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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 4966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4966 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/5550
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 5550/2024 promossa da:
, nato il [...], a [...], distretto di IO CU (Prov. di Cordoba - Parte_1
Argentina),rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Cosimo Damiano
Libonati, C. F. : ; UL IA, C.F. : , entrambi del C.F._1 C.F._2
Foro di Cosenza, presso il cui studio, sito a Cosenza alla via Monte Santo n. 22, elegge domicilio;
p.e.c.: - come da procura in atti Email_1 Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“I. Accertare, riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis del Sig. , Parte_1 nato a [...], distretto di IO CU (Prov. di Cordoba – Argentina) il 26/10/1994, poiché discendente di , nato a [...] in data [...], Persona_1 emigrato in Argentina, senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino Argentino e, per l'effetto II. Ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere all'iscrizione, trascrizione ed annotazione di legge, nei registri dello stato civile, della
pagina 1 di 6 cittadinanza dell'odierno ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III. Con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in fVOre dei Procuratori antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1
ZO (CN) il 07/02/1871, emigrato in Argentina dove è deceduto il 21.09.1941(cfr. doc. in atti n. 1), il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione -
Camera Nazionale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori ai sedici anni,
e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, NON RISULTA, alla data di ci sotto il signore
, Per_1 Parte_2 nato il 07/02/1871, in Italia - CUNEO - . Deceduto.” (cfr. doc. in atti Persona_2
n.02).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_2 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 21/05/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/10/2025 -sostituita dalle note scritte- il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede
pagina 2 di 6 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, il ricorrente deduceva che:
L'VO , in data 16/08/1900 a Maria Juana, dipartimento di Castellanos Persona_1
(Prov. di Santa Fe - Argentina), contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_3
Dall'unione coniugale nasceva, ad Elena, dipartimento di IO CU (Prov. Cordoba- Argentina) il
14/04/1926, (cfr. doc. in atti n. 4). ( il certificato di nascita di Parte_3 Parte_3 nella traduzione in italiano riporta la data del 14.04.1914, mentre nella versione in lingua originale viene indicata come data di nascita il 14.04.1926 (cfr. doc. in atti n. 4), quest'ultima trova conferma nel certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n.5).
In data 09/09/1950, a Berrotaran, distretto di IO CU (Prov. di Cordoba - Argentina), Parte_3
si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5). Dall'unione
[...] Parte_4 coniugale nasceva a Berrotaran, distretto di IO CU (Prov. di Cordoba - Argentina), il 31/10/1972,
(cfr. doc. in atti n. 6). Persona_4
In data 06/05/1994, a Berrotaran, distretto di IO CU (Prov. di Cordoba – Argentina),
[...]
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7). Dall'unione Persona_4 Persona_5 coniugale nasceva il 26/10/1994 a Berrotaran, distretto di IO CU (Prov. di Cordoba - Argentina)
(cfr. doc. in atti n. 8), odierno ricorrente. Parte_1
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. pagina 3 di 6 Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'VO italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad pagina 4 di 6 agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa fVOrevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, ebbene precisare che il ricorrente, diretto discendente dell'VO italiano, nel proprio atto introduttivo specificava di aver tentato più̀ volte di adire il Consolato Generale italiano a Cordoba, in
Argentina, al fine di presentare la propria istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Tuttavia, i suoi numerosi tentativi restavano vani.
Sul punto, il ricorrente ha fornito prova di avere tentato di prenotarsi tramite gli screenshot dei tentativi di prenotazione degli appuntamenti sulla piattaforma telematica, denominata prenot@ami (cfr. doc. in atti n.9).Pertanto in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della Parte_5 domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi, di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale Persona_1 si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 01). In quanto italiano, dunque,
[...]
