Art. 48.
Le regioni istituiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quadro della loro organizzazione amministrativa, appositi servizi di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 161, del 17 aprile 1972, e all'articolo 50 della presente legge.
Nel quadro delle disposizioni da emanare con leggi regionali possono essere previste anche sezioni specializzate di informazione socio-economica nell'ambito dei servizi esistenti o da affidarsi ad enti ed istituti operanti nel settore agricolo.
Le regioni istituiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quadro della loro organizzazione amministrativa, appositi servizi di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 161, del 17 aprile 1972, e all'articolo 50 della presente legge.
Nel quadro delle disposizioni da emanare con leggi regionali possono essere previste anche sezioni specializzate di informazione socio-economica nell'ambito dei servizi esistenti o da affidarsi ad enti ed istituti operanti nel settore agricolo.