Sentenza 29 ottobre 2025
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Restituzione di finanziamenti ex art. 2467 c.c. tra bancarotta preferenziale e bancarotta patrimoniale per distrazione. Nota a Cass., Sez. V Pen., 29 ottobre 2025, ud. 24 settembre 2025, n. 35390 Repayment of Shareholders' Loans under Article 2467 of the Italian Civil Code: Preferential Bankruptcy or Fraudulent Bankruptcy by Asset Diversion? Note to Cass., Sec. V, 29 October 2025, n. 35390 di Giuseppe Princiotta Abstract [ITA]: La nota analizza i confini tra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta preferenziale con riferimento alla restituzione ai soci di finanziamenti soggetti al regime di postergazione previsto dall'art. 2467 c.c. Muovendo dalla pronuncia della …
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Restituzione di finanziamenti ex art. 2467 c.c. tra bancarotta preferenziale e bancarotta patrimoniale per distrazione. Nota a Cass., Sez. V Pen., 29 ottobre 2025, ud. 24 settembre 2025, n. 35390 (di Giuseppe Princiotta) Restituzione di finanziamenti ex art. 2467 c.c. tra bancarotta preferenziale e bancarotta patrimoniale per distrazione. Nota a Cass., Sez. V Pen., 29 ottobre 2025, ud. 24 settembre 2025, n. 35390 Repayment of Shareholders' Loans under […] Diritto Penale Dottrina Fascicolo n. 1/2026 Giurisprudenza Nazionale Normativa Penale
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2025, n. 35390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35390 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.È stata impugnata la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Chieti nei confronti di QU MI in ordine al delitto previsto e punito dagli artt. 110 cod. pen. e 223 comma 1 e 216 comma 1 n.1 r.d. n. 267 del 1942, commesso nella qualità di amministratore di fatto della Lilium Onlus Soc. Cooperativa a r.I., dichiarata fallita in data 23 marzo 2017. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35390 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 24/09/2025 2. Il ricorso per cassazione consta di quattro motivi, qui riportati nei limiti di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 516, 521, 604 e 522 cod. proc. pen., per indeterminatezza del capo d'imputazione e mancanza di correlazione tra l'accusa e la sentenza. In particolare, lamenta come il capo d'imputazione non recherebbe l'indicazione dei singoli prelievi fatti dall'imputato, al tempo dei fatti direttore della cooperativa e non legale rappresentante e privo dell'autorizzazione ad operare sui conti correnti e della disponibilità di una carta bancomat. 2.2. Il secondo motivo si fonda sulla contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corte avrebbe pronunciato sentenza pur non essendo stata raggiunta la prova dell'elemento oggettivo del reato. Nello specifico, il ricorrente sostiene che nell'attività di indagine della P.G. non sarebbero stati ricostruiti tutti i movimenti finanziari di cui al capo d'imputazione, relativamente all'utilizzo delle somme ricevute dalla cooperativa. Il collegio di secondo grado, inoltre, non avrebbe dato atto delle risultanze della relazione della dott.ssa Di Biase, dalla cui analitica ricostruzione di tutte le fatture incassate nella società nell'anno 2014 e di tutte le spese sopportate (verosimilmente onorate per contanti) emergerebbe, per confronto con quanto emerso dalla relazione del curatore fallimentare e dalle deposizioni dei testi d'accusa, come le somme utilizzate per i pagamenti siano tracciabili. La Corte d'Appello, dunque, si sarebbe limitata a condividere per relationem quanto già stabilito in primo grado nonostante le diverse risultanze probatorie. 2.3.Con il terzo motivo è denunciata inosservanza o erronea applicazione della legge penale, non avendo la Corte d'Appello sufficientemente specificato le ragioni per cui le prove introdotte dalla difesa mediante la relazione della dott.ssa Di Biase, relativamente al mancato riscontro fattuale e documentale degli addebiti, non sarebbero state sufficienti a mandare assolto il ricorrente, nonostante la precisione della ricostruzione. 2.4. Il quarto ed ultimo motivo lamenta il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., non essendo emersa nel dibattimento né la concreta pericolosità del fatto distrattivo né l'elemento soggettivo del reato. Nel dettaglio, il motivo si esprime nel senso che nel corso del giudizio sarebbe emersa prova che la conservazione dell'integrità del patrimonio non è mai stata messa in pericolo e che, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, l'imputato si sarebbe limitato a fornire indicazioni occasionalmente e solo con riguardo all'organizzazione del lavoro, coerentemente con la mera qualifica di direttore della cooperativa rivestita nel periodo delle condotte contestate;
