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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/12/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 4941/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/08/2025 e presentato dai coniugi
, con l'avv. GATTO LUISA , e Parte_1
, con l'avv. FERRI PAOLO Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 05/01/1997 a FQ BE AL (Marocco), atto trascritto nei pubblici registri italiani.
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
12/12/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 11/12/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4941/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 05/01/1997
da (C.F. ), n. a Douar Ouled Ayad Parte_1 C.F._1
(Marocco) il 01/01/1966, e (C.F. ), n. Parte_2 C.F._2
a FQ BE AL (Marocco) il 25/01/1976, e trascritto al n. 4,
Parte II, Serie C, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CIMADOLMO (TV)alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“a) assegnazione della casa familiare sita in San Polo di Piave (TV),
via Mioni n. 26 alla signora Parte_2
b) a decorrere dal mese di agosto 2025 il signor contribuirà Pt_1
al mantenimento delle figlie e corrispondendo entro il Per_1 Per_2
20 di ogni mese, mediante bonifico bancario alla signora un Pt_2
assegno di mantenimento di complessivi € 500,00 (€ 250,00 per figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
c) le spese straordinarie per le figlie saranno ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Treviso. Inoltre, i ricorrenti convengono che per l'individuazione delle spese straordinarie da concordare tra genitori, il padre venga coinvolto,
anche da parte delle figlie maggiorenni, sui loro progetti ed esigenze e che ogni tre mesi il genitore che ha anticipato le spese straordinarie comunicherà all'altro gli importi da rimborsare,
unitamente alla pezza giustificativa, anche via messaggio telefonico tra genitori. Il rimborso delle spese sarà effettuato entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della ricevuta/fattura;
d) le spese straordinarie verranno detratte fiscalmente nella misura del 50% da ciascun genitore;
e) le parti convengono che l'SE NI per le figlie spetterà
per intero alla signora . Il signor si rende fin d'ora Pt_2 Pt_1
disponibile ad adempiere alle formalità burocratiche che si renderanno necessarie per attuare detta attribuzione;
f) l'obbligo di mantenimento, posto dalla sentenza di separazione,
a carico del padre a favore del figlio verrà cessato a Per_3
decorrere dal 1° agosto 2025, avendo constatato i genitori che il figlio è economicamente autonomo;
g) il pagamento della rata del mutuo ipotecario di € 420,00 mensili,
di cui le parti sono gravate al 50% per l'acquisto della casa famigliare, a decorrere dal 15 agosto 2025, non verrà più sostenuto e pagato al 100% dal signor , ma le parti concordano che vi Pt_1
provvederanno nella misura del 50% ciascuno, corrispondendo il proprio 50% alla Banca Mutuataria, ovvero € 210,00 mensili cadauno;
h) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di aver già risolto in separata sede ogni altra loro questione di ordine patrimoniale, fatta eccezione per un credito a favore della signora a titolo di arretrati per € Parte_2
1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli stabilito in fase presidenziale della separazione, che le parti convengono ora di definire come segue, al fine di porre fine ad ogni questione economica tra loro:
-) il signor corrisponderà, a mezzo bonifico bancario, alla Pt_1
signora un acconto di € 500,00 al momento della sottoscrizione Pt_2
del presente ricorso e il saldo di € 500,00 il giorno in cui verrà
celebrata l'udienza cartolare avanti codesto Tribunale;
-) la signora accetta. Pt_2
Con l'esatto adempimento del punto precedente, i ricorrenti dichiarano che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai crediti e/o debiti per il mantenimento dei figli, spese straordinarie comprese, dichiarandosi reciprocamente, fin d'ora,
pienamente soddisfatti;
le parti dichiarano di nulla altro avere comunque più a pretendere l'una dall'altra, avendo definito ogni questione tra di loro patrimoniale;
”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CIMADOLMO (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Susanna Menegazzi