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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15887/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019551037000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21740/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso la cartella di pagmento relativa alla tassa auto dovuta per l'anno 2020, eccependone l'illegittimità per l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituivano sia la Regione Campania che l'ADER, rappresentando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento per compiuta giacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti non è dato evincere il perfezionamento della procedura di notificazione, non risultando la cartolina della raccomandata adeguatamente compilata in modo da consentire di verificarne la ritualità.
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AIROMA DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15887/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250019551037000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21740/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistita e difesa come in atti, ricorreva avverso la cartella di pagmento relativa alla tassa auto dovuta per l'anno 2020, eccependone l'illegittimità per l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituivano sia la Regione Campania che l'ADER, rappresentando l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento per compiuta giacenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti non è dato evincere il perfezionamento della procedura di notificazione, non risultando la cartolina della raccomandata adeguatamente compilata in modo da consentire di verificarne la ritualità.
La natura delle questioni e la condotta delle parti inducono a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.