CASS
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2025, n. 30650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30650 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU CI - Presidente - Sent. n. sez. 1035/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 12/06/2025 ES CA R.G.N. 8460/2025 US OV AB UN ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: KO BO HI AN nata in [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LD TO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Salvatore Accardo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al quarto e al quinto motivo. 1.KO BO HI AN ricorre per l’annullamento della sentenza dell’11 ottobre 2024 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, irrogata con sentenza dell’11 gennaio 2023 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e da lei impugnata, per il reato Penale Sent. Sez. 3 Num. 30650 Anno 2025 Presidente: CI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/06/2025 2 di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, attestava falsamente di possederne i requisiti richiesti ed, in particolare, di risiedere in Italia da almeno dieci anni, laddove aveva fatto ingresso per la prima volta nel territorio nazionale il 29 luglio 2017 come immigrata irregolare. Il fatto è contestato come commesso in Castelvetrano il 10 settembre 2020. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato. Osserva che gli elementi acquisiti nel giudizio risultano insufficienti, contraddittori e comunque tali da non sostenere l’accusa avendo ella presentato la domanda tramite CAF e avendo al tal fine esibito e consegnato il permesso di soggiorno dal quale era facilmente evincibile il proprio periodo di permanenza nel territorio italiano. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione della sentenza C-2024/636 della CGUE in ordine alle condizioni per l’accesso al reddito di cittadinanza in conformità al diritto comunitario. 1.3.Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione della norma incriminatrice e la violazione del principio di legalità. 1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla restituzione delle somme in favore dell’INPS che non si è costituito parte civile. 1.5.Con il quinto motivo deduce, con riferimento alla subordinazione della concessione del beneficio, l’erronea applicazione della norma incriminatrice e la violazione del principio di proporzionalità, nonché l’omessa valutazione della propria situazione economica e il difetto di motivazione sul punto. 1.6.Con il sesto motivo deduce l’omessa valutazione di prove rilevanti e il travisamento della prova 2.Il ricorso è fondato limitatamente al quarto e al quinto motivo;
è complessivamente infondato nel resto. 3.Il primo motivo costituisce la riedizione letterale del secondo motivo di appello ed è pertanto inammissibile perché generico oltre che manifestamente infondato. 3.1.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che la ricorrente aveva fatto ingresso in Italia il 29 luglio 2017 e che nella domanda di reddito di cittadinanza aveva espressamente (quanto falsamente) dichiarato di risiedere in 3 Italia da almeno dieci anni, due dei quali in modo consecutivo. La Corte di appello ha disatteso la tesi della mancanza del dolo ribadendo sul punto quanto già accertato dal GIP e cioè che la ricorrente era stata informata, dai dipendenti del CAF al quale si era rivolta, dei requisiti necessari per ottenere il beneficio (tra questi la residenza decennale). 3.2.In ogni caso, la deduzione difensiva è intrinsecamente contraddittoria perché l’aver esibito e consegnato al CAF un documento (il permesso di soggiorno) dalla cui lettura - si afferma - chiunque avrebbe potuto rendersi conto della mancanza del requisito della residenza decennale è condotta che prova la consapevolezza della falsità del dato dichiarato. È singolare che si affermi di non aver mai voluto rappresentare un dato falso e contestualmente si sostenga di averlo effettivamente rappresentato. A meno di ritenere che la prova del dolo dell’autore del reato derivi dall’esame della condotta altrui (non sussiste il dolo di inganno perché il terzo avrebbe potuto rendersi conto dell’inganno stesso), l’argomento è in ogni caso fallace perché confonde l’elemento soggettivo (art. 43 cod. pen.) con l’impossibilità dell’evento per l’inidoneità oggettiva dell’azione (art. 49 cod. pen.), inidoneità da escludere perché la ricorrente ha ottenuto effettivamente il beneficio. Ora, ammettendo astrattamente che, come sostiene la ricorrente, chiunque avrebbe potuto rendersi conto della falsità del dato dichiarato (a cominciare, quindi, da lei stessa), tuttavia tale falsità non le ha impedito di percepire il reddito di cittadinanza e di certo l’errore nel quale l’INPS e i dipendenti del CAF sarebbero incorsi prova la idoneità della condotta a ingannare i terzi non costituendo argomento spendibile a sostegno della dedotta mancanza della volontà ingannatoria. Tale volontà è nei fatti, è nel risultato conseguito sulla base di dati in possesso della ricorrente e da lei stessa comunicati. 