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio (cfr. doc. in Persona_1 Parte_3 atti n. 4), il quale contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5) e Parte_4 dall'unione coniugale nasceva il 31/10/1972, a Berrotaran, distretto di IO CU (Prov. di Cordoba -
Argentina), (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_4
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di VO nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, pagina 5 di 6 secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e Parte_1 disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lVOro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato a [...], distretto di IO Parte_1
CU (Prov. di Cordoba - Argentina) il 26/10/1994, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 23 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 5550/2024 promossa da:
, nato il [...], a [...], distretto di IO CU (Prov. di Cordoba - Parte_1
Argentina),rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Cosimo Damiano
Libonati, C. F. : ; UL IA, C.F. : , entrambi del C.F._1 C.F._2
Foro di Cosenza, presso il cui studio, sito a Cosenza alla via Monte Santo n. 22, elegge domicilio;
p.e.c.: - come da procura in atti Email_1 Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“I. Accertare, riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis del Sig. , Parte_1 nato a [...], distretto di IO CU (Prov. di Cordoba – Argentina) il 26/10/1994, poiché discendente di , nato a [...] in data [...], Persona_1 emigrato in Argentina, senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino Argentino e, per l'effetto II. Ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere all'iscrizione, trascrizione ed annotazione di legge, nei registri dello stato civile, della
pagina 1 di 6 cittadinanza dell'odierno ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III. Con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in fVOre dei Procuratori antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_1
ZO (CN) il 07/02/1871, emigrato in Argentina dove è deceduto il 21.09.1941(cfr. doc. in atti n. 1), il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione -
Camera Nazionale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori ai sedici anni,
e gli argentini naturalizzati a partire dai diciotto anni, NON RISULTA, alla data di ci sotto il signore
, Per_1 Parte_2 nato il 07/02/1871, in Italia - CUNEO - . Deceduto.” (cfr. doc. in atti Persona_2
n.02).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_2 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 21/05/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/10/2025 -sostituita dalle note scritte- il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede
pagina 2 di 6 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'VO cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, il ricorrente deduceva che:
L'VO , in data 16/08/1900 a Maria Juana, dipartimento di Castellanos Persona_1
(Prov. di Santa Fe - Argentina), contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_3
Dall'unione coniugale nasceva, ad Elena, dipartimento di IO CU (Prov. Cordoba- Argentina) il
14/04/1926, (cfr. doc. in atti n. 4). ( il certificato di nascita di Parte_3 Parte_3 nella traduzione in italiano riporta la data del 14.04.1914, mentre nella versione in lingua originale viene indicata come data di nascita il 14.04.1926 (cfr. doc. in atti n. 4), quest'ultima trova conferma nel certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n.5).
In data 09/09/1950, a Berrotaran, distretto di IO CU (Prov. di Cordoba - Argentina), Parte_3
si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5). Dall'unione
[...] Parte_4 coniugale nasceva a Berrotaran, distretto di IO CU (Prov. di Cordoba - Argentina), il 31/10/1972,
(cfr. doc. in atti n. 6). Persona_4
In data 06/05/1994, a Berrotaran, distretto di IO CU (Prov. di Cordoba – Argentina),
[...]
contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7). Dall'unione Persona_4 Persona_5 coniugale nasceva il 26/10/1994 a Berrotaran, distretto di IO CU (Prov. di Cordoba - Argentina)
(cfr. doc. in atti n. 8), odierno ricorrente. Parte_1
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. pagina 3 di 6 Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'VO italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad pagina 4 di 6 agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa fVOrevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, ebbene precisare che il ricorrente, diretto discendente dell'VO italiano, nel proprio atto introduttivo specificava di aver tentato più̀ volte di adire il Consolato Generale italiano a Cordoba, in
Argentina, al fine di presentare la propria istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Tuttavia, i suoi numerosi tentativi restavano vani.
Sul punto, il ricorrente ha fornito prova di avere tentato di prenotarsi tramite gli screenshot dei tentativi di prenotazione degli appuntamenti sulla piattaforma telematica, denominata prenot@ami (cfr. doc. in atti n.9).Pertanto in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della Parte_5 domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi, di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale Persona_1 si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 01). In quanto italiano, dunque,
[...]
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio (cfr. doc. in Persona_1 Parte_3 atti n. 4), il quale contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 5) e Parte_4 dall'unione coniugale nasceva il 31/10/1972, a Berrotaran, distretto di IO CU (Prov. di Cordoba -
Argentina), (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_4
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di VO nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero
e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, pagina 5 di 6 secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e Parte_1 disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lVOro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato a [...], distretto di IO Parte_1
CU (Prov. di Cordoba - Argentina) il 26/10/1994, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 23 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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