inoltre, essendosi limitato a ricevere somme di denaro a titolo di rimborso spese, come gli altri due soci, egli non sarebbe stato consapevole di influire sull'asse patrimoniale, in danno dei creditori. Dalla data di assunzione dell'incarico di legale rappresentante da parte del 2 QU, inoltre, sarebbero maturati 20.000 euro di attivo patrimoniale, e non sarebbero ravvisabili ammanchi di sorta. 3. Il Procuratore generale, dr. Luigi Birritteri, ha presentato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, per quanto di ragione. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Per un verso, la ragione di ricorso - agganciata dalla difesa al vizio di violazione della legge penale sostanziale o di norme integrative delle relative fattispecie incriminatrici - è fuori fuoco, dal momento che il vulnus oggetto della doglianza deriva dall'inosservanza di disposizioni processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. Per altro verso, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del "fatto", prevista dall'art. 417 e dall'art. 429 cod. proc. pen., non esige una descrizione fenomenica minuziosa e connotata da ogni dettaglio della condotta oggetto dell'imputazione, ma una esplicitazione ragionevolmente circoscritta e concretamente funzionale a far comprendere all'imputato il rimprovero che gli venga attribuito, come certamente avvenuto nel caso in esame attraverso la chiara indicazione della natura e del perimetro della contestazione, riguardante la distrazione di somme dirottate dai conti correnti societari - del Credem e di Poste italiane - originariamente accreditate dai debitori dell'impresa, puntualmente individuate per importo e provenienza - e la maggiore o minore entità delle somme distratte, come il ruolo concretamente rivestito dall'imputato nella compagine amministrativa, ha rappresentato tema di prova, proiezione dell'esercizio effettivo del diritto di difesa. Il ricorrente, del resto, come sottolineato dalla sentenza impugnata, vi ha interloquito ampiamente nel corso di entrambi i gradi di giudizio, esercitando il diritto al contraddittorio sui fatti di accusa a lui pienamente resi noti attraverso il capo d'imputazione. 2.Non merita accoglimento la quarta censura di ricorso nella parte in cui ha confutato la veste di amministratore di fatto attribuita al ricorrente. Sul punto, la pronuncia della Corte di merito, traendo spunto dalla comunicazione di notizia di reato acquisita al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti, ha convenientemente rimarcato che QU MI era il "deus ex machina" della società e "da sempre figura centrale determinante sotto ogni aspetto, sia organizzativo sia decisionale all'interno della medesima"; ha menzionato le concordi deposizioni, in proposito, dell'operante di polizia giudiziaria AN e, segnatamente, delle ex 3 dipendenti Gieseke, che ha ricondotta all'imputato la più ampia gestione interna all'impresa ("gestiva ogni cosa" e tutti vi si rivolgevano per qualsiasi decisione) e RA, la quale, a sua volta, ha riferito che QU "gestiva in toto l'attività e che tutti i dipendenti" interagivano con lui "per qualsiasi evenienza" (paqg. 11 e 12). Quanto illustrato risponde ai canoni esegetici da tempo cristallizzati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali "in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornii -ori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione" (Cass. sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Cass. sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534). La tesi del ricorrente si rivela orientata a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito e rimane estraneo al sindacato della Corte di Cassazione;
alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). 3.11 secondo motivo è invece fondato, con assorbimento del terzo motivo e del quarto motivo - quest'ultimo con specifico riferimento alla ricorrenza del necessario coefficiente psicologico - e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per carenza ed illogicità manifesta della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della condotta distrattiva. Dal corredo della doppia conforme si enucleano taluni profili di stridente equivocità che è necessario sottoporre ad una nuova valutazione di merito. Per un verso, è ravvisabile decisiva antinomia delle ricostruzioni contabili e finanziarie eseguite dal curatore del fallimento (prima commissario giudiziale della procedura concordataria) e dal consulente della difesa, che le proposizioni delle decisioni in rassegna, nel propendere per il contributo della curatela, non hanno superato in modo appagante. Non è dato comprendere se effettivamente siano stati eseguiti, nel corso del 2014, periodo al quale sono stati congruamente ancorati (pag.9 sentenza della Corte territoriale) la sussistenza e il consolidamento di uno stato di dissesto già 4 delineatosi negli anni precedenti, prelevamenti in denaro contante, di ignoto e/o ingiustificato destino - rilievo sufficiente ad attribuirvi connotato fraudolento perché estranei al perseguimento dell'oggetto sociale o, comunque, a criteri di ragionevolezza gestionale, in linea con i principi radicati dalla giurisprudenza più attenta al concetto di area di rischio penale e, dunque, alla concretezza del pericolo di lesione dell'interesse protetto (es. sez.5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv.270763) - ovvero trasferimenti di risorse societarie "da banca a cassa" in qualche misura riconducibili ad operazioni aziendali, come sostenuto, con convinzione, dall'analisi svolta dal professionista nominato dalla difesa;