3.3.Con il secondo motivo la ricorrente invoca l’applicazione della sentenza della Grande Sezione della CGUE del 29 luglio 2024, pronunciata nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, che ha affermato che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza. 3.4.La Corte di Giustizia ha così risposto al quesito proposto dal giudice di rinvio (Tribunale di Napoli), concernente la compatibilità delle disposizioni che qui 4 rilevano con il diritto dell’Unione. È opportuno peraltro sottolineare - anche in vista di quanto si dirà a proposito della sentenza della Corte costituzionale ( ) che il requisito della previa residenza decennale è stato censurato, dalla Corte di Giustizia, anche perché l'art. 4 della citata direttiva individua in cinque anni il periodo di soggiorno, legale ed ininterrotto, del cittadino di un Paese terzo in uno Stato membro dell'Unione: requisito idoneo a comprovare un adeguato radicamento in quello Stato, e quindi ad attribuire al cittadino del Paese terzo lo status di soggiornante di lungo periodo, come tale avente «diritto alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva» (cfr. il § 57 della motivazione). Pertanto, la Corte di Giustizia ha osservato che «uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione» (§ 58). Risulta con assoluta chiarezza, anche dal dispositivo e dai passaggi argomentativi testualmente riportati in precedenza, che la CGUE ha affrontato e deciso le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli sul presupposto della riconduzione del c.d. reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti «le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale». 3.5.Come meglio si vedrà esaminando la successiva sentenza della Corte costituzionale, tale inquadramento assume un rilievo centrale ai fini della odierna decisione, non solo perché fermamente contrastato dal Governo italiano nel corso del giudizio dinanzi alla Grande Sezione, ma anche - ed anzi soprattutto - per la peculiare posizione assunta da quest'ultima. 3.6.La sentenza della CGUE, infatti, ha richiamato le posizioni di marcato dissenso espresse dal Governo italiano, secondo il quale «il 'reddito di cittadinanza' di cui trattasi nei procedimenti principali non sarebbe una misura di protezione sociale o di assistenza sociale il cui scopo sia semplicemente quello di garantire agli interessati un certo livello di reddito, ma costituirebbe una misura complessa volta soprattutto a favorire l'inclusione sociale e la reintegrazione degli interessati nel mercato del lavoro» (cfr. il § 25). Prendendo atto di tale posizione del Governo italiano, la Grande Sezione ha tuttavia ritenuto che la stessa non le impedisse di trattare le questioni pregiudiziali sollevate, e soprattutto ha affermato la necessità di attenersi alla prospettazione offerta dal giudice del rinvio pregiudiziale, come detto imperniata sulla riconduzione del reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti le prestazioni sociali, di assistenza sociale e di protezione sociale. 3.7.Si è quindi affermato, conclusivamente sul punto, che «è vero che il governo italiano contesta questa constatazione del giudice del rinvio. Tuttavia occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della 5 ripartizione delle competenze tra i giudici dell'Unione e i giudici nazionali la Corte è tenuta a prendere in considerazione il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali così come definito dalla decisione di rinvio. Pertanto, indipendentemente dalle critiche espresse dal governo di uno Stato membro nei confronti dell'interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, l'esame delle questioni pregiudiziali dev'essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla Corte verificarne l'esattezza» (§ 40 della motivazione). 3.8.All’indomani della pronuncia della CGUE, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha sostenuto che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del disposto dell'abrogato art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, consente di ritenere che la falsa attestazione circa il requisito della residenza decennale in Italia, richiesto ai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal previgente art. 2 d.l cit., non costituisce, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, elemento per la configurabilità del delitto (Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, Pena Abreu, Rv. 287933 - 01). 3.9.Sennonché dopo la proposizione del ricorso (e successivamente alla sentenza della Corte di cassazione) è stata pubblicata la sentenza n. 31 del 2025 della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 2 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla l. n. 26 del 2019) «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia 'per almeno 10 anni', anziché prevedere 'per almeno 5 anni'». 3.10.Quel che interessa sin da subito evidenziare è il fatto che la Corte costituzionale ha preso in esplicita considerazione la sentenza della Grande Sezione della CGUE, ma ne ha preso le distanze, altrettanto esplicitamente, quanto all'inquadramento del r.d.c. tra le misure di assistenza sociale. La Consulta ha invero ribadito, sulla scorta di alcune proprie decisioni precedenti, «la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario». In questa prospettiva, la sentenza ha passato in rassegna le disposizioni in tema di necessaria dichiarazione di disponibilità al lavoro da parte dei beneficiari maggiorenni, di percorsi di accompagnamento di costoro all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di obblighi ricerca attiva del lavoro e di accettazione di proposte congrue, ecc. All'esito di tale disamina, la Corte costituzionale ha in sintesi osservato che «gli 6 strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà». In tale prospettiva, la sentenza n. 31/2025 ha intesto sottolineare che le precedenti decisioni sul tema avevano riconosciuto non irragionevole non solo l'interruzione dell'erogazione del beneficio in caso di mancato rispetto degli impegni, ma anche le ulteriori condizionalità e preclusioni previste dalla normativa (mancata sottoposizione a misure cautelari e condanne per determinati reati nel decennio precedente, divieto di utilizzo dell'erogazione per giochi con vincite in danaro), oltre alla stessa temporaneità della misura. 