CASS
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 38675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38675 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IZ NI, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 29/04/2025 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE TA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato Vincenzo Nobile, difensore di fiducia di NI IZ, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 16 aprile 2025 ha applicato a NI IZ la misura della custodia in carcere in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, (capi 84 e 172), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 175) per le detenzioni illecite di cocaina e la partecipazione, come capo e promotore, alla associazione per delinquere descritte nelle imputazioni provvisorie. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38675 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 24/09/2025 2 2. Nel ricorso presentato dal difensore di IZ si chiede l’annullamento della ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, per avere omesso di indicare gli elementi di fatto da cui desumere i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente all’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti descritta nel capo 175 ─ che si assume da lui diretta anche mantenendo i rapporti con la criminalità organizzata calabrese ai fini delle forniture e conducendo le trattative per l’acquisto della droga in Colombia ─ e circa la connessione fra le condotte oggetto dei capi 84 e 172 con i fini della associazione criminale. In particolare, si osserva che non è dimostrata la identificabilità del ricorrente con il soggetto denominato «lo zio» nelle chat dai contenuti delle quali sono stati tratti i dati indiziari. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’attribuire al ricorrente il ruolo di capo e promotore della associazione, erroneamente qualificando in tal senso la gestione della raffineria della droga e i rapporti personali con NA DI attribuite a IZ. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’addebitare al ricorrente la cessione di 10 chilogrammi di cocaina oggetto delle capo 84 solo perché egli fu presente nel luogo in cui questa avvenne, quando la cessione era già stata conclusa tra NA DI e il corriere PI Muccini. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’attribuire al ricorrente il concorso nella raffinazione di cocaina descritta nel capo 172 solo perché egli si recò nel luogo in cui questa avveniva senza che sia provato che vi abbia svolto un’attività o che fosse consapevole di quanto accadeva. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari, peraltro trascurando che le condotte oggetto dei capi 84 e 172 si sarebbero concentrate nell’arco di soli quattro mesi (dicembre 2022-aprile 2023). Inoltre, si osserva che il Tribunale per il riesame non ha adeguatamente motivato circa la inidoneità di misure cautelari meno restrittive della custodia in carcere, anche tenendo conto delle condizioni di salute di IZ. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per linearità espositiva conviene trattare i primi tre motivi di ricorso vagliando le questioni nello stesso ordine in cui sono state trattate nella ordinanza impugnata. 1.1. Per quanto riguarda il capo 82, nell’ordinanza è analiticamente descritto il ruolo di corriere della droga svolto da PI MU ─ desunto dai contenuti delle conversazioni intercettate e dalla osservazione dei suoi sposamenti ─ e le modalità del suo incontro, avvenuto il 6/12/2022, con NA DI (davanti alla abitazione dello stesso, adibita a raffineria della droga) per la consegna (non conclusa, per il timore di un intervento della Polizia) di 10 panetti di cocaina di un chilogrammo ciascuno (p. 15-17): all’incontro fu presente IZ che si incaricò di verificare se l’autovettura che gli altri indagati avevano notato transitare appartenesse alla Forze dell’Ordine (p. 17). Il Tribunale ha anche precisato che il giorno precedente IZ aveva intimato a MU di recarsi in Calabria per caricare della droga fornendogli l’indirizzo della destinazione e che la mattina del giorno della consegna in una chat ─ in cui fu menzionato come «lo zio» ─ informò il coindagato NI LI che gli avrebbe indicato il corriere da incontrare personalmente. 4 Per quanto riguarda il capo 172, il Tribunale ha rimarcato che: nelle conversazioni captate DI si qualificò al complice colombiano che ospitò nella sua abitazione, come «un amico di NI IZ… di San Luca» preannunziando che IZ il giorno successivo gli avrebbe procurato quanto necessario per l’attività di raffinazione della droga specificamente descritta nelle successive conversazioni;
il 22 aprile sopraggiunse IZ che verificò il funzionamento del laboratorio e pianificò le attività successive alla partenza del complice colombiano;
il 24 aprile DI, ragionando ad alta voce, disse che doveva chiedere a NI (IZ) 1000 euro necessari per acquisti e un’ora dopo sopraggiunse IZ, che rimase dentro l’abitazione adibita a raffineria da solo per quattro ore, per essere poi prelevato da DI (che, in auto, ragionando ad alta voce, disse che IZ gli avrebbe rimborsato 270 euro di luce) e vi fu successivamente ricondotto. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno (IZ era stato riaccompagnato a casa da DI) la Polizia giudiziaria intervenne. Arrestando NA DI e il colombiano RG DR AO DO e sequestrato 34 chilogrammi di cocaina, 11 di sostanza da taglio, acetone e strumentazione per raffinare la droga (p. 11-14). Inoltre, il Tribunale ha aggiunto che dalle chat intercettate emerge che già nel gennaio del 2023 NI LI e NI IZ (figlio di NI) stavano trattando un rifornimento di 600 chilogrammi di cocaina che avrebbe dovuto essere lavorata tramite un chimico procurato dalla «zio NI». Pertanto, il Tribunale ha attribuito al ricorrente il ruolo di attivo organizzatore e partecipe dell’incontro oggetto del capo 82 e di organizzatore della attività di raffinazione oggetto del capo 172, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, evidenziando specifiche circostanze con le quali il ricorso non si confronta, sicché il secondo motivo di ricorso, relativo al reato descritto nel capo 82, e il terzo motivo di ricorso, relativo al capo 172, risultano manifestamente infondati. 1.2. Per quanto riguarda il capo 175, oggetto del primo motivo di ricorso, il Tribunale ─ dopo avere sottolineato i numerosi precedenti penali, anche specifici, del ricorrente e la sua parentela come soggetti intranei alla ‘ndrangheta (p. 8)) ─ ha evidenziato che proprio il monitoraggio dei suoi sposamenti abituali fra la Calabria, Roma e il Belgio, ha consentito di scoprire un laboratorio clandestino, assiduamente frequentato da IZ per la lavorazione della droga. Ha analiticamente descritto i modi in cui la cocaina veniva poi distribuita dall’associazione (della quale nel ricorso non è contestata la sussistenza) in tutta Italia e indicato le persone coinvolte in tale attività. 5 Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale ha desunto il ruolo direttivo di IZ dalle circostanze sopra richiamate: i reiterati contatti con i coindagati e le connotazioni direttive delle comunicazioni loro rivolte;
il suo ruolo nelle trattative per l’acquisto della droga in Colombia, la reiterata presenza nella raffineria installata nelle abitazione di DI non irragionevolmente spiegabile in termini di controllo sull’andamento delle attività; le erogazioni di somme da parte di IZ attese da DI;
la certa identificazione con «lo zio», poiché come tale indicato come colui che doveva incontrare il corriere MU poco prima che l’incontro tra lui e il secondo effettivamente si verificasse (p.27-31). Pertanto, anche il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale non si è limitato a richiamare la presunzione in materia cautelare connessa al reato ex art. 74 d.P.R. cit., ma ha anche evidenziato l’inserimento di IZ in ambienti criminali ’ndranghetisti (anche con partecipazione a riunioni), i numerosi, gravi e anche specifici precedenti penali, l’ampiezza del traffico di droga da parte dell’associazione (p. 31-33). Inoltre, ha specificamente considerato che neanche gli arresti domiciliari con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo salvaguarderebbe le esigenze cautelari perché potrebbe segnalare soltanto un’eventuale fuga ma non ostacolare contatti per il compimento di reati. Correttamente ha valutato del tutto generica l’allegazione di esigenze di salute del ricorrente, del resto neanche specificate nel ricorso in esame. 5. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 6 GE TA Ercole PR
udita la relazione svolta dal Consigliere GE TA;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato Vincenzo Nobile, difensore di fiducia di NI IZ, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 16 aprile 2025 ha applicato a NI IZ la misura della custodia in carcere in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, e 80, comma 2, (capi 84 e 172), 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 175) per le detenzioni illecite di cocaina e la partecipazione, come capo e promotore, alla associazione per delinquere descritte nelle imputazioni provvisorie. Penale Sent. Sez. 6 Num. 38675 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 24/09/2025 2 2. Nel ricorso presentato dal difensore di IZ si chiede l’annullamento della ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione, per avere omesso di indicare gli elementi di fatto da cui desumere i gravi indizi di colpevolezza della partecipazione del ricorrente all’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti descritta nel capo 175 ─ che si assume da lui diretta anche mantenendo i rapporti con la criminalità organizzata calabrese ai fini delle forniture e conducendo le trattative per l’acquisto della droga in Colombia ─ e circa la connessione fra le condotte oggetto dei capi 84 e 172 con i fini della associazione criminale. In particolare, si osserva che non è dimostrata la identificabilità del ricorrente con il soggetto denominato «lo zio» nelle chat dai contenuti delle quali sono stati tratti i dati indiziari. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’attribuire al ricorrente il ruolo di capo e promotore della associazione, erroneamente qualificando in tal senso la gestione della raffineria della droga e i rapporti personali con NA DI attribuite a IZ. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’addebitare al ricorrente la cessione di 10 chilogrammi di cocaina oggetto delle capo 84 solo perché egli fu presente nel luogo in cui questa avvenne, quando la cessione era già stata conclusa tra NA DI e il corriere PI Muccini. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell’attribuire al ricorrente il concorso nella raffinazione di cocaina descritta nel capo 172 solo perché egli si recò nel luogo in cui questa avveniva senza che sia provato che vi abbia svolto un’attività o che fosse consapevole di quanto accadeva. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la concretezza e l’attualità delle esigenze cautelari, peraltro trascurando che le condotte oggetto dei capi 84 e 172 si sarebbero concentrate nell’arco di soli quattro mesi (dicembre 2022-aprile 2023). Inoltre, si osserva che il Tribunale per il riesame non ha adeguatamente motivato circa la inidoneità di misure cautelari meno restrittive della custodia in carcere, anche tenendo conto delle condizioni di salute di IZ. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per linearità espositiva conviene trattare i primi tre motivi di ricorso vagliando le questioni nello stesso ordine in cui sono state trattate nella ordinanza impugnata. 1.1. Per quanto riguarda il capo 82, nell’ordinanza è analiticamente descritto il ruolo di corriere della droga svolto da PI MU ─ desunto dai contenuti delle conversazioni intercettate e dalla osservazione dei suoi sposamenti ─ e le modalità del suo incontro, avvenuto il 6/12/2022, con NA DI (davanti alla abitazione dello stesso, adibita a raffineria della droga) per la consegna (non conclusa, per il timore di un intervento della Polizia) di 10 panetti di cocaina di un chilogrammo ciascuno (p. 15-17): all’incontro fu presente IZ che si incaricò di verificare se l’autovettura che gli altri indagati avevano notato transitare appartenesse alla Forze dell’Ordine (p. 17). Il Tribunale ha anche precisato che il giorno precedente IZ aveva intimato a MU di recarsi in Calabria per caricare della droga fornendogli l’indirizzo della destinazione e che la mattina del giorno della consegna in una chat ─ in cui fu menzionato come «lo zio» ─ informò il coindagato NI LI che gli avrebbe indicato il corriere da incontrare personalmente. 4 Per quanto riguarda il capo 172, il Tribunale ha rimarcato che: nelle conversazioni captate DI si qualificò al complice colombiano che ospitò nella sua abitazione, come «un amico di NI IZ… di San Luca» preannunziando che IZ il giorno successivo gli avrebbe procurato quanto necessario per l’attività di raffinazione della droga specificamente descritta nelle successive conversazioni;
