Art. 2.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennita' mensile per servizio di istituto e della indennita' mensile di servizio penitenziario sono aumentate dello stesso importo di L. 25.000.
A decorrere dal 1 marzo 1977 le quote pensionabili dell'indennita' mensile per servizio di istituto e della indennita' mensile di servizio penitenziario sono aumentate dello stesso importo di L. 25.000.