3.11.Su tali basi, si è conclusivamente ritenuto «evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, precisi obblighi e soprattutto rigide condizionalità persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l'esigenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, «indifferenziabili e indilazionabili» (sentenza n. 166 del 2018), cui sono relative (ex plurimis, sentenza n. 42 del 2024 e ordinanza n. 29 del 2024)». 3.12.Il Giudice delle leggi ha quindi riaffermato, con assoluta chiarezza, la necessità di tener ferma la lettura costituzionalmente orientata, già esposta in precedenti pronunce, delle disposizioni in tema di r.d.c., «senza che a ciò possa ritenersi d'ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D.». 3.13.Al riguardo, la Corte costituzionale ha richiamato i passaggi della sentenza della CGUE nei quali, come si è visto, la Grande Sezione ha ritenuto di doversi attenere alla prospettazione del giudice del rinvio pregiudiziale, il quale aveva ricondotto il r.d.c. tra le misure di assistenza sociale, precisando di non sentirsi gravata dall'onere di verificarne l'esattezza. Sul punto, la Consulta evidenzia che è «solo sulla scorta di tale premessa - che espressamente riconosce come tale interpretazione sia suscettibile di verifica da parte degli organi a cui invece istituzionalmente spetta, secondo l'ordinamento nazionale, proprio verificarne l'esattezza - la sentenza è giunta a ritenere che 'il reddito di cittadinanza di cui trattasi nei procedimenti principali costituisce una misura rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta'». 7 3.14.Le conclusioni della Corte costituzionale non potrebbero essere più chiare, laddove si afferma che: «in definitiva, la sentenza della Corte di giustizia non ha verificato l'esattezza dell'interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del Rdc, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno. Del resto, se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spetta l'interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l'interpretazione della Costituzione è riservata a questa Corte, così come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto». 3.15.Così ricostruito il sistema, la Corte costituzionale ha comunque ritenuto fondata la questione, sollevata (in subordine) con riferimento all'art. 3 Cost., del requisito della residenza per almeno dieci anni richiesto ai cittadini di Paesi terzi: un requisito che è stato ritenuto privo di proporzionalità e di ragionevole giustificazione, specie se accostato a quello della residenza per cinque anni richiesto per l'ottenimento, da parte di tale categoria di cittadini, del permesso di lungo soggiorno. 3.16.Quel che interessa sottolineare, è che la Consulta ha ulteriormente precisato che «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile», ed ha aggiunto che «un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata». 3.17.A tale ultimo proposito, la Corte costituzionale ha sottolineato che «la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare 'la sostenibilità delle finanze pubbliche', purché 'la durata del soggiorno legale sia proporzionata'». 3.18.In tale quadro complessivo, la sentenza n. 31 ha ritenuto di ridurre a cinque anni il requisito della previa residenza, evidenziando che proprio la durata decennale aveva determinato l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia, definita dopo l'introduzione della misura del "reddito di inclusione" ancorato, appunto, ad una previa residenza quinquennale. Il termine di cinque 8 anni, del resto, era già stata definito «non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la 'relativa stabilità della presenza sul territorio'; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il 'radicamento del richiedente nel paese in questione'». 3.19.La sentenza n. 31/2025 ha conclusivamente osservato che il proprio intervento "sostitutivo" ha avuto l'effetto di ricomporre «armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C- 112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea». 3.20.Alla luce dell'esposizione che precede emerge con assoluta evidenza la diversità di impostazione che caratterizza le due pronunce. Da un lato la CGUE, muovendo dal presupposto che il r.d.c. costituisca una misura di assistenza sociale, ha concluso per la contrarietà, al diritto dell'Unione, sia delle disposizioni che introducono il requisito della previa residenza per dieci anni di cui gli ultimi due continuativi, sia di quelle che puniscono «con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza». D'altro lato, la Corte costituzionale ha ribadito la propria lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di r.d.c., evidenziando la non riconducibilità dell'istituto alle misure di assistenza sociale, per le peculiari connotazioni della sua disciplina (temporaneità, impegni anche lavorativi, decadenza per il loro mancato rispetto o per la perdita dei requisiti di onorabilità, ecc.) del tutto incompatibili con gli interventi nel settore dell'assistenza sociale. 