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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2025, n. 23940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23940 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FA EL nato a [...] il [...] AS NA nato a [...] il [...] OL MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto ALDO ESPOSITO, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette, altresì, le conclusioni a firma dell'Avv. Francesco le Noci per OL MA, il quale, riportandosi a quelle rassegnate in ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23940 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 24/06/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia, con la quale FA EL, AS AN e OL MA, tra gli altri, erano stati condannati, il primo, per il reato p. e p. dagli artt. 73 comma 4 e 80 comma 2, d. P.R. n. 309/1990 [capi a) e b) della rubrica, in Manfredonia rispettivamente il 06/03 e il 04/06 2023] e dagli artt. 81 cpv., cod. pen. e 73 comma 4, d.P.R. n. 309/1990 [capo e) della rubrica, in Manfredonia il 27 e il 29 maggio e il 04 giugno 2023]; la seconda, per i capi b) ed e) sopra richiamati e il terzo per il solo capo b), rideterminando la pena nei confronti dei predetti. 2. La Corte del gravame ha preliminarmente delimitato il thema decidendum, dando atto della rinuncia ai motivi del gravame inerenti alla responsabilità da parte degli imputati. Ciò posto, quanto al FA, ha ritenuto che a costui non potessero essere riconosciute le invocate generiche, nonostante l'ammissione della propria responsabilità, le sue dichiarazioni essendo state laconiche e non avendo egli fornito elementi idonei a consentire l'identificazione del "Leo" non meglio identificato, la confessione essendo stata dettata da intenti utilitaristici più che da vera resipiscenza. La condizione di soggetto incensurato, poi, è stata ritenuta minus valente, a fronte del compendio probatorio e della circostanza che costui aveva comunque un carico pendente per fatti analoghi e coevi. Tuttavia, in ragione della condotta processuale, quel giudice ha ritenuto di poter operare una riduzione della pena base pari a 1/8 rispetto a quella considerata dal primo giudice, procedendo a conseguente rideterminazione. Quanto alla CASTGLIEGO, la Corte d'appello non ha ritenuto di modificare il giudizio di equivalenza delle generiche rispetto alla contestata aggravante, rilevando che il motivo rinunciato era palesemente infondato, le conversazioni intercettate avendo disvelato il pieno coinvolgimento dell'imputata nell'attività illecita, la stessa ammissione di responsabilità essendo stata dettata da motivi utilitaristici e non da effettiva resipiscenza, anche in questo caso ritenendo tuttavia congrua una pena ridotta di 1/8 rispetto a quella base individuata dal primo giudice. Infine, quanto al OL, il giudice del gravame ha dato atto che, a differenza degli altri appellanti, costui non aveva ammesso gli addebiti e neppure manifestato pentimento o segni di resipiscenza, la sola condotta processuale giustificando, anche in questo caso, la riduzione della pena nella misura di 1/8. 2 3. L'avv. Innocenza Starace per FA EL ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle generiche. La Corte d'appello si sarebbe limitata ad asserire in modo tautologico che la pena era congrua, ignorando il contegno processuale del FA, leale, trasparente e collaborativo, come dimostrato dalla opzione per il rito abbreviato. Egli, soggetto incensurato, non risulterebbe implicato a oggi in altri procedimenti penali, considerata altresì l'attività secondaria e occasionale posta in essere dal predetto, tenuto anche conto della sua personalità, quale soggetto che ha sempre lavorato e la cui caduta nel delitto è avvenuta in un periodo particolare della sua vita. 4. L'avv. Angelo Salvemini per CAS11GLIEGO AN ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, rilevando che i giudici d'appello avrebbero inizialmente ricollegato il rifiuto di un bilanciamento in termini di prevalenza delle generiche all'intento utilitaristico della confessione, successivamente agganciandolo alle modalità dell'azione, laddove la gravità del reato non afferisce all'intento utilitaristico. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge quanto al calcolo della pena, avendo la Corte territoriale errato nella rideterminazione che dovrebbe portare alla pena di anni 3 e giorni 22 di reclusione ed euro 15.750,00 di multa, in luogo di quella individuata in anni 2 e mesi 11 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa. 5. L'avv. Francesco Le Noci per OL ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione quanto al diniego delle generiche, avendo la Corte d'appello tautologicamente asserito la congruità della pena, ignorando il contegno processuale dell'imputato nel corso dell'intero procedimento, leale, trasparente e collaborativo, come dimostrato dalla opzione del rito abbreviato. I precedenti, peraltro, risalirebbero a prima del 2016 ed egli non risulterebbe a oggi implicato in altre vicende giudiziarie. Inoltre, l'imputato avrebbe avuto un ruolo del tutto marginale e i giudici non avrebbero condotto alcuna verifica in ordine alla sua personalità e alla sua capacità a delinquere. 