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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2024, n. 10159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10159 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE SE NI nato a [...] il [...] DE SE EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 10159 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24 marzo 2023, la Corte d'appello di Napoli, ha parzialmente riformato - assolvendo gli imputati dal reato di bancarotta fraudolenta documentale a loro ascritto al capo a) della rubrica perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta agli imputati, escluse le circostanze aggravanti contestate, con riferimento alla residua ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo a), in anni tre e mesi tre di reclusione e dichiarando di non doversi procedere nei confronti di De EN VI in ordine ai reati di cui ai capi c) e d), per quest'ultimo reato ritenuta l'ipotesi del tentativo, perché estinti per intervenuta prescrizione - la pronuncia di primo grado con cui, in data 18.11.2019, il Tribunale di RE NZ aveva affermato la responsabilità degli imputati per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 comma le 2, 219 comma 2 n.1 e 223 comma 1 I. fall. di cui al capo a), artt. 81 e 648 cod. pen. di cui al capo c), artt. 81 e 629 comma 1 cod. pen. di cui al capo d), ed aveva dichiarato prescritto il reato di cui al capo b), art. 640 c.p. ascritto al solo De EN VI, ed assolto quest'ultimo dal reato di cui al capo e), artt. 81, 61 n. 7, 110 e 641 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Ha confermato nel resto, c:ompresa la condanna di entrambi gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, IL AR e IL LE, AL NT e al versamento di provvisionali. In particolare, agli imputati veniva contestato di avere, in qualità di consiglieri d'amministrazione fino al 24.03.2010 e amministratori di fatto della società "DOPMAR s.r.l." - dichiarata fallita con sentenza del 14.06.2010 - distratto: - beni mobili di arredo;
- la somma di euro 5.000,00; - un'autovettura; -le seguenti somme incassate da soggetti privati per l'acquisto di obbligazioni sociali illegittimamente emesse e mai restituite: euro 20.000,00 versata in contanti da AL NT;
euro 108.500,00 versata da UR VI mediante otto assegni ed euro 45.000,00 versati in contanti da TT IO nel 2007; NA ER, rinominata "grace" con identificativo internazionale IMO 9335707; Inoltre, sottraevano, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, parte dei libri e delle altre scritture contabili della predetta società relativa all'abusiva emissioni delle obbligazioni sopra indicate. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione autonomamente gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. t 3. Il ricorso proposto da VI De EN si compone di sette motivi. 2 3.1. Con il primo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), laddove - evidenza la difesa - questo si assume consumato con la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata in data 24.06.2010. Invero, il reato si sarebbe prescritto in data 24.12.2022 posto che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di circostanze aggravanti e, inoltre, essendovi atti interruttivi - ossia le sospensioni dichiarate nel corso del giudizio per complessivi 188 giorni - il termine di prescrizione del reato è scaduto in data 30 giugno 2023. 3.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 2639 cod. civ. e 223 comma 1 I. fall. con riferimento alla qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato. Invero, entrambi i Giudici di merito hanno violato la normale di cui all'art. 2639 cod. civ., omettendo di esaminare gli elementi caratterizzanti tale qualificazione soggettiva. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di avere a riguardo "elementi sintomatici che evidenziano l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive", basandosi sull'apparenza esterna per ritenere configurata la qualità soggettiva di amministratore di fatto. 33. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. In particolare, con riguardo ai beni mobili d'arredo, si osserva come la Corte territoriale non ha tenuto conto che l'avvenuta compensazione si rileva dal venir meno dalla esposizione debitoria dai bilanci societari esaminati dalla curatela fallimentare e trova riscontro nella mancata insinuazione al passivo fallimentare del creditore Brokerage s.r.l. Pertanto, quanto affermato dalla Corte, si pone in contrasto con gli artt. 1241 cod. civ., art.t. 96 e 216 I. fall. Con riguardo alla somma di euro 5.000,00, il ricorrente osserva come la sentenza impugnata offre una motivazione apodittica, sostenendo che "non è stato possibile accertare che tale somma fosse stata effettivamente posta a disposizione del comandante della nave per piccole spese correnti all'equipaggio", ignorando l'indicazione fornita dall'imputato secondo cui la suddetta somma era stata impiegata per finalità aziendali. Con riguardo, infine, alle somme incassate dai soggetti privati, la Corte territoriale ha offerto una motivazione solamente apparente, limitandosi a richiamare principi di diritto in tema di distrazione senza riferirsi alla fattispecie concreta. 