3.21.Da tale presupposto ricostruttivo, è stata desunta la compatibilità, con il sistema costituzionale, di un requisito (la previa residenza, peraltro ridotta da dieci a cinque anni) dimostrativo di un sufficiente radicamento del richiedente nel territorio dello Stato. Tali conclusioni sono state raggiunte sottolineando, tra l'altro, che la CGUE non aveva in alcun modo verificato la fondatezza della prospettazione del Tribunale rimettente, e che del resto era stata proprio la Grande Sezione ad aver «correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno». 3.22.Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dall'impostazione della Corte costituzionale, in relazione sia a quanto appena 9 ricordato in ordine ai rapporti tra le Corti interne e gli organi di giustizia sovranazionale, sia al concreto inquadramento delle disposizioni in tema di r.d.c. (avuto riguardo alle peculiari connotazioni della disciplina rispetto ai principi in tema di assistenza sociale), sia anche alla ritenuta piena compatibilità, con il sistema, di un requisito comprovante un apprezzabile radicamento del richiedente. La divergenza tra le due Corti non attiene tanto al merito della questione che qui rileva, quanto soprattutto ai presupposti ricostruttivi, in relazione ai quali, peraltro la CGUE - come già più volte ricordato - non ha ritenuto di verificare in alcun modo l'esattezza dell'impostazione prospettata dal giudice del rinvio pregiudiziale. Ciò consente di ritenere, tra l'altro, che la presente decisione non si ponga in effettivo contrasto con le opposte conclusioni raggiunte dalla citata Sez. 2, Pena Abreu, pronunciata anteriormente all'intervento della Corte costituzionale. 3.23.In tale complessiva cornice ermeneutica e ricostruttiva, non può che riaffermarsi la piena conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della disposizione volta a sanzionare penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, in sede di richiesta del beneficio, con riferimento alla previa residenza (pur nel limite di cinque anni, quanto alla durata). 3.24.Nel caso di specie, la ricorrente, che aveva fatto ingresso in Italia il 29 luglio 2017, aveva presentato domanda il 10 settembre 2020, con la conseguenza non era stato soddisfatto nemmeno il requisito della residenza quinquennale nel nostro Paese. 3.25.Il terzo motivo è del tutto generico non essendo chiaro perché la Corte di appello ha interpretato in maniera estensiva la fattispecie incriminatrice. 3.26.Il quarto e il quinto motivo sono invece fondati. 3.27.Componendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno affermato il principio secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile (Sez. U, n. 32939 del 27/04/2023, Selvaggio, Rv. 284969 - 01). 3.28.Nel caso in esame la Corte di appello ha omesso di esaminare la doglianza della ricorrente che si era appunto doluta della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione delle somme a favore dell’INPS che però non si era costituito parte civile. 3.29.Il GIP aveva confuso il danno civile con quello criminale. 3.30.La rifusione delle somme all’INPS (risarcimento del danno) non può essere confusa con la eliminazione delle conseguenze dannose della condotta (danno criminale). Le Sezioni Unite lo hanno ben spiegato: il danno civilistico, con forte connotazione privatistica e disciplinato dalla prima parte dell'art. 165, primo 10 comma, cod. pen., riguarda le ipotesi del risarcimento del danno e della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato. Il danno criminale, con evidente connotazione pubblicistica e disciplinato dalla seconda parte dell'art. 165, primo comma, riguarda l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il danno civilistico richiede la costituzione di parte civile;
il danno criminale ne prescinde. 3.31.Ne consegue che la condizione alla quale è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere eliminata senza necessità del rinvio al giudice di merito. 3.32. Il sesto motivo, con il quale si contesta la affermazione della propria responsabilità, è inammissibile perché costituisce la sostanziale riedizione del secondo motivo d’appello, naturalmente supportata da inammissibili deduzioni fattuali (il travisamento non è nemmeno correttamente dedotto, trattandosi di doppia conforme pronuncia di condanna) e non filtrata da una seria e ragionata critica delle ragioni del rigetto del motivo stesso. 3.33.Ed invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 - 01; Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 - 01). Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condizione cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, condizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto Così deciso in Roma, il 12/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO UC RA