6. Lo stesso avv. Le Noci ha depositato conclusioni scritte, riportandosi a quelle di cui al ricorso del quale ha chiesto l'accoglimento. 3 7. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo unico formulato con i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati FA e OL, inerente al diniego delle generiche, è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico. Il giudizio di non meritevolezza, nei confronti di entrambi gli imputati, non è arbitrario o incongruo, soprattutto ove si consideri la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (avendo la difesa agitato anche l'opzione per il rito abbreviato, dimentica che ad essa fa da pendant la riduzione della pena), rientrando il riconoscimento delle circostanze generiche nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01). Ciò è avvenuto nella specie. La Corte territoriale ha ritenuto assenti elementi positivamente valutabili (in ricorso non indicandosi fatti rilevanti, ignorati dai giudici territoriali); ma, soprattutto, ha valorizzato, per il FA, la circostanza che lo stesso era gravato da un carico pendente per fatti analoghi e coevi;
per il OL, rispetto al quale la difesa aveva invocato le generiche in ragione del contegno collaborativo (vedi pag.12 della sentenza censurata), ha confermato il giudizio di non meritevolezza del beneficio, rilevando che l'imputato, a differenza degli altri, non aveva neppure ammesso gli addebiti, cosicché poteva essere valorizzato solo il contegno processuale in quella fase del giudizio ai fini della rideterminazione della pena nella misura indicata. Peraltro, nella specie, la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, cosicché deve pure ricordarsi che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133, cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01; Sez.2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01). Una specifica motivazione in ordine alla determinazione della pena base e alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti è, dunque, necessaria solo quando 4 la pena inflitta sia superiore alla misura media edittale, per calcolare la quale, peraltro, non va dimezzato il massimo edittale previsto per il reato, ma diviso per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale, aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Fuori da questo caso, anche l'uso di espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133, cod. pen., per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01; Sez. 5, n. 9141 del 29/08/1991, Ormando, Rv. 188590 - 01). 3. Il primo motivo formulato nell'interesse della AS è manifestamente infondato. La difesa ha censurato la valutazione operata dai giudici in ordine al giudizio di comparazione, con ciò manifestando un mero dissenso inidoneo a introdurre elementi indicativi di un vizio dell'incedere argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Sul punto, richiamati i principi sopra affermati quanto all'onere motivazionale del giudice sulla dosimetria della pena nel caso in cui la stessa sia individuata al di sotto della media edittale, con specifico riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, va ribadito che esso costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; Sez. 1, n. 17494 . de1 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02, in cui si è ribadito che non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto;
Sez. 7, n. 1110 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01, in cui si è affermato che, per il carattere globale del relativo giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa). Nella specie, il giudizio di congruità della comparazione tra gli elementi circostanziali in termini di equivalenza è stato ancorato a elementi di sicura rilevanza, quali la mancanza di segni di resipiscenza e la condotta di reato in concreto accertata, senza che sia ravvisabile alcuna contraddizione con la rideternninazione della pena in ragione della condotta processuale collaborativa, stante la diversità dei due giudizi. 3.1. Il secondo motivo è inammissibile. 5 La doglianza è stata formulata in maniera del tutto generica, avendo la difesa incongruamente evocato, peraltro, nella parte conclusiva, un errore di calcolo che si sarebbe addirittura risolto nella individuazione di una pena inferiore a quella derivante dall'applicazione del criterio individuato che non risulta illogico alla stregua dei principi sopra richiamati quanto al relativo obbligo motivazionale del giudice, con conseguente carenza di interesse in capo all'imputata, secondo il diritto vivente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; Sez. 7, n. 6966 del 17/04/2015, Emma, Rv. 266173 - 01; Sez. 2, n. 21776 del 18/02/2014, Lanzalonga, Rv. 259574 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa dell'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 24 giugno 2025 La Consigliera est. La P nte ale 6
