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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 28162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28162 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE PE AL Sent. n. sez. 1827/2025 CC - 23/05/2025 - Relatore - PA AN ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso il decreto del 28/01/2025 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione del Consigliere Eva Toscani;
1. Con provvedimento in data 28 gennaio 2025 il Tribunale di Roma ha dichiarato «non luogo a provvedere, perché inammissibile» l'istanza, formulata da BA FO Vasile, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nel procedimento n. 44718/2004 R.g.n.r. ovvero, in subordine, l'istanza di restituzione nei termini per impugnare, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28162 Anno 2025 Presidente: AL PE Relatore: NI EVA Data Udienza: 23/05/2025 L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'udienza in camera di consiglio – fissata ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori – si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. 2 Il Consigliere estensore EVA NI 3
1. Con provvedimento in data 28 gennaio 2025 il Tribunale di Roma ha dichiarato «non luogo a provvedere, perché inammissibile» l'istanza, formulata da BA FO Vasile, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nel procedimento n. 44718/2004 R.g.n.r. ovvero, in subordine, l'istanza di restituzione nei termini per impugnare, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28162 Anno 2025 Presidente: AL PE Relatore: NI EVA Data Udienza: 23/05/2025 L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'udienza in camera di consiglio – fissata ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori – si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. 2 Il Consigliere estensore EVA NI 3