udita la relazione svolta dal Consigliere LD TO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Salvatore Accardo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al quarto e al quinto motivo. 1.KO BO HI AN ricorre per l’annullamento della sentenza dell’11 ottobre 2024 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione, irrogata con sentenza dell’11 gennaio 2023 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e da lei impugnata, per il reato Penale Sent. Sez. 3 Num. 30650 Anno 2025 Presidente: CI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 12/06/2025 2 di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, attestava falsamente di possederne i requisiti richiesti ed, in particolare, di risiedere in Italia da almeno dieci anni, laddove aveva fatto ingresso per la prima volta nel territorio nazionale il 29 luglio 2017 come immigrata irregolare. Il fatto è contestato come commesso in Castelvetrano il 10 settembre 2020. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato. Osserva che gli elementi acquisiti nel giudizio risultano insufficienti, contraddittori e comunque tali da non sostenere l’accusa avendo ella presentato la domanda tramite CAF e avendo al tal fine esibito e consegnato il permesso di soggiorno dal quale era facilmente evincibile il proprio periodo di permanenza nel territorio italiano. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione della sentenza C-2024/636 della CGUE in ordine alle condizioni per l’accesso al reddito di cittadinanza in conformità al diritto comunitario. 1.3.Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione della norma incriminatrice e la violazione del principio di legalità. 1.4.Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla restituzione delle somme in favore dell’INPS che non si è costituito parte civile. 1.5.Con il quinto motivo deduce, con riferimento alla subordinazione della concessione del beneficio, l’erronea applicazione della norma incriminatrice e la violazione del principio di proporzionalità, nonché l’omessa valutazione della propria situazione economica e il difetto di motivazione sul punto. 1.6.Con il sesto motivo deduce l’omessa valutazione di prove rilevanti e il travisamento della prova 2.Il ricorso è fondato limitatamente al quarto e al quinto motivo;
è complessivamente infondato nel resto. 3.Il primo motivo costituisce la riedizione letterale del secondo motivo di appello ed è pertanto inammissibile perché generico oltre che manifestamente infondato. 3.1.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che la ricorrente aveva fatto ingresso in Italia il 29 luglio 2017 e che nella domanda di reddito di cittadinanza aveva espressamente (quanto falsamente) dichiarato di risiedere in 3 Italia da almeno dieci anni, due dei quali in modo consecutivo. La Corte di appello ha disatteso la tesi della mancanza del dolo ribadendo sul punto quanto già accertato dal GIP e cioè che la ricorrente era stata informata, dai dipendenti del CAF al quale si era rivolta, dei requisiti necessari per ottenere il beneficio (tra questi la residenza decennale). 3.2.In ogni caso, la deduzione difensiva è intrinsecamente contraddittoria perché l’aver esibito e consegnato al CAF un documento (il permesso di soggiorno) dalla cui lettura - si afferma - chiunque avrebbe potuto rendersi conto della mancanza del requisito della residenza decennale è condotta che prova la consapevolezza della falsità del dato dichiarato. È singolare che si affermi di non aver mai voluto rappresentare un dato falso e contestualmente si sostenga di averlo effettivamente rappresentato. A meno di ritenere che la prova del dolo dell’autore del reato derivi dall’esame della condotta altrui (non sussiste il dolo di inganno perché il terzo avrebbe potuto rendersi conto dell’inganno stesso), l’argomento è in ogni caso fallace perché confonde l’elemento soggettivo (art. 43 cod. pen.) con l’impossibilità dell’evento per l’inidoneità oggettiva dell’azione (art. 49 cod. pen.), inidoneità da escludere perché la ricorrente ha ottenuto effettivamente il beneficio. Ora, ammettendo astrattamente che, come sostiene la ricorrente, chiunque avrebbe potuto rendersi conto della falsità del dato dichiarato (a cominciare, quindi, da lei stessa), tuttavia tale falsità non le ha impedito di percepire il reddito di cittadinanza e di certo l’errore nel quale l’INPS e i dipendenti del CAF sarebbero incorsi prova la idoneità della condotta a ingannare i terzi non costituendo argomento spendibile a sostegno della dedotta mancanza della volontà ingannatoria. Tale volontà è nei fatti, è nel risultato conseguito sulla base di dati in possesso della ricorrente e da lei stessa comunicati. 3.3.Con il secondo motivo la ricorrente invoca l’applicazione della sentenza della Grande Sezione della CGUE del 29 luglio 2024, pronunciata nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, che ha affermato che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza. 3.4.La Corte di Giustizia ha così risposto al quesito proposto dal giudice di rinvio (Tribunale di Napoli), concernente la compatibilità delle disposizioni che qui 4 rilevano con il diritto dell’Unione. È opportuno peraltro sottolineare - anche in vista di quanto si dirà a proposito della sentenza della Corte costituzionale ( ) che il requisito della previa residenza decennale è stato censurato, dalla Corte di Giustizia, anche perché l'art. 4 della citata direttiva individua in cinque anni il periodo di soggiorno, legale ed ininterrotto, del cittadino di un Paese terzo in uno Stato membro dell'Unione: requisito idoneo a comprovare un adeguato radicamento in quello Stato, e quindi ad attribuire al cittadino del Paese terzo lo status di soggiornante di lungo periodo, come tale avente «diritto alla parità di trattamento con i cittadini di detto Stato membro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva» (cfr. il § 57 della motivazione). Pertanto, la Corte di Giustizia ha osservato che «uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto affinché tale soggiornante di lungo periodo possa godere del diritto garantito dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, senza violare quest'ultima disposizione» (§ 58). Risulta con assoluta chiarezza, anche dal dispositivo e dai passaggi argomentativi testualmente riportati in precedenza, che la CGUE ha affrontato e deciso le questioni sollevate dal Tribunale di Napoli sul presupposto della riconduzione del c.d. reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti «le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale». 