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto ALDO ESPOSITO, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
lette, altresì, le conclusioni a firma dell'Avv. Francesco le Noci per OL MA, il quale, riportandosi a quelle rassegnate in ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 23940 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 24/06/2025 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia, con la quale FA EL, AS AN e OL MA, tra gli altri, erano stati condannati, il primo, per il reato p. e p. dagli artt. 73 comma 4 e 80 comma 2, d. P.R. n. 309/1990 [capi a) e b) della rubrica, in Manfredonia rispettivamente il 06/03 e il 04/06 2023] e dagli artt. 81 cpv., cod. pen. e 73 comma 4, d.P.R. n. 309/1990 [capo e) della rubrica, in Manfredonia il 27 e il 29 maggio e il 04 giugno 2023]; la seconda, per i capi b) ed e) sopra richiamati e il terzo per il solo capo b), rideterminando la pena nei confronti dei predetti. 2. La Corte del gravame ha preliminarmente delimitato il thema decidendum, dando atto della rinuncia ai motivi del gravame inerenti alla responsabilità da parte degli imputati. Ciò posto, quanto al FA, ha ritenuto che a costui non potessero essere riconosciute le invocate generiche, nonostante l'ammissione della propria responsabilità, le sue dichiarazioni essendo state laconiche e non avendo egli fornito elementi idonei a consentire l'identificazione del "Leo" non meglio identificato, la confessione essendo stata dettata da intenti utilitaristici più che da vera resipiscenza. La condizione di soggetto incensurato, poi, è stata ritenuta minus valente, a fronte del compendio probatorio e della circostanza che costui aveva comunque un carico pendente per fatti analoghi e coevi. Tuttavia, in ragione della condotta processuale, quel giudice ha ritenuto di poter operare una riduzione della pena base pari a 1/8 rispetto a quella considerata dal primo giudice, procedendo a conseguente rideterminazione. Quanto alla CASTGLIEGO, la Corte d'appello non ha ritenuto di modificare il giudizio di equivalenza delle generiche rispetto alla contestata aggravante, rilevando che il motivo rinunciato era palesemente infondato, le conversazioni intercettate avendo disvelato il pieno coinvolgimento dell'imputata nell'attività illecita, la stessa ammissione di responsabilità essendo stata dettata da motivi utilitaristici e non da effettiva resipiscenza, anche in questo caso ritenendo tuttavia congrua una pena ridotta di 1/8 rispetto a quella base individuata dal primo giudice. Infine, quanto al OL, il giudice del gravame ha dato atto che, a differenza degli altri appellanti, costui non aveva ammesso gli addebiti e neppure manifestato pentimento o segni di resipiscenza, la sola condotta processuale giustificando, anche in questo caso, la riduzione della pena nella misura di 1/8. 2 3. L'avv. Innocenza Starace per FA EL ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle generiche. La Corte d'appello si sarebbe limitata ad asserire in modo tautologico che la pena era congrua, ignorando il contegno processuale del FA, leale, trasparente e collaborativo, come dimostrato dalla opzione per il rito abbreviato. Egli, soggetto incensurato, non risulterebbe implicato a oggi in altri procedimenti penali, considerata altresì l'attività secondaria e occasionale posta in essere dal predetto, tenuto anche conto della sua personalità, quale soggetto che ha sempre lavorato e la cui caduta nel delitto è avvenuta in un periodo particolare della sua vita. 4. L'avv. Angelo Salvemini per CAS11GLIEGO AN ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, rilevando che i giudici d'appello avrebbero inizialmente ricollegato il rifiuto di un bilanciamento in termini di prevalenza delle generiche all'intento utilitaristico della confessione, successivamente agganciandolo alle modalità dell'azione, laddove la gravità del reato non afferisce all'intento utilitaristico. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge quanto al calcolo della pena, avendo la Corte territoriale errato nella rideterminazione che dovrebbe portare alla pena di anni 3 e giorni 22 di reclusione ed euro 15.750,00 di multa, in luogo di quella individuata in anni 2 e mesi 11 di reclusione ed euro 15.000,00 di multa. 5. L'avv. Francesco Le Noci per OL ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione quanto al diniego delle generiche, avendo la Corte d'appello tautologicamente asserito la congruità della pena, ignorando il contegno processuale dell'imputato nel corso dell'intero procedimento, leale, trasparente e collaborativo, come dimostrato dalla opzione del rito abbreviato. I precedenti, peraltro, risalirebbero a prima del 2016 ed egli non risulterebbe a oggi implicato in altre vicende giudiziarie. Inoltre, l'imputato avrebbe avuto un ruolo del tutto marginale e i giudici non avrebbero condotto alcuna verifica in ordine alla sua personalità e alla sua capacità a delinquere. 6. Lo stesso avv. Le Noci ha depositato conclusioni scritte, riportandosi a quelle di cui al ricorso del quale ha chiesto l'accoglimento. 3 7. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Aldo ESPOSITO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il motivo unico formulato con i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati FA e OL, inerente al diniego delle generiche, è manifestamente infondato, oltre che del tutto generico. Il giudizio di non meritevolezza, nei confronti di entrambi gli imputati, non è arbitrario o incongruo, soprattutto ove si consideri la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis, cod. pen., quella cioè di adeguare la pena al caso concreto: è in ragione di ciò che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva (avendo la difesa agitato anche l'opzione per il rito abbreviato, dimentica che ad essa fa da pendant la riduzione della pena), rientrando il riconoscimento delle circostanze generiche nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640 - 01). Ciò è avvenuto nella specie. La Corte territoriale ha ritenuto assenti elementi positivamente valutabili (in ricorso non indicandosi fatti rilevanti, ignorati dai giudici territoriali); ma, soprattutto, ha valorizzato, per il FA, la circostanza che lo stesso era gravato da un carico pendente per fatti analoghi e coevi;
per il OL, rispetto al quale la difesa aveva invocato le generiche in ragione del contegno collaborativo (vedi pag.12 della sentenza censurata), ha confermato il giudizio di non meritevolezza del beneficio, rilevando che l'imputato, a differenza degli altri, non aveva neppure ammesso gli addebiti, cosicché poteva essere valorizzato solo il contegno processuale in quella fase del giudizio ai fini della rideterminazione della pena nella misura indicata. Peraltro, nella specie, la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, cosicché deve pure ricordarsi che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133, cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01; Sez.2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 - 01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 - 01). Una specifica motivazione in ordine alla determinazione della pena base e alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti è, dunque, necessaria solo quando 4 la pena inflitta sia superiore alla misura media edittale, per calcolare la quale, peraltro, non va dimezzato il massimo edittale previsto per il reato, ma diviso per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale, aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Fuori da questo caso, anche l'uso di espressioni quali «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto presenti, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133, cod. pen., per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196 - 01; Sez. 5, n. 9141 del 29/08/1991, Ormando, Rv. 188590 - 01). 3. Il primo motivo formulato nell'interesse della AS è manifestamente infondato. La difesa ha censurato la valutazione operata dai giudici in ordine al giudizio di comparazione, con ciò manifestando un mero dissenso inidoneo a introdurre elementi indicativi di un vizio dell'incedere argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Sul punto, richiamati i principi sopra affermati quanto all'onere motivazionale del giudice sulla dosimetria della pena nel caso in cui la stessa sia individuata al di sotto della media edittale, con specifico riferimento al giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, va ribadito che esso costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; Sez. 1, n. 17494 . de1 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02, in cui si è ribadito che non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto;
Sez. 7, n. 1110 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01, in cui si è affermato che, per il carattere globale del relativo giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa). Nella specie, il giudizio di congruità della comparazione tra gli elementi circostanziali in termini di equivalenza è stato ancorato a elementi di sicura rilevanza, quali la mancanza di segni di resipiscenza e la condotta di reato in concreto accertata, senza che sia ravvisabile alcuna contraddizione con la rideternninazione della pena in ragione della condotta processuale collaborativa, stante la diversità dei due giudizi. 3.1. Il secondo motivo è inammissibile. 5 La doglianza è stata formulata in maniera del tutto generica, avendo la difesa incongruamente evocato, peraltro, nella parte conclusiva, un errore di calcolo che si sarebbe addirittura risolto nella individuazione di una pena inferiore a quella derivante dall'applicazione del criterio individuato che non risulta illogico alla stregua dei principi sopra richiamati quanto al relativo obbligo motivazionale del giudice, con conseguente carenza di interesse in capo all'imputata, secondo il diritto vivente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; Sez. 7, n. 6966 del 17/04/2015, Emma, Rv. 266173 - 01; Sez. 2, n. 21776 del 18/02/2014, Lanzalonga, Rv. 259574 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa dell'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 24 giugno 2025 La Consigliera est. La P nte ale 6