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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 20/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
NO AN, AT
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1090/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
11 e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230073541475000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3359/2024, ha respinto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo di IRPEF pretesa in euro 85.000,00 per l'anno 2010.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso perché, fondato su vizio della sentenza della Corte di
Giustizia di secondo grado del Lazio, avrebbe dovuto essere rivolto alla Corte di Cassazione. Condanna alle spese per euro 1.500,00 in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione e euro 1.000,00 in favore di
Agenzia delle Entrate.
Il contribuente propone appello motivando che i giudici di primo grado avrebbero erroneamente deliberato perché l'omessa notifica dell'atto di appello comporterebbe la nullità della sentenza di secondo grado della CGT del Lazio e la conseguente efficacia del giudicato formatosi in primo grado. Il contribuente sostiene, poi, essere non validamente notificato l'appello in forma analogica e domanda, pertanto, la riforma della sentenza con vittoria di spese del grado.
Agenzia delle Entrate contro – deduce che i primi giudici avrebbero correttamente respinto il ricorso in quanto non inerente a vizi propri della cartella, bensì a vizi della sentenza della CGT del Lazio, opponibili con ricorso per cassazione. Agenzia delle Entrate sostiene, poi, di avere correttamente notificato l'appello via PEC e domanda, pertanto, la conferma della sentenza con condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente, residente a [...], ha presentato ricorso avverso cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, direzione di Milano, a seguito dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni irrogate dalla direzione provinciale di Latina dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione degli investimenti all'estero e delle attività finanziarie detenute all'estero per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Le sanzioni sono state iscritte a ruolo a seguito della soccombenza del contribuente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che ha accolto l'appello dell'ufficio avverso sentenza di primo grado favorevole al contribuente.
Il contribuente appellante motiva relativamente alla mancata prova della regolare notifica dell'atto di appello notificato in forma analogica.
Incontestato che l'atto di appello sia stato notificato mediante PEC regolarmente ricevuta dal contribuente, la doglianza non può essere accolta perché fondata sull'errato presupposto dell'invalidità dell'atto notificato, telamaticamente e regolarmente depositato, in formato PDF. A riguardo, il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto statuito dalla dall'avviso della SC di cui alla sentenza a Sezioni Unite
n.10266/2018 secondo cui : < di diritto dell'UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”>>.
In ogni caso, come motivato dai giudici di primo grado, il vizio di nullità della sentenza di secondo grado delle CTG del Lazio avrebbe dovuto essere eccepito con ricorso per cassazione e non in sede di contenzioso sula cartella di pagamento.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del grado che liquida in euro 4.000,00 oltre il 15% per spese generali. Milano, 14 gennaio 2026 Il
AT Gaetano Fasano Presidente Daniela Borgonovo
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
NO AN, AT
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1090/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione 1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3359/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
11 e pubblicata il 31/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230073541475000 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 3359/2024, ha respinto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo di IRPEF pretesa in euro 85.000,00 per l'anno 2010.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso perché, fondato su vizio della sentenza della Corte di
Giustizia di secondo grado del Lazio, avrebbe dovuto essere rivolto alla Corte di Cassazione. Condanna alle spese per euro 1.500,00 in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione e euro 1.000,00 in favore di
Agenzia delle Entrate.
Il contribuente propone appello motivando che i giudici di primo grado avrebbero erroneamente deliberato perché l'omessa notifica dell'atto di appello comporterebbe la nullità della sentenza di secondo grado della CGT del Lazio e la conseguente efficacia del giudicato formatosi in primo grado. Il contribuente sostiene, poi, essere non validamente notificato l'appello in forma analogica e domanda, pertanto, la riforma della sentenza con vittoria di spese del grado.
Agenzia delle Entrate contro – deduce che i primi giudici avrebbero correttamente respinto il ricorso in quanto non inerente a vizi propri della cartella, bensì a vizi della sentenza della CGT del Lazio, opponibili con ricorso per cassazione. Agenzia delle Entrate sostiene, poi, di avere correttamente notificato l'appello via PEC e domanda, pertanto, la conferma della sentenza con condanna alle spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente, residente a [...], ha presentato ricorso avverso cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, direzione di Milano, a seguito dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni irrogate dalla direzione provinciale di Latina dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione degli investimenti all'estero e delle attività finanziarie detenute all'estero per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Le sanzioni sono state iscritte a ruolo a seguito della soccombenza del contribuente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che ha accolto l'appello dell'ufficio avverso sentenza di primo grado favorevole al contribuente.
Il contribuente appellante motiva relativamente alla mancata prova della regolare notifica dell'atto di appello notificato in forma analogica.
Incontestato che l'atto di appello sia stato notificato mediante PEC regolarmente ricevuta dal contribuente, la doglianza non può essere accolta perché fondata sull'errato presupposto dell'invalidità dell'atto notificato, telamaticamente e regolarmente depositato, in formato PDF. A riguardo, il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto statuito dalla dall'avviso della SC di cui alla sentenza a Sezioni Unite
n.10266/2018 secondo cui : < di diritto dell'UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”>>.
In ogni caso, come motivato dai giudici di primo grado, il vizio di nullità della sentenza di secondo grado delle CTG del Lazio avrebbe dovuto essere eccepito con ricorso per cassazione e non in sede di contenzioso sula cartella di pagamento.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del grado che liquida in euro 4.000,00 oltre il 15% per spese generali. Milano, 14 gennaio 2026 Il
AT Gaetano Fasano Presidente Daniela Borgonovo