3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al contestato reato di ricettazione di cui al capo c) e relativo vizio di motivazione, con riferimento alla correlata statuizione civile. Si osserva anzitutto che la sentenza del Tribunale non si sia espressa concretamente sugli elementi fondanti la responsabilità dell'imputato: i titoli di cui alla contestazione evidenziano lacune probatorie che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato. Invero, per quanto riguarda l'assegno bancario di euro 36.000,00 ricevuto dal teste IL LE, lo stesso ha riferito che tale titolo gli era stato consegnato dall'imputato con una dichiarazione 3 attestante l'avvenuta consegna del titolo, pertanto tale circostanza, unitamente all'assenza di qualsivoglia denuncia, evidenzia l'assoluta mancanza della consapevolezza della sua provenienza illegittima in capo all'imputato. Allo stesso modo, anche in relazione all'altro titolo oggetto di contestazione, vale a dire l'assegno di euro 6.500,00 asseritamente consegnato all'UR, mancano sia l'accertamento relativo al reato presupposto dal quale trarre l'illegittimità dello stesso, sia la sua mancata presentazione all'incasso bancario. Si evidenzia come la Corte territoriale abbia effettuato il medesimo errore di valutazione degli elementi accertanti la responsabilità dell'imputato, offrendo una motivazione meramente assertiva. 3.5. Con il quinto motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di tentata estorsione, con riferimento alla correlata statuizione civile. Si osserva anzitutto che il Tribunale ha errato nell'affermare la responsabilità dell'imputato non sussistendo alcun elemento caratterizzante la fattispecie de qua. Inoltre, le affermazioni del teste UR rese in sede di istruttoria dibattimentale relative alla consegna dell'assegno escludono qualsivoglia condotta riconducibile all'estorsione in capo all'imputato. Anche in merito a tale punto la Corte territoriale si è limitata ad affermare quanto evidenziato dal Tribunale, senza confrontarsi con le doglianze avanzate nell'atto di appello. 3.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ritiene irragionevole il criterio seguito dalla Corte territoriale secondo il quale vengono negate le attenuanti generiche in assenza di "elementi convincenti e positivamente apprezzabili". Invero, a parere della difesa, la condotta di collaborazione e partecipazione dell'imputato, concorrente e susseguente al reato, è un elemento fondamentale per una valutazione più favorevole sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. 3.7. Con il settimo motivo, infine, si lamenta violazione di legge in relazione all'illegittimità delle statuizioni civili. In particolare, si evidenzia come la condanna a risarcire il danno in separata sede e le provvisionali immediatamente esecutive siano state liquidate in somme eccessive e senza alcuna logica motivazione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha violato l'art. 539 cod .proc. pen., posto che le parti civili non hanno fornito alcuna idonea documentazione atta a dimostrare l'entità della somma liquidata a titolo risarcitorio. Inoltre, la Corte territoriale si sarebbe posta in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della liquidazione della provvisionale è necessaria la sussistenza del danno sino all'ammontare della somma liquidata. 4. Il ricorso proposto da IO De EN si compone di cinque motivi, per molti versi analoghi a quelli del ricorso presentato dal coimputato De EN VI. 4 4.1. Con il primo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), laddove - evidenza la difesa - questo si assume consumato con la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata in data 24.06.2010, e ciò pure a tener conto dei periodi di sospensione. 4.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 2639 cod. civ. e 223 comma 1 I. fall. con riferimento alla qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato. Invero, entrambi i Giudici di merito hanno violato la normale di cui all'art. 2639 cod. civ., omettendo di esaminare gli elementi caratterizzanti tale qualificazione soggettiva. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di avere a riguardo 'elementi sintomatici che evidenziano l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive", basandosi sull'apparenza esterna per ritenere configurata la qualità soggettiva di amministratore di fatto. La difesa, inoltre, evidenzia una palese contraddizione nella motivazione offerta dai Giudici di secondo grado laddove dapprima condivide quanto affermato dal Tribunale ossia che l'imputato avrebbe ricoperto cariche formali e non di fatto per poi affermare come lo stesso avrebbe ricoperto la carica effettiva di amministratore della fallita svolgendo in maniera continuativa e significativa l'attività gestoria della fallita. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva deducendo profili analoghi a quelli esposti dal coimputato De EN VI. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'illegittimità delle statuizioni civili e della provvisionale a cui risulta condannato anche Il De EN IO. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
