CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente
LI BR, OR
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA01367-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA01367-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA01367-2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA01367-2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA01367-2024 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito indagini bancarie svolte ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e art 51 del D.P.R. n. 633/1972, sono state accertate le seguenti violazioni:
- omessa dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e IVA e conseguente ripresa a tassazione degli importi delle operazioni per le quali la parte ricorrente non avrebbe dato prova.
L'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art.
6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, notificato in data 16.10.2024, rispetto al quale il ricorrente ha presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ha portato alla rideterminazione dell'importo precedentemente determoinato, nonché delle ragioni per le quali le restanti movimentazioni sono state confermate come rilevanti ai fini reddituali e/o ai fini dell'Iva.
L'avviso di accertamento è stato impugnato per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art 6-bis, L. n. 212/2000. Replica parziale ed apparente alle argomentazioni contenute nella memoria difensiva. Violazione dell'obbligo di motivazione “rafforzata”;
2. Infondatezza della tesi secondo cui il contribuente ha proseguito l'impresa individuale nell'anno 2017;
3. Irrilevanza, ai fini reddituali, dei bonifici ricevuti da Nominativo_1 e da Elite Store Società_1; in subordine, necessaria riqualificazione dei secondi come dividendi, imponibili nella misura del 58,14%;
4. Necessità, in presenza di un accertamento “d'ufficio”, di riconoscere costi in misura induttiva;
5. Mancata dimostrazione (e comunque assenza) di autonoma organizzazione ai fini IRAP;
6. Errore di calcolo, in relazione alla determinazione delle basi imponibili Irpef e Irap;
7. In subordine: richiesta di applicazione del favor rei. Incostituzionalità dell'art. 5, D.Lgs. n. 87/2024 e, comunque, necessità di disapplicare la normativa interna alla luce del principio di proporzionalità.
L'Agenzia delle Entrate scontrodeduce in merito alla legittimità del proprio operato
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il ricorrente, benché onerato di fornire giustificazioni in merito alle operazioni abbia in sede di giudizio addotto solamente questioni generiche a supporto della tesi formulate in ricorso. L'ipotesi della prosecuzione dell'attività, quali la concentrazione di alcuni acquisti ad inizio d'anno, la mancata fatturazione da parte di “Umbria Equitazione” e la tesi che le movimentazioni potrebbero riferirsi “ad un'attività esercitata in passato” e l'indicazione “Saldo FT 2017” potrebbe costituire “errore materiale” appaiono alla
Corte non dimostrate
La Corte ritiene che le ragioni addotte siano infondate, illogiche e non dimostrate e pertanto meritevoli di rigetto.
In considerazione delle precedenti motivazioni che si ritengono assorbenti degli ulteriori motivi dedotti la commissione rigetta il ricorso e condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e pone le spese a carico del ricorrente che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente
LI BR, OR
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 200/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA01367-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA01367-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA01367-2024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA01367-2024 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01CA01367-2024 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 155/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito indagini bancarie svolte ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e art 51 del D.P.R. n. 633/1972, sono state accertate le seguenti violazioni:
- omessa dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette e IVA e conseguente ripresa a tassazione degli importi delle operazioni per le quali la parte ricorrente non avrebbe dato prova.
L'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art.
6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, notificato in data 16.10.2024, rispetto al quale il ricorrente ha presentato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ha portato alla rideterminazione dell'importo precedentemente determoinato, nonché delle ragioni per le quali le restanti movimentazioni sono state confermate come rilevanti ai fini reddituali e/o ai fini dell'Iva.
L'avviso di accertamento è stato impugnato per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art 6-bis, L. n. 212/2000. Replica parziale ed apparente alle argomentazioni contenute nella memoria difensiva. Violazione dell'obbligo di motivazione “rafforzata”;
2. Infondatezza della tesi secondo cui il contribuente ha proseguito l'impresa individuale nell'anno 2017;
3. Irrilevanza, ai fini reddituali, dei bonifici ricevuti da Nominativo_1 e da Elite Store Società_1; in subordine, necessaria riqualificazione dei secondi come dividendi, imponibili nella misura del 58,14%;
4. Necessità, in presenza di un accertamento “d'ufficio”, di riconoscere costi in misura induttiva;
5. Mancata dimostrazione (e comunque assenza) di autonoma organizzazione ai fini IRAP;
6. Errore di calcolo, in relazione alla determinazione delle basi imponibili Irpef e Irap;
7. In subordine: richiesta di applicazione del favor rei. Incostituzionalità dell'art. 5, D.Lgs. n. 87/2024 e, comunque, necessità di disapplicare la normativa interna alla luce del principio di proporzionalità.
L'Agenzia delle Entrate scontrodeduce in merito alla legittimità del proprio operato
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il ricorrente, benché onerato di fornire giustificazioni in merito alle operazioni abbia in sede di giudizio addotto solamente questioni generiche a supporto della tesi formulate in ricorso. L'ipotesi della prosecuzione dell'attività, quali la concentrazione di alcuni acquisti ad inizio d'anno, la mancata fatturazione da parte di “Umbria Equitazione” e la tesi che le movimentazioni potrebbero riferirsi “ad un'attività esercitata in passato” e l'indicazione “Saldo FT 2017” potrebbe costituire “errore materiale” appaiono alla
Corte non dimostrate
La Corte ritiene che le ragioni addotte siano infondate, illogiche e non dimostrate e pertanto meritevoli di rigetto.
In considerazione delle precedenti motivazioni che si ritengono assorbenti degli ulteriori motivi dedotti la commissione rigetta il ricorso e condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e pone le spese a carico del ricorrente che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge.