Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1969, n. 976
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 dicembre 1969
Art. 3.
All'onere di lire 4.000.000.000, relativo al contributo straordinario di cui al primo comma dell'articolo 1, si provvede, per lire 2.000.000.000, a carico del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e per lire 2.000.000.000, mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1969.
All'onere di lire 2.000.000.000 derivante dall'aumento del contributo per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 del citato stato di previsione per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1969