i difensori degli imputati hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi, replicando ai rilievi del P.G. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 1.Entrambi i ricorsi sono fondati agli effetti penali relativamente al residuo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), dovendosi rilevare la prescrizione, ma infondati agli effetti civili. Il ricorso di De EN VI è altresì fondato agli effetti civili limitatamente ai fatti-reato di cui ai capi c) e d), per i quali è stata dichiarata la prescrizione in appello. Entrambi i ricorsi, come si dirà nel prosieguo della trattazione, presentano, riguardo all'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale residuato a seguito delle pronunce intervenute nei precedenti gradi di giudizio, motivi nella maggior parte dei casi non inammissibili, ma infondati (anche agli effetti civili), con la conseguenza che si deve rilevare il decorso del termine di prescrizione in relazione a tale reato (di cui al capo a) dell'imputazione), con conferma delle relative statuizioni civili. Quanto ai residui motivi di cui al ricorso di De EN VI, che attingono la conferma, nei confronti del predetto, delle statuizioni civili in relazione ai reati di ricettazione (capo c) e di tentata estorsione (capo d), dichiarati entrambi prescritti in appello, essi sono, invece, fondati. Ciò posto, i ricorsi verranno trattati congiuntamente, salve le specificazioni del caso in relazione alla singola posizione, ove necessarie, avendo essi posto questioni analoghe riguardo al capo della sentenza impugnata relativo alla conferma della condanna penale, come già evidenziato nel 'ritenuto in fatto'. 1.1.11 primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, relativo alla prescrizione dell'unico reato per il quale è residuata condanna anche penale, di cui al capo a), deve essere accolto non essendo, come già anticipato, manifestamente infondati e quindi inammissibili i motivi di ricorso che vertono sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, allorquando il ricorso per cassazione non è inammissibile si deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato poiché la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere (secondo la giurisprudenza di questa Corte, come tracciata dalle Sezioni Unite, le norme sulla prescrizione del reato non possono trovare applicazione in ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi, poiché la conseguente mancata formazione di un valido rapporto di impugnazione preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 - dep. 11/02/1995, Cresci, Rv. 19990301). D'altra parte, per un verso, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 6 244275 - 01) e, per altro verso, trattandosi di causa di estinzione del reato, essa deve essere immediatamente rilevata in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; elementi che non sono evincibili, nel caso di specie, alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata non messe in discussione dai motivi dei ricorsi in scrutinio che si sono rivelati, nel loro complesso, infondati (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). Consegue che deve essere accolta l'eccezione di prescrizione. Il reato qui contestato, e ritenuto, è infatti quello di cui all'art. 216 I.f. punito con la pena massima di anni dieci di reclusione, sicché il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei — in mancanza di aggravanti rilevanti a tal fine - con la conseguenza che, pure a tener conto dei periodi di sospensione per complessivi giorni 188 (come analiticamente calcolate nei prospetti in atti), tale termine è decorso in data 21.7.2023. 1.2. Passando quindi a valutare l'infondatezza dei motivi articolati in punto di responsabilità penale — afferenti, come detto, l'unico reato residuato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - che sono infondati anche agli effetti civili, non appare manifestamente infondato, dunque inammissibile, innanzitutto quello che contesta la qualifica di amministratore di fatto in capo ai ricorrenti. La sentenza impugnata nel valutare la sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, conformandosi all'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775 - 01), ha posto in rilievo come nel caso di specie l'imputato De EN VI, oltre ad avere rivestito la carica di consigliere di amministratore fino al 24.3.2010 e di liquidatore dal 24.3.2010 della società Dopmar S.r.l. — dichiarata fallita il 24.6.2010 — si fosse presentato anche all'esterno quale gestore/amministratore della società - già nell'anno 2007 con TT IO e nell'anno 2008 con IL LE, oltre che con AL IO, gestendo il rapporto contrattuale con i primi fino al 2011 - in tale veste offrendo ai potenziali soci i titoli — illegittimi - oggetto della contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale asserendo che la società da lui gestita fosse autorizzata alla relativa emissione. E rispetto a tale vicenda il ricorso del coimputato De EN IO nulla di specifico adduce, anzi ammette la consapevolezza del predetto riguardo 7 a forme di finanziamento da parte di terzi a fronte di elargizione di interessi annui;