3.5.Come meglio si vedrà esaminando la successiva sentenza della Corte costituzionale, tale inquadramento assume un rilievo centrale ai fini della odierna decisione, non solo perché fermamente contrastato dal Governo italiano nel corso del giudizio dinanzi alla Grande Sezione, ma anche - ed anzi soprattutto - per la peculiare posizione assunta da quest'ultima. 3.6.La sentenza della CGUE, infatti, ha richiamato le posizioni di marcato dissenso espresse dal Governo italiano, secondo il quale «il 'reddito di cittadinanza' di cui trattasi nei procedimenti principali non sarebbe una misura di protezione sociale o di assistenza sociale il cui scopo sia semplicemente quello di garantire agli interessati un certo livello di reddito, ma costituirebbe una misura complessa volta soprattutto a favorire l'inclusione sociale e la reintegrazione degli interessati nel mercato del lavoro» (cfr. il § 25). Prendendo atto di tale posizione del Governo italiano, la Grande Sezione ha tuttavia ritenuto che la stessa non le impedisse di trattare le questioni pregiudiziali sollevate, e soprattutto ha affermato la necessità di attenersi alla prospettazione offerta dal giudice del rinvio pregiudiziale, come detto imperniata sulla riconduzione del reddito di cittadinanza tra le misure riguardanti le prestazioni sociali, di assistenza sociale e di protezione sociale. 3.7.Si è quindi affermato, conclusivamente sul punto, che «è vero che il governo italiano contesta questa constatazione del giudice del rinvio. Tuttavia occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della 5 ripartizione delle competenze tra i giudici dell'Unione e i giudici nazionali la Corte è tenuta a prendere in considerazione il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali così come definito dalla decisione di rinvio. Pertanto, indipendentemente dalle critiche espresse dal governo di uno Stato membro nei confronti dell'interpretazione del diritto nazionale adottata dal giudice del rinvio, l'esame delle questioni pregiudiziali dev'essere effettuato sulla base di tale interpretazione e non spetta alla Corte verificarne l'esattezza» (§ 40 della motivazione). 3.8.All’indomani della pronuncia della CGUE, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha sostenuto che, in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del disposto dell'abrogato art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, consente di ritenere che la falsa attestazione circa il requisito della residenza decennale in Italia, richiesto ai cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo dal previgente art. 2 d.l cit., non costituisce, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22 e C-223/22, elemento per la configurabilità del delitto (Sez. 2, n. 13345 del 05/03/2025, Pena Abreu, Rv. 287933 - 01). 3.9.Sennonché dopo la proposizione del ricorso (e successivamente alla sentenza della Corte di cassazione) è stata pubblicata la sentenza n. 31 del 2025 della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 2 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla l. n. 26 del 2019) «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia 'per almeno 10 anni', anziché prevedere 'per almeno 5 anni'». 3.10.Quel che interessa sin da subito evidenziare è il fatto che la Corte costituzionale ha preso in esplicita considerazione la sentenza della Grande Sezione della CGUE, ma ne ha preso le distanze, altrettanto esplicitamente, quanto all'inquadramento del r.d.c. tra le misure di assistenza sociale. La Consulta ha invero ribadito, sulla scorta di alcune proprie decisioni precedenti, «la peculiarità strutturale e funzionale di questa misura, dove la componente di integrazione al reddito è strettamente condizionata al conseguimento di obiettivi di inserimento nel mondo del lavoro e comunque di inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario». In questa prospettiva, la sentenza ha passato in rassegna le disposizioni in tema di necessaria dichiarazione di disponibilità al lavoro da parte dei beneficiari maggiorenni, di percorsi di accompagnamento di costoro all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, di obblighi ricerca attiva del lavoro e di accettazione di proposte congrue, ecc. All'esito di tale disamina, la Corte costituzionale ha in sintesi osservato che «gli 6 strumenti apprestati non consistono in meri sussidi per rispondere alla situazione di povertà, dal momento che il beneficio economico erogato è inscindibile da una più complessa e qualificante componente di inclusione attiva, diretta a incentivare la persona nell'assunzione di una responsabilità sociale, che si realizza attraverso la risposta positiva agli impegni contenuti in un percorso appositamente predisposto e che dovrebbe condurre, per questa via, all'uscita dalla condizione di povertà». In tale prospettiva, la sentenza n. 31/2025 ha intesto sottolineare che le precedenti decisioni sul tema avevano riconosciuto non irragionevole non solo l'interruzione dell'erogazione del beneficio in caso di mancato rispetto degli impegni, ma anche le ulteriori condizionalità e preclusioni previste dalla normativa (mancata sottoposizione a misure cautelari e condanne per determinati reati nel decennio precedente, divieto di utilizzo dell'erogazione per giochi con vincite in danaro), oltre alla stessa temporaneità della misura. 