Articolo 2 della Legge 12 agosto 1948, n. 1179
Articolo 1
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12 ottobre 1948
Art. 2.
L'importo dell'indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299 , e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 luglio 1948 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

Entrata in vigore il 12 ottobre 1948