la circostanza che il rilascio di quei titoli è riferibile formalmente a De EN VI impone tuttavia di ritenere anche il motivo formulato nell'interesse di De EN IO non manifestamente infondato, ma comunque infondato dal momento che il predetto era un soggetto intraneo al consiglio di amministrazione (ed apparteneva al medesimo nucleo familiare dei De EN, titolari delle quote della società, che aveva, tra l'altro, visto al vertice del consiglio di amministrazione il padre degli odierni coimputati, fratelli De EN), non risultato - a differenza di quanto si assume genericamente in ricorso - estraneo all'amministrazione della società. 1.3. Quanto alle condotte distrattive, la Corte d'appello si è soffermata sulla fattispecie concreta, dopo aver illustrato i principi in tema di distrazione, facendo riferimento alla cessione degli arredi e dei beni strumentali intervenuta senza un effettivo corrispettivo - risultando non supportata la prospettazione della compensazione avallata dalle difese - , alla distrazione della somma di euro 5000 - non ritenuta riconducibile alla cd. cassa di nave in mancanza di elementi giustificativi in tal senso - , all'autovettura Mercedes ceduta in favore della moglie dell'imputato IO De EN dopo il fallimento - a nulla rilevando che l'atto di vendita in base alla disciplina fallimentare fosse inefficace essendo stata comunque in tal modo la disponibilità del bene sottratta alla massa fallimentare - , ed infine alle somme incassate dai soggetti privati per l'acquisto dei "titoli obbligazionari" - più propriamente qualificabili titoli di debito (art.2483 cod. civ.) non potendosi effettivamente parlare di obbligazioni con riferimento alle società a responsabilità limitata - formalmente emessi, illegittimamente, da De EN VI (in assenza di autorizzazione e previsione statutaria) con sottrazione dei relativi introiti, per i quali non emergeva in alcun modo la loro destinazione a finalità sociali. Irrilevante è invece che la sentenza abbia definito tali titoli "obbligazioni", dovendosi applicare anche ai titoli di debito delle società a responsabilità limitata il principio affermato da questa Corte per cui commette il delitto di bancarotta fraudolenta l'amministratore di una società che emette obbligazioni a nome della società, senza lasciare traccia di esse nelle scritture contabili e nei bilanci sociali, ed incassi personalmente le somme versate, utilizzandole parzialmente anche per ripagare alcuni degli obbligazionisti medesimi (Sez. 5, Sentenza n. 42749 del 04/07/2019, Rv. 277537 - 02). Sicché i vizi motivazionali e di violazione di legge dedotti, alcuni ai limiti dell'inammissibilità, devono ritenersi nel loro complesso infondati. Agli effetti civili è solo il caso di evidenziare che gli illeciti civili afferiscono direttamente alle somme che le parti civili assumono di non avere ottenuto in restituzione, quindi distratte - nei limiti in cui esse sono state accertate - attraverso i cd. prestiti obbligazionari effettuati;
e che le provvisionali imposte - genericamente contestate - hanno ad oggetto le somme ritenute distratte. Sicché i ricorsi rimangono infondati, in parte qua, agli effetti civili. 8 Quanto agli ulteriori motivi sul trattamento sanzionatorio essi rimangono, ovviamente, assorbiti nell'esito della pronuncia di prescrizione. 1.4. Fondati sono invece i motivi che attingono la responsabilità civile relativamente alla conferma delle statuizioni civili in ordine ai reati — già dichiarati prescritti — di ricettazione e tentata estorsione ascritti ai capi c) e d) dell'imputazione al solo De EN VI. Né la sentenza di primo grado né quella di appello hanno affrontato il tema delle statuizioni civili in argomento in maniera adeguata, non evincendosi neppure se la conferma della condanna agli effetti civili ricomprenda anche il fatto di cui al capo d) (tentata estorsione ai danni di un soggetto, UR VI, che non risulterebbe neppure costituito parte civile). In particolare, per quanto qui rileva, la pronuncia di secondo grado — che avendo dichiarato entrambi i reati prescritti avrebbe a maggior ragione dovuto verificare la sussistenza dei rispettivi illeciti civili e non confermare genericamente le statuizioni civili (esplicita su tale necessità è, tra l'altro, la sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021) — è del tutto carente al riguardo, perché, essa, nel rilevare la prescrizione si è limitata a riguardare i fatti sotto il profilo penale, senza minimamente affrontare il tema delle ripercussioni sotto il profilo civilistico. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo a) perché estinto per prescrizione, e che i ricorsi devono essere rigettati in relazione a tale reato agli effetti civili;