3.11.Su tali basi, si è conclusivamente ritenuto «evidente che una simile struttura, fondata sulla temporaneità, precisi obblighi e soprattutto rigide condizionalità persino in grado, se disattese, di determinare il venir meno del diritto alla prestazione, risulterebbe del tutto inconciliabile con il carattere meramente assistenziale e quindi con le caratteristiche tipiche delle vere e proprie prestazioni di assistenza sociale, dove invece prevale l'esigenza, sostanzialmente incondizionata, di rispondere ai bisogni primari, «indifferenziabili e indilazionabili» (sentenza n. 166 del 2018), cui sono relative (ex plurimis, sentenza n. 42 del 2024 e ordinanza n. 29 del 2024)». 3.12.Il Giudice delle leggi ha quindi riaffermato, con assoluta chiarezza, la necessità di tener ferma la lettura costituzionalmente orientata, già esposta in precedenti pronunce, delle disposizioni in tema di r.d.c., «senza che a ciò possa ritenersi d'ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D.». 3.13.Al riguardo, la Corte costituzionale ha richiamato i passaggi della sentenza della CGUE nei quali, come si è visto, la Grande Sezione ha ritenuto di doversi attenere alla prospettazione del giudice del rinvio pregiudiziale, il quale aveva ricondotto il r.d.c. tra le misure di assistenza sociale, precisando di non sentirsi gravata dall'onere di verificarne l'esattezza. Sul punto, la Consulta evidenzia che è «solo sulla scorta di tale premessa - che espressamente riconosce come tale interpretazione sia suscettibile di verifica da parte degli organi a cui invece istituzionalmente spetta, secondo l'ordinamento nazionale, proprio verificarne l'esattezza - la sentenza è giunta a ritenere che 'il reddito di cittadinanza di cui trattasi nei procedimenti principali costituisce una misura rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta'». 7 3.14.Le conclusioni della Corte costituzionale non potrebbero essere più chiare, laddove si afferma che: «in definitiva, la sentenza della Corte di giustizia non ha verificato l'esattezza dell'interpretazione proposta dal giudice del rinvio, ovvero dal Tribunale di Napoli, in ordine alla natura del Rdc, ma ha correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno. Del resto, se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spetta l'interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l'interpretazione della Costituzione è riservata a questa Corte, così come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto». 3.15.Così ricostruito il sistema, la Corte costituzionale ha comunque ritenuto fondata la questione, sollevata (in subordine) con riferimento all'art. 3 Cost., del requisito della residenza per almeno dieci anni richiesto ai cittadini di Paesi terzi: un requisito che è stato ritenuto privo di proporzionalità e di ragionevole giustificazione, specie se accostato a quello della residenza per cinque anni richiesto per l'ottenimento, da parte di tale categoria di cittadini, del permesso di lungo soggiorno. 3.16.Quel che interessa sottolineare, è che la Consulta ha ulteriormente precisato che «non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile», ed ha aggiunto che «un requisito di residenza pregressa, peraltro, non appare, di per sé, determinare una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata». 3.17.A tale ultimo proposito, la Corte costituzionale ha sottolineato che «la recente raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare 'la sostenibilità delle finanze pubbliche', purché 'la durata del soggiorno legale sia proporzionata'». 3.18.In tale quadro complessivo, la sentenza n. 31 ha ritenuto di ridurre a cinque anni il requisito della previa residenza, evidenziando che proprio la durata decennale aveva determinato l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia, definita dopo l'introduzione della misura del "reddito di inclusione" ancorato, appunto, ad una previa residenza quinquennale. Il termine di cinque 8 anni, del resto, era già stata definito «non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la 'relativa stabilità della presenza sul territorio'; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il 'radicamento del richiedente nel paese in questione'». 3.19.La sentenza n. 31/2025 ha conclusivamente osservato che il proprio intervento "sostitutivo" ha avuto l'effetto di ricomporre «armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia 29 luglio 2024, nelle cause riunite C- 112/22, C. U. e C-223/22, N. D., dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto con efficacia erga omnes dall'ordinamento nazionale il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea». 3.20.Alla luce dell'esposizione che precede emerge con assoluta evidenza la diversità di impostazione che caratterizza le due pronunce. Da un lato la CGUE, muovendo dal presupposto che il r.d.c. costituisca una misura di assistenza sociale, ha concluso per la contrarietà, al diritto dell'Unione, sia delle disposizioni che introducono il requisito della previa residenza per dieci anni di cui gli ultimi due continuativi, sia di quelle che puniscono «con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza». D'altro lato, la Corte costituzionale ha ribadito la propria lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di r.d.c., evidenziando la non riconducibilità dell'istituto alle misure di assistenza sociale, per le peculiari connotazioni della sua disciplina (temporaneità, impegni anche lavorativi, decadenza per il loro mancato rispetto o per la perdita dei requisiti di onorabilità, ecc.) del tutto incompatibili con gli interventi nel settore dell'assistenza sociale. 