Trib. Treviso, sentenza 19/12/2025, n. 1341
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione per il periodo previsto dalla legge

    La separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione.

  • Accolto
    Impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale

    Appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.

  • Accolto
    Condizioni concordate non illegittime

    Le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità.

  • Accolto
    Assegnazione casa familiare

    Le parti concordano l'assegnazione della casa familiare sita in San Polo di Piave (TV), via Mioni n. 26 alla signora Parte_2.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento delle figlie

    A decorrere dal mese di agosto 2025 il signor Pt_1 contribuirà al mantenimento delle figlie corrispondendo entro il 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario alla signora Pt_2 un assegno di mantenimento di complessivi € 500,00 (€ 250,00 per figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.

  • Accolto
    Spese straordinarie per le figlie

    Le spese straordinarie per le figlie saranno ripartite al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Treviso. I genitori concordano che per l'individuazione delle spese straordinarie da concordare tra genitori, il padre venga coinvolto, anche da parte delle figlie maggiorenni, sui loro progetti ed esigenze e che ogni tre mesi il genitore che ha anticipato le spese straordinarie comunicherà all'altro gli importi da rimborsare, unitamente alla pezza giustificativa, anche via messaggio telefonico tra genitori. Il rimborso delle spese sarà effettuato entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della ricevuta/fattura.

  • Accolto
    Detrazione fiscale spese straordinarie

    Le spese straordinarie verranno detratte fiscalmente nella misura del 50% da ciascun genitore.

  • Accolto
    Assegno per il nucleo familiare

    L'assegno per il nucleo familiare per le figlie spetterà per intero alla signora Parte_2. Il signor Pt_1 si rende fin d'ora disponibile ad adempiere alle formalità burocratiche che si renderanno necessarie per attuare detta attribuzione.

  • Accolto
    Cessazione obbligo mantenimento figlio maggiorenne autonomo

    L'obbligo di mantenimento, posto dalla sentenza di separazione, a carico del padre a favore del figlio verrà cessato a decorrere dal 1° agosto 2025, avendo constatato i genitori che il figlio è economicamente autonomo.

  • Accolto
    Pagamento rata mutuo

    Il pagamento della rata del mutuo ipotecario di € 420,00 mensili, di cui le parti sono gravate al 50% per l'acquisto della casa famigliare, a decorrere dal 15 agosto 2025, non verrà più sostenuto e pagato al 100% dal signor Pt_1, ma le parti concordano che vi provvederanno nella misura del 50% ciascuno, corrispondendo il proprio 50% alla Banca Mutuataria, ovvero € 210,00 mensili cadauno.

  • Accolto
    Definizione arretrati assegno di mantenimento figli

    I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di aver già risolto in separata sede ogni altra loro questione di ordine patrimoniale, fatta eccezione per un credito a favore della signora Parte_2 a titolo di arretrati per € 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento dei figli stabilito in fase presidenziale della separazione, che le parti convengono ora di definire come segue, al fine di porre fine ad ogni questione economica tra loro: il signor Pt_1 corrisponderà, a mezzo bonifico bancario, alla signora Parte_2 un acconto di € 500,00 al momento della sottoscrizione del presente ricorso e il saldo di € 500,00 il giorno in cui verrà celebrata l'udienza cartolare avanti codesto Tribunale; la signora Parte_2 accetta.

  • Accolto
    Definizione di ogni altra questione patrimoniale

    Con l'esatto adempimento del punto precedente, i ricorrenti dichiarano che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai crediti e/o debiti per il mantenimento dei figli, spese straordinarie comprese, dichiarandosi reciprocamente, fin d'ora, pienamente soddisfatti; le parti dichiarano di nulla altro avere comunque più a pretendere l'una dall'altra, avendo definito ogni questione tra di loro patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Treviso, sentenza 19/12/2025, n. 1341
    Giurisdizione : Trib. Treviso
    Numero : 1341
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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