il 22 aprile sopraggiunse IZ che verificò il funzionamento del laboratorio e pianificò le attività successive alla partenza del complice colombiano;
il 24 aprile DI, ragionando ad alta voce, disse che doveva chiedere a NI (IZ) 1000 euro necessari per acquisti e un’ora dopo sopraggiunse IZ, che rimase dentro l’abitazione adibita a raffineria da solo per quattro ore, per essere poi prelevato da DI (che, in auto, ragionando ad alta voce, disse che IZ gli avrebbe rimborsato 270 euro di luce) e vi fu successivamente ricondotto. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno (IZ era stato riaccompagnato a casa da DI) la Polizia giudiziaria intervenne. Arrestando NA DI e il colombiano RG DR AO DO e sequestrato 34 chilogrammi di cocaina, 11 di sostanza da taglio, acetone e strumentazione per raffinare la droga (p. 11-14). Inoltre, il Tribunale ha aggiunto che dalle chat intercettate emerge che già nel gennaio del 2023 NI LI e NI IZ (figlio di NI) stavano trattando un rifornimento di 600 chilogrammi di cocaina che avrebbe dovuto essere lavorata tramite un chimico procurato dalla «zio NI». Pertanto, il Tribunale ha attribuito al ricorrente il ruolo di attivo organizzatore e partecipe dell’incontro oggetto del capo 82 e di organizzatore della attività di raffinazione oggetto del capo 172, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, evidenziando specifiche circostanze con le quali il ricorso non si confronta, sicché il secondo motivo di ricorso, relativo al reato descritto nel capo 82, e il terzo motivo di ricorso, relativo al capo 172, risultano manifestamente infondati. 1.2. Per quanto riguarda il capo 175, oggetto del primo motivo di ricorso, il Tribunale ─ dopo avere sottolineato i numerosi precedenti penali, anche specifici, del ricorrente e la sua parentela come soggetti intranei alla ‘ndrangheta (p. 8)) ─ ha evidenziato che proprio il monitoraggio dei suoi sposamenti abituali fra la Calabria, Roma e il Belgio, ha consentito di scoprire un laboratorio clandestino, assiduamente frequentato da IZ per la lavorazione della droga. Ha analiticamente descritto i modi in cui la cocaina veniva poi distribuita dall’associazione (della quale nel ricorso non è contestata la sussistenza) in tutta Italia e indicato le persone coinvolte in tale attività. 5 Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale ha desunto il ruolo direttivo di IZ dalle circostanze sopra richiamate: i reiterati contatti con i coindagati e le connotazioni direttive delle comunicazioni loro rivolte;
il suo ruolo nelle trattative per l’acquisto della droga in Colombia, la reiterata presenza nella raffineria installata nelle abitazione di DI non irragionevolmente spiegabile in termini di controllo sull’andamento delle attività; le erogazioni di somme da parte di IZ attese da DI;
la certa identificazione con «lo zio», poiché come tale indicato come colui che doveva incontrare il corriere MU poco prima che l’incontro tra lui e il secondo effettivamente si verificasse (p.27-31). Pertanto, anche il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale non si è limitato a richiamare la presunzione in materia cautelare connessa al reato ex art. 74 d.P.R. cit., ma ha anche evidenziato l’inserimento di IZ in ambienti criminali ’ndranghetisti (anche con partecipazione a riunioni), i numerosi, gravi e anche specifici precedenti penali, l’ampiezza del traffico di droga da parte dell’associazione (p. 31-33). Inoltre, ha specificamente considerato che neanche gli arresti domiciliari con l’applicazione di un dispositivo elettronico di controllo salvaguarderebbe le esigenze cautelari perché potrebbe segnalare soltanto un’eventuale fuga ma non ostacolare contatti per il compimento di reati. Correttamente ha valutato del tutto generica l’allegazione di esigenze di salute del ricorrente, del resto neanche specificate nel ricorso in esame. 5. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 6 GE TA Ercole PR