che la medesima sentenza deve essere altresì annullata agli effetti civili limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di cui ai capi c) e d), ascritti al solo De EN VI — già dichiarati prescritti in appello - con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo a) perché estinto per prescrizione e rigetta i ricorsi, agli effetti civili, in relazione a tale reato. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili nei confronti di De EN VI limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di cui ai capi c) e d) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 13/2/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 10159 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SESSA NA Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24 marzo 2023, la Corte d'appello di Napoli, ha parzialmente riformato - assolvendo gli imputati dal reato di bancarotta fraudolenta documentale a loro ascritto al capo a) della rubrica perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta agli imputati, escluse le circostanze aggravanti contestate, con riferimento alla residua ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo a), in anni tre e mesi tre di reclusione e dichiarando di non doversi procedere nei confronti di De EN VI in ordine ai reati di cui ai capi c) e d), per quest'ultimo reato ritenuta l'ipotesi del tentativo, perché estinti per intervenuta prescrizione - la pronuncia di primo grado con cui, in data 18.11.2019, il Tribunale di RE NZ aveva affermato la responsabilità degli imputati per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 comma le 2, 219 comma 2 n.1 e 223 comma 1 I. fall. di cui al capo a), artt. 81 e 648 cod. pen. di cui al capo c), artt. 81 e 629 comma 1 cod. pen. di cui al capo d), ed aveva dichiarato prescritto il reato di cui al capo b), art. 640 c.p. ascritto al solo De EN VI, ed assolto quest'ultimo dal reato di cui al capo e), artt. 81, 61 n. 7, 110 e 641 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Ha confermato nel resto, c:ompresa la condanna di entrambi gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, IL AR e IL LE, AL NT e al versamento di provvisionali. In particolare, agli imputati veniva contestato di avere, in qualità di consiglieri d'amministrazione fino al 24.03.2010 e amministratori di fatto della società "DOPMAR s.r.l." - dichiarata fallita con sentenza del 14.06.2010 - distratto: - beni mobili di arredo;
- la somma di euro 5.000,00; - un'autovettura; -le seguenti somme incassate da soggetti privati per l'acquisto di obbligazioni sociali illegittimamente emesse e mai restituite: euro 20.000,00 versata in contanti da AL NT;
euro 108.500,00 versata da UR VI mediante otto assegni ed euro 45.000,00 versati in contanti da TT IO nel 2007; NA ER, rinominata "grace" con identificativo internazionale IMO 9335707; Inoltre, sottraevano, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, parte dei libri e delle altre scritture contabili della predetta società relativa all'abusiva emissioni delle obbligazioni sopra indicate. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione autonomamente gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. t 3. Il ricorso proposto da VI De EN si compone di sette motivi. 2 3.1. Con il primo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), laddove - evidenza la difesa - questo si assume consumato con la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata in data 24.06.2010. Invero, il reato si sarebbe prescritto in data 24.12.2022 posto che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di circostanze aggravanti e, inoltre, essendovi atti interruttivi - ossia le sospensioni dichiarate nel corso del giudizio per complessivi 188 giorni - il termine di prescrizione del reato è scaduto in data 30 giugno 2023. 3.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 2639 cod. civ. e 223 comma 1 I. fall. con riferimento alla qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato. Invero, entrambi i Giudici di merito hanno violato la normale di cui all'art. 2639 cod. civ., omettendo di esaminare gli elementi caratterizzanti tale qualificazione soggettiva. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di avere a riguardo "elementi sintomatici che evidenziano l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive", basandosi sull'apparenza esterna per ritenere configurata la qualità soggettiva di amministratore di fatto. 33. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. In particolare, con riguardo ai beni mobili d'arredo, si osserva come la Corte territoriale non ha tenuto conto che l'avvenuta compensazione si rileva dal venir meno dalla esposizione debitoria dai bilanci societari esaminati dalla curatela fallimentare e trova riscontro nella mancata insinuazione al passivo fallimentare del creditore Brokerage s.r.l. Pertanto, quanto affermato dalla Corte, si pone in contrasto con gli artt. 1241 cod. civ., art.t. 96 e 216 I. fall. Con riguardo alla somma di euro 5.000,00, il ricorrente osserva come la sentenza impugnata offre una motivazione apodittica, sostenendo che "non è stato possibile accertare che tale somma fosse stata effettivamente posta a disposizione del comandante della nave per piccole spese correnti all'equipaggio", ignorando l'indicazione fornita dall'imputato secondo cui la suddetta somma era stata impiegata per finalità aziendali. Con riguardo, infine, alle somme incassate dai soggetti privati, la Corte territoriale ha offerto una motivazione solamente apparente, limitandosi a richiamare principi di diritto in tema di distrazione senza riferirsi alla fattispecie concreta. 3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al contestato reato di ricettazione di cui al capo c) e relativo vizio di motivazione, con riferimento alla correlata statuizione civile. Si osserva anzitutto che la sentenza del Tribunale non si sia espressa concretamente sugli elementi fondanti la responsabilità dell'imputato: i titoli di cui alla contestazione evidenziano lacune probatorie che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato. Invero, per quanto riguarda l'assegno bancario di euro 36.000,00 ricevuto dal teste IL LE, lo stesso ha riferito che tale titolo gli era stato consegnato dall'imputato con una dichiarazione 3 attestante l'avvenuta consegna del titolo, pertanto tale circostanza, unitamente all'assenza di qualsivoglia denuncia, evidenzia l'assoluta mancanza della consapevolezza della sua provenienza illegittima in capo all'imputato. Allo stesso modo, anche in relazione all'altro titolo oggetto di contestazione, vale a dire l'assegno di euro 6.500,00 asseritamente consegnato all'UR, mancano sia l'accertamento relativo al reato presupposto dal quale trarre l'illegittimità dello stesso, sia la sua mancata presentazione all'incasso bancario. Si evidenzia come la Corte territoriale abbia effettuato il medesimo errore di valutazione degli elementi accertanti la responsabilità dell'imputato, offrendo una motivazione meramente assertiva. 3.5. Con il quinto motivo si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di tentata estorsione, con riferimento alla correlata statuizione civile. Si osserva anzitutto che il Tribunale ha errato nell'affermare la responsabilità dell'imputato non sussistendo alcun elemento caratterizzante la fattispecie de qua. Inoltre, le affermazioni del teste UR rese in sede di istruttoria dibattimentale relative alla consegna dell'assegno escludono qualsivoglia condotta riconducibile all'estorsione in capo all'imputato. Anche in merito a tale punto la Corte territoriale si è limitata ad affermare quanto evidenziato dal Tribunale, senza confrontarsi con le doglianze avanzate nell'atto di appello. 3.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ritiene irragionevole il criterio seguito dalla Corte territoriale secondo il quale vengono negate le attenuanti generiche in assenza di "elementi convincenti e positivamente apprezzabili". Invero, a parere della difesa, la condotta di collaborazione e partecipazione dell'imputato, concorrente e susseguente al reato, è un elemento fondamentale per una valutazione più favorevole sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. 3.7. Con il settimo motivo, infine, si lamenta violazione di legge in relazione all'illegittimità delle statuizioni civili. In particolare, si evidenzia come la condanna a risarcire il danno in separata sede e le provvisionali immediatamente esecutive siano state liquidate in somme eccessive e senza alcuna logica motivazione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha violato l'art. 539 cod .proc. pen., posto che le parti civili non hanno fornito alcuna idonea documentazione atta a dimostrare l'entità della somma liquidata a titolo risarcitorio. Inoltre, la Corte territoriale si sarebbe posta in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della liquidazione della provvisionale è necessaria la sussistenza del danno sino all'ammontare della somma liquidata. 4. Il ricorso proposto da IO De EN si compone di cinque motivi, per molti versi analoghi a quelli del ricorso presentato dal coimputato De EN VI. 4 4.1. Con il primo motivo si deduce l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), laddove - evidenza la difesa - questo si assume consumato con la sentenza dichiarativa del fallimento pronunciata in data 24.06.2010, e ciò pure a tener conto dei periodi di sospensione. 4.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge in relazione agli artt. 2639 cod. civ. e 223 comma 1 I. fall. con riferimento alla qualità di amministratore di fatto attribuita all'imputato. Invero, entrambi i Giudici di merito hanno violato la normale di cui all'art. 2639 cod. civ., omettendo di esaminare gli elementi caratterizzanti tale qualificazione soggettiva. In particolare, la Corte territoriale ha omesso di avere a riguardo 'elementi sintomatici che evidenziano l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive", basandosi sull'apparenza esterna per ritenere configurata la qualità soggettiva di amministratore di fatto. La difesa, inoltre, evidenzia una palese contraddizione nella motivazione offerta dai Giudici di secondo grado laddove dapprima condivide quanto affermato dal Tribunale ossia che l'imputato avrebbe ricoperto cariche formali e non di fatto per poi affermare come lo stesso avrebbe ricoperto la carica effettiva di amministratore della fallita svolgendo in maniera continuativa e significativa l'attività gestoria della fallita. 4.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva deducendo profili analoghi a quelli esposti dal coimputato De EN VI. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'illegittimità delle statuizioni civili e della provvisionale a cui risulta condannato anche Il De EN IO. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
