007.
A dimostrazione di quanto esposto, è sufficiente esaminare i documenti di acquisto delle azioni in questione, depositati dalla convenuta sub doc. 5 e doc.
7. Ciascuno di tali documenti consiste in
“DOMANDA DI SOTTOSCRIZIONE AZIONI” formulata su moduli predisposti unilateralmente dalla
Banca ed aventi come destinatario la stessa Banca. Né assume carattere dirimente ai fini della qualificazione dell'attività svolta dalla Banca il fatto che in detti moduli vi sia l'indicazione (e la firma) del precedente socio che deteneva le azioni che il NO ha chiesto di acquistare. Invero, ciò che rileva è che dall'esame complessivo dei moduli in questione risulta che la ha svolto attività di intermediazione. CP_1 Si noti, al riguardo, che negli stessi moduli si legge che l'ordinante, cioè il , “PRENDE ATTO … CP_3 che la Banca ha un conflitto di interessi nell'operazione in esame in quanto è allo stesso tempo emittente e intermediario delle azioni ed AUTORIZZA espressamente l'operazione” e che lo stesso ordinante “Dichiara di conoscere le disposizioni contenute nello Statuto Sociale e si assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di Socio … “ e autorizza la Banca intermediaria ad addebitare sul suo conto, oltre che l'importo delle azioni acquistate anche “tutti gli oneri previsti dallo Statuto Sociale e tutte le altre spese e commissioni riportate nei Fogli informativi di cui al Dcreto Legislativo n. 385/93 che dichiara di conoscere”.
Dunque, anche rispetto a tali acquisiti la era gravata di tutti gli obblighi informativi posti a suo CP_1 carico nelle altre ipotesi di collocamento delle azioni.
Con riferimento agli acquisti sub B) e D), ma anche riguardo all'acquisito sub C), va rilevato che difetta in atti la prova che in occasione degli stessi la abbia assolto all'obbligo di informazione c.d. CP_1 attiva, omettendo di consegnare la documentazione idonea a descrivere le caratteristiche dei prodotti finanziari commercializzati. In particolare, dai documenti prodotti dalla stessa parte convenuta, risulta che nei suddetti ordini di acquisto (doc. 5, 6 e 7 ) viene fatto esclusivo riferimento alla presa visione delle norme statutarie, senza operare alcun rinvio all'avvenuta consegna o presa visione del prospetto informativo Part contenente la descrizione chiara delle caratteristiche e dei rischi propri del titolo/azione ed, altresì, il set informativo specifico e rafforzato previsto dalla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di prodotti illiquidi (sul carattere cogente di tale Comunicazione, v. Cass. 18 febbraio 2022, n. 5344,
e Trib. Firenze, 24 febbraio 2020).
Alla luce di quanto fin qui esposto, e a tacer d'altro, non risulta dagli atti che l'investitore CP_3 Part sia mai stato destinatario del novero di informazioni necessario per l'acquisto dei titoli , sì da essere messo nelle condizioni di comprendere natura e rischi dei titoli che di volta in volta stava acquistando.
Part Part In relazione agli acquisiti sub E) (azioni ) ed F) (obbligazioni convertibili ), pur volendo ritenere assolto l'obbligo di informazione c.d. attiva (v. doc. 8 prodotto dalla , va rilevato che nei CP_1 questionari del 2010 e del 2013 si legge, quanto agli obiettivi di investimento, quanto segue: Quindi, il prospettava un investimento avente un rischio basso, intendendo rischiare solo CP_3 una piccola parte del capitale investito che intendeva nella massima parte conservare nel tempo.
Invece, la banca acconsentì ad un investimento in titoli rischiosi provenienti tutti dallo stesso Part Part emittente, ossia azioni ed obbligazioni convertibili in azioni , tra l'altro per un importo non modesto. Quindi, è evidente che si trattò di un investimento inappropriato rispetto alle prospettive di investimento esternate dal (anche per l'eccessiva concentrazione dell'investimento). CP_3
Né per escludere la particolare rischiosità del titolo può valere quanto dedotto dalla difesa della Part banca per cui al momento degli acquisti contestati le azioni erano titoli potenzialmente soggetti al rischio di liquidità ma certamente non illiquidi. Infatti, ciò che rileva non è tanto la nozione esatta di quel titolo: se liquido o illiquido, quanto la sostanza delle sue caratteristiche che era comunque a rischio illiquidità viste le peculiari e non snelle modalità di messa in vendita delle stesse (certamente non paragonabili a quelle di un mercato regolamentato, come la borsa valori) che non erano in linea con gli obiettivi di investimento dell'attrice, peraltro, anche al di là della caratteristica precipua della illiquidità e a prescindere dalle classificazioni di quel titolo autoattribuite dalla poiché le azioni per loro natura sono soggette ad CP_1 oscillazioni che mal si conciliano con l'intento dell'investitore di rischiare il capitale investito in minima parte.
La pretesa di parte convenuta di ridimensionamento dell'eventuale danno riconosciuto a parte ricorrente in ragione del grave concorso colposo di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227
c.c. deve essere rigettata poiché sfornita di alcun elemento probatorio poiché, come visto, il ha reso CP_3 informazioni molto chiare sui suoi obiettivi di investimento, disattese dalla Banca.
A tal proposito, va anche osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni rischiose in violazione degli obblighi informativi e l'investitore non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass. n.
29864/201; Cass, n. 9892/2016).
In conclusione, la va condannata al risarcimento del danno in favore dell'attrice per la somma CP_1 complessiva di € 58.910,80 (pari alla sommatoria degli investimenti descritti in precedenza dalle lettere da
B) ad F).
Da tale importo va sottratta la somma di € 5.090.61 ricevuta nel corso dagli anni dal NO a titolo di cedole/dividendi. Tale importo si ottiene sommando gli importi delle cedole e dividendi indicati nel documento sub 36 depositato da parte convenuta.
Pertanto, l'importo dovuto a titolo risarcitorio è pari ad € 53.820,19, oltre rivalutazione monetaria da ciascuna data per ciascun importo (ridotto proporzionalmente) dell'investimento.
Sull'importo appena liquidato, deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria e non anche, come richiesto, gli interessi in difetto di alcuna specifica allegazione e prova dell'ulteriore danno subito. Infatti, vertendosi in tema di obbligazione di valore, trattasi di interessi c.d. compensativi che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo e non è dunque configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (v. Cass. n. 6351/2025 (conf. Cass. n. 18564/2018) per cui nell'obbligazione risarcitoria, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi.).
Con la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta (anche in assenza di specifica domanda del convenuto) la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c. del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta che il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza (Cass. n. 14178/2022 per cui “La restituzione dei titoli ha così lo scopo, sotto tale profilo, di commisurare il risarcimento all'effettivo danno patito. Inoltre, occorre tenere presente che la compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, in quanto integra non l'allegazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio”).
Nel caso di specie, non è emersa l'impossibilità di un successivo incremento del valore delle azioni Part
, sicché va disposta la restituzione alla di n. 6572 azioni in possesso dell'attrice, ossia, la CP_1 sommatoria di quelle di cui alle precedenti lettere da B) a F), oggetto di risarcimento.
3. Assorbite le ulteriori questioni.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) condannata la al risarcimento del danno in favore dell'attrice per la somma di € CP_1
53.820,19, oltre rivalutazione monetaria da ciascuna data per ciascun importo (ridotto proporzionalmente) CP_ dell'investimento e ordina la restituzione alla Banca n. 6572 azioni in possesso dell'attrice di cui in parte motiva;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali in favore di che si CP_1 Parte_1 liquidano in euro 9.100,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 23/11/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma