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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g. n. 3366/2024
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Carmelina Mascolo ed elettivamente domiciliata in
Casamarciano (NA) alla Via S. Pertini n. 3, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Eleonora Crialesi ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Reggio Emilia alla via Cisalpina n. 36, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui al verbale di udienza del 05.02.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore , nata a [...] il [...] dalla relazione intervenuta tra Persona_1
i soggetti indicati in epigrafe.
All'udienza del 05.02.2025 le parti presenti personalmente dichiaravano di essere addivenute ad un accordo;
il Giudice, data lettura alle parti del suddetto accordo, riservava la causa al collegio per la decisione.
Gli accordi prevedono:
a) affido condiviso della minore con collocazione della stessa presso Persona_1
la madre;
b) consenso immediato del sig. al cambio di residenza della minore presso il domicilio CP_1
attuale della madre in Tufino (NA) alla via S. Bartolomeo n. 9;
c) diritto di visita paterno così regolamentato: diritto di visita da esercitarsi alla presenza della madre agli incontri, fino al compimento del terzo anno della bambina ed anche di seguito, salvo diverso accordo tra le parti tenuto conto delle esigenze della minore e del rapporto che si sarà instaurato tra il padre e la minore;
per l'esercizio di tale diritto di visita il padre scenderà a Tufino una volta al mese per due giorni consecutivi, mentre la madre salirà a
Scandiano (RE) dove vive il padre, una volta al mese per due giorni consecutivi;
inoltre il padre effettuerà una videochiamata al giorno nel lasso di tempo dalle ore 17.30 alle 18.30; per le festività di Natale, Capodanno e Pasqua il padre scenderà a Tufino e gli incontri si svolgeranno secondo quanto sopra, vale a dire alla presenza della madre fino al compimento dei tre anni della minore ed anche successivamente secondo le esigenze della minore;
durante il periodo estivo, quando il si recherà dai parenti a Casamarciano (NA), i CP_1
genitori si accorderanno per ulteriori visite con le medesime modalità;
d) obbligo per il sig. di versare, a titolo di mantenimento ordinario per la minore, € CP_1
290,00 mensili da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Pt_1
bonifico bancario alle note coordinate, da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT
a partire da marzo 2026;
e) obbligo posto a carico del sig. di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie come da protocollo del tribunale di Nola;
f) accordo circa la percezione dell'assegno unico da parte della sig.ra nella misura Pt_1
del 100%, con percezione quindi da parte della stessa anche del 50% spettante al sig.
; CP_1
g) spese di lite interamente compensate tra le parti.
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi della minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse della minore e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
1. affida in via condivisa la minore ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione della stessa presso la madre;
2. prende atto del consenso immediato del sig. al cambio di residenza della minore CP_1
presso il domicilio attuale della madre in Tufino (NA) alla via S. Bartolomeo n. 9;
3. disciplina del diritto di visita paterno come in parte motiva;
4. pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra entro il giorno 5 di CP_1 Pt_1
ogni mese ed a mezzo bonifico bancario alle note coordinate la somma di euro 290,00 mensili, somma da aggiornare annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo a partire da maggio 2026, a titolo di mantenimento ordinario per la minore Persona_1
5. pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese CP_1
straordinarie come individuate e regolamentate in conformità al Protocollo del Tribunale di
Nola del maggio 2021;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico sarà percepito per l'intero da parte della sig.ra con percezione quindi da parte della stessa anche del 50% Pt_1
spettante al sig. ; CP_1
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio dell'11.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)