i difensori degli imputati hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi, replicando ai rilievi del P.G. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 1.Entrambi i ricorsi sono fondati agli effetti penali relativamente al residuo reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo a), dovendosi rilevare la prescrizione, ma infondati agli effetti civili. Il ricorso di De EN VI è altresì fondato agli effetti civili limitatamente ai fatti-reato di cui ai capi c) e d), per i quali è stata dichiarata la prescrizione in appello. Entrambi i ricorsi, come si dirà nel prosieguo della trattazione, presentano, riguardo all'unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale residuato a seguito delle pronunce intervenute nei precedenti gradi di giudizio, motivi nella maggior parte dei casi non inammissibili, ma infondati (anche agli effetti civili), con la conseguenza che si deve rilevare il decorso del termine di prescrizione in relazione a tale reato (di cui al capo a) dell'imputazione), con conferma delle relative statuizioni civili. Quanto ai residui motivi di cui al ricorso di De EN VI, che attingono la conferma, nei confronti del predetto, delle statuizioni civili in relazione ai reati di ricettazione (capo c) e di tentata estorsione (capo d), dichiarati entrambi prescritti in appello, essi sono, invece, fondati. Ciò posto, i ricorsi verranno trattati congiuntamente, salve le specificazioni del caso in relazione alla singola posizione, ove necessarie, avendo essi posto questioni analoghe riguardo al capo della sentenza impugnata relativo alla conferma della condanna penale, come già evidenziato nel 'ritenuto in fatto'. 1.1.11 primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, relativo alla prescrizione dell'unico reato per il quale è residuata condanna anche penale, di cui al capo a), deve essere accolto non essendo, come già anticipato, manifestamente infondati e quindi inammissibili i motivi di ricorso che vertono sul reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, allorquando il ricorso per cassazione non è inammissibile si deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato poiché la non manifesta infondatezza del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere (secondo la giurisprudenza di questa Corte, come tracciata dalle Sezioni Unite, le norme sulla prescrizione del reato non possono trovare applicazione in ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi, poiché la conseguente mancata formazione di un valido rapporto di impugnazione preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 21726601; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994 - dep. 11/02/1995, Cresci, Rv. 19990301). D'altra parte, per un verso, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 6 244275 - 01) e, per altro verso, trattandosi di causa di estinzione del reato, essa deve essere immediatamente rilevata in mancanza di elementi che depongano per l'immediata pronuncia assolutoria dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; elementi che non sono evincibili, nel caso di specie, alla stregua delle stesse risultanze della pronuncia impugnata non messe in discussione dai motivi dei ricorsi in scrutinio che si sono rivelati, nel loro complesso, infondati (si rammenta che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). Consegue che deve essere accolta l'eccezione di prescrizione. Il reato qui contestato, e ritenuto, è infatti quello di cui all'art. 216 I.f. punito con la pena massima di anni dieci di reclusione, sicché il termine massimo di prescrizione, determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei — in mancanza di aggravanti rilevanti a tal fine - con la conseguenza che, pure a tener conto dei periodi di sospensione per complessivi giorni 188 (come analiticamente calcolate nei prospetti in atti), tale termine è decorso in data 21.7.2023. 1.2. Passando quindi a valutare l'infondatezza dei motivi articolati in punto di responsabilità penale — afferenti, come detto, l'unico reato residuato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - che sono infondati anche agli effetti civili, non appare manifestamente infondato, dunque inammissibile, innanzitutto quello che contesta la qualifica di amministratore di fatto in capo ai ricorrenti. La sentenza impugnata nel valutare la sussistenza della qualifica di amministratore di fatto, conformandosi all'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775 - 01), ha posto in rilievo come nel caso di specie l'imputato De EN VI, oltre ad avere rivestito la carica di consigliere di amministratore fino al 24.3.2010 e di liquidatore dal 24.3.2010 della società Dopmar S.r.l. — dichiarata fallita il 24.6.2010 — si fosse presentato anche all'esterno quale gestore/amministratore della società - già nell'anno 2007 con TT IO e nell'anno 2008 con IL LE, oltre che con AL IO, gestendo il rapporto contrattuale con i primi fino al 2011 - in tale veste offrendo ai potenziali soci i titoli — illegittimi - oggetto della contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale asserendo che la società da lui gestita fosse autorizzata alla relativa emissione. E rispetto a tale vicenda il ricorso del coimputato De EN IO nulla di specifico adduce, anzi ammette la consapevolezza del predetto riguardo 7 a forme di finanziamento da parte di terzi a fronte di elargizione di interessi annui;
