CASS
Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2024, n. 16700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16700 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA APR. 2924 sul ricorso proposto da LA NF nato il [...] in [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
IL avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte di appello di Firenze i visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Raffaele Piccirillo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alle violazioni prescritte alla data della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Nofri Martino che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 29 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del tribunale di Arezzo del 21.10.2021, con cui LA NF era stato condannato in relazione ai reati ex art. 73 comma V del DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza LA NF, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di Oggi, • uli impugnazione. 16, Penale Sent. Sez. 3 Num. 16700 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 13/02/2024 3. Deduce il vizio di violazione di legge per la mancata declaratoria di intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi b), c) e d) già al momento della pubblicazione della sentenza impugnata emergendo plurimi reati avvinti dalla continuazione, per ciascuno dei quali deve essere verificata la intervenuta prescrizione diversamente da quanto fatto dalla Corte di appello. 4. Il ricorso è fondato, atteso che la intervenuta riqualificazione dei reati, contestati nei vari capi come avvinti dalla continuazione, con espresso richiamo peraltro all'art. 81 cpv. cod. pen., non ne altera la struttura quali fattispecie distinte e nel contempo avvinte dal medesimo disegno criminoso. Né vale obiettare, come riportato in sentenza, la circostanza per cui il calcolo del trattamento sanzionatorio finale sarebbe stato operato considerando la continuazione tra singoli unici reati, identificati come tali per ciascun capo, trattandosi di scelta che, seppur erronea ma non impugnata, non vale ad alterare la struttura del ritenuto reato continuato di cui a ciascun capo, laddove, del resto, nella stessa sentenza è riportato che è ritenuto sussistente il vincolo della continuazione "tra le ipotesi di reato per cui è condanna", che sono inequivocabilmente, alla luce della complessiva sentenza, tutte le plurime cessioni riportate in ciascun capo. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, anche con riguardo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in ordine ai capi b), c), d), e), f) limitatamente ai fatti commessi sino alla data del 13 agosto 2016. Con dichiarazione di irrevocabilità della sentenza impugnata, ex art. 624 cod. proc. pen., limitatamente agli altri reati non prescritti alla predetta data.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LA NF limitatamente ai capi b), c), d), e), f) limitatamente ai fatti commessi sino alla data del 13 agosto 2016 perchè i reati sono estinti per prescrizione e rinvia per nuova determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso, il 13.02.2024.
IL avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte di appello di Firenze i visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Raffaele Piccirillo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alle violazioni prescritte alla data della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to Nofri Martino che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 29 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del tribunale di Arezzo del 21.10.2021, con cui LA NF era stato condannato in relazione ai reati ex art. 73 comma V del DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza LA NF, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di Oggi, • uli impugnazione. 16, Penale Sent. Sez. 3 Num. 16700 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 13/02/2024 3. Deduce il vizio di violazione di legge per la mancata declaratoria di intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi b), c) e d) già al momento della pubblicazione della sentenza impugnata emergendo plurimi reati avvinti dalla continuazione, per ciascuno dei quali deve essere verificata la intervenuta prescrizione diversamente da quanto fatto dalla Corte di appello. 4. Il ricorso è fondato, atteso che la intervenuta riqualificazione dei reati, contestati nei vari capi come avvinti dalla continuazione, con espresso richiamo peraltro all'art. 81 cpv. cod. pen., non ne altera la struttura quali fattispecie distinte e nel contempo avvinte dal medesimo disegno criminoso. Né vale obiettare, come riportato in sentenza, la circostanza per cui il calcolo del trattamento sanzionatorio finale sarebbe stato operato considerando la continuazione tra singoli unici reati, identificati come tali per ciascun capo, trattandosi di scelta che, seppur erronea ma non impugnata, non vale ad alterare la struttura del ritenuto reato continuato di cui a ciascun capo, laddove, del resto, nella stessa sentenza è riportato che è ritenuto sussistente il vincolo della continuazione "tra le ipotesi di reato per cui è condanna", che sono inequivocabilmente, alla luce della complessiva sentenza, tutte le plurime cessioni riportate in ciascun capo. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, anche con riguardo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in ordine ai capi b), c), d), e), f) limitatamente ai fatti commessi sino alla data del 13 agosto 2016. Con dichiarazione di irrevocabilità della sentenza impugnata, ex art. 624 cod. proc. pen., limitatamente agli altri reati non prescritti alla predetta data.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LA NF limitatamente ai capi b), c), d), e), f) limitatamente ai fatti commessi sino alla data del 13 agosto 2016 perchè i reati sono estinti per prescrizione e rinvia per nuova determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso, il 13.02.2024.