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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Ribera - Corso Umberto I N.30 92016 Ribera AG
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29137202500011027000 IMU 2016
- PRESA IN CARICO n. 29137202500011027000 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1337/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.572/2025 depositato il 17/03/2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di presa in carico n.291 37 2025 00011027 emesso dall'Agenzia delle Entrate - SC.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n.669 a titolo di IMU emesso dal Comune di Ribera.
L'Agenzia delle Entrate - SC si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Ribera non si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza del 22/10/2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e, quindi, merita di essere accolto .
Parte ricorrente ha impugnato la comunicazione di presa in carico, regolata dall'art.1 comma 792 lett.b) della legge 27/12/2019 n.160.
Preliminarmente, si osserva che laddove l'atto riguardi una pretesa creditoria di natura tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art.100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo di legittimità sostanziale della pretesa impositiva.
Nel caso di specie, la comunicazione di presa in carico serve ad avvisare il contribuente, che in caso di mancato pagamento, si darà avvio alle procedure esecutive e cautelari.
La comunicazione con la quale l'agente della riscossione rende edotto il contribuente di aver preso in carico il credito vantato dall'amministrazione finanziaria al fine di iniziare l'azione di riscossione non è un atto autonomamente impugnabile.
Infatti, tale comunicazione non è un atto impositivo e non costituisce alcun obbligo od onere che il contribuente non abbia già per effetto di altro precedente titolo ed ha solo la funzione di avvertire il contribuente che, per un atto esecutivo precedente, l'agente si accinge ad intraprendere procedure di riscossione, anche coattiva, del debito.
Tale comunicazione serve solo ad avvertire il contribuente che per un credito tributario, del quale esso deve essere stato già precedentemente informato e contro il quale deve avere già avuto ogni possibilità di difesa, l'agente della riscossione si accinge ad avviare procedure anche coattive di riscossione sicché il contribuente, se lo ritiene, può sempre pagare il debito evitando tali procedure.
In conclusione, tale comunicazione non può essere autonomamente impugnata, tuttavia lo diviene solo nel caso in cui il contribuente dimostri di non aver ricevuto la regolare notifica dell'accertamento "esecutivo".
Nel caso di specie, dalla produzione in giudizio di parte ricorrente, l'avviso di accertamento esecutivo n.669, in quanto atto prodromico, risulta notificato nel Comune di Ribera, anziché in Agrigento nella Indirizzo_1
, dove risultava residente ( cfr. certificato di residenza) .
D'altra parte, il Comune di Ribera è rimasto contumace, nonostante sia stato regolarmente chiamato in giudizio in data 17/03/2025 all'indirizzo Email_4 (cfr ricevuta consegna) e, quindi, non ha confutato l'assunto di parte ricorrente, né ha dato prova contraria riguardo alla rituale notificazione dell'avviso di accertamento, in quanto prodromico dell'atto impugnato.
Ne consegue che la comunicazione impugnata deve essere annullata per difetto di notifica dell'atto presupposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendole a carico del Comune di Ribera, sul quale gravava l'onere della prova della notifica dell'atto posto a fondamento della comunicazione di presa in carico.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di presa in carico impugnato;
Condanna il Comune di Ribera al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in €200,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
PE RE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 572/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Ribera - Corso Umberto I N.30 92016 Ribera AG
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29137202500011027000 IMU 2016
- PRESA IN CARICO n. 29137202500011027000 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1337/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.572/2025 depositato il 17/03/2025, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di presa in carico n.291 37 2025 00011027 emesso dall'Agenzia delle Entrate - SC.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n.669 a titolo di IMU emesso dal Comune di Ribera.
L'Agenzia delle Entrate - SC si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni, con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Il Comune di Ribera non si costituiva in giudizio.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
La Corte all'udienza del 22/10/2025 poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e, quindi, merita di essere accolto .
Parte ricorrente ha impugnato la comunicazione di presa in carico, regolata dall'art.1 comma 792 lett.b) della legge 27/12/2019 n.160.
Preliminarmente, si osserva che laddove l'atto riguardi una pretesa creditoria di natura tributaria, è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art.100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo di legittimità sostanziale della pretesa impositiva.
Nel caso di specie, la comunicazione di presa in carico serve ad avvisare il contribuente, che in caso di mancato pagamento, si darà avvio alle procedure esecutive e cautelari.
La comunicazione con la quale l'agente della riscossione rende edotto il contribuente di aver preso in carico il credito vantato dall'amministrazione finanziaria al fine di iniziare l'azione di riscossione non è un atto autonomamente impugnabile.
Infatti, tale comunicazione non è un atto impositivo e non costituisce alcun obbligo od onere che il contribuente non abbia già per effetto di altro precedente titolo ed ha solo la funzione di avvertire il contribuente che, per un atto esecutivo precedente, l'agente si accinge ad intraprendere procedure di riscossione, anche coattiva, del debito.
Tale comunicazione serve solo ad avvertire il contribuente che per un credito tributario, del quale esso deve essere stato già precedentemente informato e contro il quale deve avere già avuto ogni possibilità di difesa, l'agente della riscossione si accinge ad avviare procedure anche coattive di riscossione sicché il contribuente, se lo ritiene, può sempre pagare il debito evitando tali procedure.
In conclusione, tale comunicazione non può essere autonomamente impugnata, tuttavia lo diviene solo nel caso in cui il contribuente dimostri di non aver ricevuto la regolare notifica dell'accertamento "esecutivo".
Nel caso di specie, dalla produzione in giudizio di parte ricorrente, l'avviso di accertamento esecutivo n.669, in quanto atto prodromico, risulta notificato nel Comune di Ribera, anziché in Agrigento nella Indirizzo_1
, dove risultava residente ( cfr. certificato di residenza) .
D'altra parte, il Comune di Ribera è rimasto contumace, nonostante sia stato regolarmente chiamato in giudizio in data 17/03/2025 all'indirizzo Email_4 (cfr ricevuta consegna) e, quindi, non ha confutato l'assunto di parte ricorrente, né ha dato prova contraria riguardo alla rituale notificazione dell'avviso di accertamento, in quanto prodromico dell'atto impugnato.
Ne consegue che la comunicazione impugnata deve essere annullata per difetto di notifica dell'atto presupposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendole a carico del Comune di Ribera, sul quale gravava l'onere della prova della notifica dell'atto posto a fondamento della comunicazione di presa in carico.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di presa in carico impugnato;
Condanna il Comune di Ribera al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in €200,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Agrigento, 22 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
PE RE