3.21.Da tale presupposto ricostruttivo, è stata desunta la compatibilità, con il sistema costituzionale, di un requisito (la previa residenza, peraltro ridotta da dieci a cinque anni) dimostrativo di un sufficiente radicamento del richiedente nel territorio dello Stato. Tali conclusioni sono state raggiunte sottolineando, tra l'altro, che la CGUE non aveva in alcun modo verificato la fondatezza della prospettazione del Tribunale rimettente, e che del resto era stata proprio la Grande Sezione ad aver «correttamente rimesso tale verifica al sistema giurisdizionale e costituzionale che è deputato a garantire l'uniforme applicazione del diritto interno». 3.22.Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dall'impostazione della Corte costituzionale, in relazione sia a quanto appena 9 ricordato in ordine ai rapporti tra le Corti interne e gli organi di giustizia sovranazionale, sia al concreto inquadramento delle disposizioni in tema di r.d.c. (avuto riguardo alle peculiari connotazioni della disciplina rispetto ai principi in tema di assistenza sociale), sia anche alla ritenuta piena compatibilità, con il sistema, di un requisito comprovante un apprezzabile radicamento del richiedente. La divergenza tra le due Corti non attiene tanto al merito della questione che qui rileva, quanto soprattutto ai presupposti ricostruttivi, in relazione ai quali, peraltro la CGUE - come già più volte ricordato - non ha ritenuto di verificare in alcun modo l'esattezza dell'impostazione prospettata dal giudice del rinvio pregiudiziale. Ciò consente di ritenere, tra l'altro, che la presente decisione non si ponga in effettivo contrasto con le opposte conclusioni raggiunte dalla citata Sez. 2, Pena Abreu, pronunciata anteriormente all'intervento della Corte costituzionale. 3.23.In tale complessiva cornice ermeneutica e ricostruttiva, non può che riaffermarsi la piena conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della disposizione volta a sanzionare penalmente la non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, in sede di richiesta del beneficio, con riferimento alla previa residenza (pur nel limite di cinque anni, quanto alla durata). 3.24.Nel caso di specie, la ricorrente, che aveva fatto ingresso in Italia il 29 luglio 2017, aveva presentato domanda il 10 settembre 2020, con la conseguenza non era stato soddisfatto nemmeno il requisito della residenza quinquennale nel nostro Paese. 3.25.Il terzo motivo è del tutto generico non essendo chiaro perché la Corte di appello ha interpretato in maniera estensiva la fattispecie incriminatrice. 3.26.Il quarto e il quinto motivo sono invece fondati. 3.27.Componendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno affermato il principio secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile (Sez. U, n. 32939 del 27/04/2023, Selvaggio, Rv. 284969 - 01). 3.28.Nel caso in esame la Corte di appello ha omesso di esaminare la doglianza della ricorrente che si era appunto doluta della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla restituzione delle somme a favore dell’INPS che però non si era costituito parte civile. 3.29.Il GIP aveva confuso il danno civile con quello criminale. 3.30.La rifusione delle somme all’INPS (risarcimento del danno) non può essere confusa con la eliminazione delle conseguenze dannose della condotta (danno criminale). Le Sezioni Unite lo hanno ben spiegato: il danno civilistico, con forte connotazione privatistica e disciplinato dalla prima parte dell'art. 165, primo 10 comma, cod. pen., riguarda le ipotesi del risarcimento del danno e della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato. Il danno criminale, con evidente connotazione pubblicistica e disciplinato dalla seconda parte dell'art. 165, primo comma, riguarda l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Il danno civilistico richiede la costituzione di parte civile;
il danno criminale ne prescinde. 3.31.Ne consegue che la condizione alla quale è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena deve essere eliminata senza necessità del rinvio al giudice di merito. 3.32. Il sesto motivo, con il quale si contesta la affermazione della propria responsabilità, è inammissibile perché costituisce la sostanziale riedizione del secondo motivo d’appello, naturalmente supportata da inammissibili deduzioni fattuali (il travisamento non è nemmeno correttamente dedotto, trattandosi di doppia conforme pronuncia di condanna) e non filtrata da una seria e ragionata critica delle ragioni del rigetto del motivo stesso. 3.33.Ed invero, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42406 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009, Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708 - 01; Sez. 6, n. 12 del 29/10(1996, dep. 1997, Rv. 206507 - 01). Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condizione cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, condizione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto Così deciso in Roma, il 12/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD TO UC RA