anche perché il comportamento stigmatizzato consiste in "continui prelevamenti presso lo sportello Banca Credem[...] nell'anno 2014 per complessivi euro 50.500, per esigenze di cassa, in un periodo di inattività della società che non giustificava i corrispondenti prelievi per cassa iscritti in contabilità" (pag. 4 sentenza di primo grado), quasi a dar conto dell'effettiva esistenza di un riscontro contabile, come lamentato dalla difesa del ricorrente. E dagli enunciati del doppio elaborato di merito si evince, in proposito, come la consulenza tecnica della difesa sia stata corredata da una "pendrive" che conterrebbe le pezze giustificative foriere di dimostrare, nel dettaglio, l'impiego per finalità sociali della liquidità di cassa, sulle quali alcun approfondimento pare effettuato dai giudici di merito. Sotto altro profilo, si legge che una parte delle risorse contestate - non quantificata dai provvedimenti di merito - è stata veicolata a favore dei soci a titolo di "restituzione prestito, in palese violazione del disposto dell'art. 2467 cod. civ.". E, sul punto, nuoce a comprensione e coerenza espositiva la citazione in sentenza (di primo e secondo grado) di precedenti giurisprudenziali che concernono la legittimità o meno dell'assegnazione dei compensi agli amministratori per il lavoro svolto, che è di tutta evidenza aliud rispetto al rimborso dei prestiti dei soci. 3.1.Sul punto, vale la pena rammentare che, nella tematica penai-fallimentare a riguardo del prelievo di liquidità funzionale alla restituzione di somme precedentemente apportate dai soci, la giurisprudenza di legittimità muove dalla distinzione tra versamenti in conto capitale e finanziamenti a titolo di mutuo. Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni civili di questa Corte, invero, i versamenti operati dai soci in conto capitale (o con altra analoga dizione indicati), pur non incrementando immediatamente il capitale sociale, e pur non attribuendo alle relative somme la condizione giuridica propria del capitale (onde non occorre che siano conseguenti ad una specifica deliberazione assembleare di aumento dello stesso), hanno tuttavia una causa che, di norma, è diversa da quella del mutuo ed è assimilabile a quella del capitale di rischio, sicché non danno luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società, e possono essere chiesti dai soci in restituzione solo per effetto dello scioglimento della società, e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione, fermo restando che tra la società ed i soci può viceversa essere convenuta l'erogazione di capitale di credito, anziché di rischio, e che i soci possono effettuare versamenti in favore della società a titolo di mutuo (con o senza interessi), riservandosi in tal modo il diritto alla restituzione anche durante la vita della 5 società (Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006, Rv. 588234; conf., ex plurimis, Sez. civ. 1, n. 25585 del 03/12/2014, Rv. 633810; Sez. civ. 1, n. 2758 del 23/02/2012, Rv. 621560; Sez. civ. 1, n. 21563 del 13/08/2008, Rv. 605073): pertanto, l'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altre simili denominazioni), versamento, quest'ultimo, che non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residua! claimant (Sez. civ. 1, n. 24861 del 09/12/2015, Rv. 637899). Da ciò consegue che, nella materia de quo, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con altra analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie della bancarotta preferenziale (in questo senso, Sez.5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031; Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487, che ha qualificato in termini di bancarotta preferenziale la restituzione di finanziamenti che, non avendo «natura di conferimenti di capitale di rischio», «rappresentano il sorgere di un effettivo ed esigibile credito (chirografario) in capo ai soci, senza che da ciò consegua effettivo depauperamento dell'asse patrimoniale»; nella stessa prospettiva, Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv. 254985). 3.2. Con particolare riferimento, poi, all'operatività del disposto dell'art. 2467 cod. civ., fugacemente richiamato dalle deliberazioni del duplice grado, si è scritto che il perimetro applicativo della norma, pertinente ai finanziamenti dei soci che soggiacciono alla regola della postergazione rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, riguarda quelli concessi in una fase in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti "un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto", ovvero una "situazione finanziaria della società nella quale" si palesi come "ragionevole un conferimento". La ratio dell'art. 2467 cod. civ. è quella di sottoporre ad una peculiare disciplina di rigore i finanziamenti eseguiti in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa, concretamente finalizzati a rivitalizzarne le risorse economiche e, dunque, a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale, ma suscettibili di essere artificiosamente sottratti dal socio erogatore (anche attraverso le appostazioni di bilancio) ai vincoli propri del capitale di rischio, così da renderli restituibili in ogni momento, in pregiudizio degli altri creditori. In altre parole, tali forme di finanziamento, comunque denominate, sono ex lege equiparate agli apporti destinati a capitale e sono subordinate al precetto della postergazione, nel senso che non possono essere retrocesse se non dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori. La 6 restituzione di finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società, descritte dal comma 2 dell'art. 2467 cod. civ., in violazione del vincolo della postergazione, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non di bancarotta preferenziale (sez.5, n. 29670 del 20/06/2024, Vantaggiato, Rv.288014). Sarebbe stato dunque necessario precisare, in motivazione, se la restituzione di denaro a favore dei soci attenesse a pregressi finanziamenti effettuati in conto capitale o a titolo di mutuo, ovvero, anche indipendentemente dalla specifica denominazione attribuita dall'amministratore o dai documenti contabili, eseguiti "in un momento in cui [...]" risultasse "un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società" tale da rendere "ragionevole un conferimento". 4.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma, 24/09/2025 Il consi 'ere esténsore