la circostanza che il rilascio di quei titoli è riferibile formalmente a De EN VI impone tuttavia di ritenere anche il motivo formulato nell'interesse di De EN IO non manifestamente infondato, ma comunque infondato dal momento che il predetto era un soggetto intraneo al consiglio di amministrazione (ed apparteneva al medesimo nucleo familiare dei De EN, titolari delle quote della società, che aveva, tra l'altro, visto al vertice del consiglio di amministrazione il padre degli odierni coimputati, fratelli De EN), non risultato - a differenza di quanto si assume genericamente in ricorso - estraneo all'amministrazione della società. 1.3. Quanto alle condotte distrattive, la Corte d'appello si è soffermata sulla fattispecie concreta, dopo aver illustrato i principi in tema di distrazione, facendo riferimento alla cessione degli arredi e dei beni strumentali intervenuta senza un effettivo corrispettivo - risultando non supportata la prospettazione della compensazione avallata dalle difese - , alla distrazione della somma di euro 5000 - non ritenuta riconducibile alla cd. cassa di nave in mancanza di elementi giustificativi in tal senso - , all'autovettura Mercedes ceduta in favore della moglie dell'imputato IO De EN dopo il fallimento - a nulla rilevando che l'atto di vendita in base alla disciplina fallimentare fosse inefficace essendo stata comunque in tal modo la disponibilità del bene sottratta alla massa fallimentare - , ed infine alle somme incassate dai soggetti privati per l'acquisto dei "titoli obbligazionari" - più propriamente qualificabili titoli di debito (art.2483 cod. civ.) non potendosi effettivamente parlare di obbligazioni con riferimento alle società a responsabilità limitata - formalmente emessi, illegittimamente, da De EN VI (in assenza di autorizzazione e previsione statutaria) con sottrazione dei relativi introiti, per i quali non emergeva in alcun modo la loro destinazione a finalità sociali. Irrilevante è invece che la sentenza abbia definito tali titoli "obbligazioni", dovendosi applicare anche ai titoli di debito delle società a responsabilità limitata il principio affermato da questa Corte per cui commette il delitto di bancarotta fraudolenta l'amministratore di una società che emette obbligazioni a nome della società, senza lasciare traccia di esse nelle scritture contabili e nei bilanci sociali, ed incassi personalmente le somme versate, utilizzandole parzialmente anche per ripagare alcuni degli obbligazionisti medesimi (Sez. 5, Sentenza n. 42749 del 04/07/2019, Rv. 277537 - 02). Sicché i vizi motivazionali e di violazione di legge dedotti, alcuni ai limiti dell'inammissibilità, devono ritenersi nel loro complesso infondati. Agli effetti civili è solo il caso di evidenziare che gli illeciti civili afferiscono direttamente alle somme che le parti civili assumono di non avere ottenuto in restituzione, quindi distratte - nei limiti in cui esse sono state accertate - attraverso i cd. prestiti obbligazionari effettuati;
e che le provvisionali imposte - genericamente contestate - hanno ad oggetto le somme ritenute distratte. Sicché i ricorsi rimangono infondati, in parte qua, agli effetti civili. 8 Quanto agli ulteriori motivi sul trattamento sanzionatorio essi rimangono, ovviamente, assorbiti nell'esito della pronuncia di prescrizione. 1.4. Fondati sono invece i motivi che attingono la responsabilità civile relativamente alla conferma delle statuizioni civili in ordine ai reati — già dichiarati prescritti — di ricettazione e tentata estorsione ascritti ai capi c) e d) dell'imputazione al solo De EN VI. Né la sentenza di primo grado né quella di appello hanno affrontato il tema delle statuizioni civili in argomento in maniera adeguata, non evincendosi neppure se la conferma della condanna agli effetti civili ricomprenda anche il fatto di cui al capo d) (tentata estorsione ai danni di un soggetto, UR VI, che non risulterebbe neppure costituito parte civile). In particolare, per quanto qui rileva, la pronuncia di secondo grado — che avendo dichiarato entrambi i reati prescritti avrebbe a maggior ragione dovuto verificare la sussistenza dei rispettivi illeciti civili e non confermare genericamente le statuizioni civili (esplicita su tale necessità è, tra l'altro, la sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021) — è del tutto carente al riguardo, perché, essa, nel rilevare la prescrizione si è limitata a riguardare i fatti sotto il profilo penale, senza minimamente affrontare il tema delle ripercussioni sotto il profilo civilistico. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo a) perché estinto per prescrizione, e che i ricorsi devono essere rigettati in relazione a tale reato agli effetti civili;
che la medesima sentenza deve essere altresì annullata agli effetti civili limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di cui ai capi c) e d), ascritti al solo De EN VI — già dichiarati prescritti in appello - con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, limitatamente al reato di bancarotta patrimoniale di cui al capo a) perché estinto per prescrizione e rigetta i ricorsi, agli effetti civili, in relazione a tale reato. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili nei confronti di De EN VI limitatamente ai reati di ricettazione e tentata estorsione di cui ai capi c) e d) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 13/2/2024.