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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2024, n. 19566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19566 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. BO EM (CUI 02HSTB0), nato a [...] il [...] 2. TT HE (CUI 01CS4KL), nato a [...] il [...] avverso la sentenza del p/04/2023 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tonnaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio perché i reati rispettivamente ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la condanna in primo grado di EM BO e HE TT per il delitto di Penale Sent. Sez. 6 Num. 19566 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 10/04/2024 resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), per aver usato violenza e minaccia per opporsi al compimento degli atti d'ufficio da parte di agenti della Squadra volante della Questura di Livorno intervenuti a seguito della segnalazione di una lite tra i due. 2. Hanno presentato ricorso gli imputati, per il tramite del comune difensore, Avvocato Nicola Giribaldi, articolando quattro motivi di ricorso. 2.1. Errata applicazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e vizio di motivazione. Le parole pronunciate dagli imputati non avevano contenuto di minaccia e gli stessi non si sarebbero opposti al compimento di atti di ufficio, posto che gli agenti erano già riusciti a fermare gli imputati e a condurli verso la Questura. Difetterebbe, quindi, la necessaria contemporaneità tra l'atto del pubblico funzionario e la violenza o minaccia diretta ad impedirne il compimento. 2.2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e correlato vizio di motivazione. Premesso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che i precedenti penali dell'imputato non ostino all'applicazione dell'ad 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095; Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948), nel caso di specie, l'offesa sarebbe modesta e la condotta assolutamente occasionale, sia per le modalità con cui è stata eseguita sia per le ragioni che l'hanno generata. 2.3. Errata applicazione della legge penale per intervenuta prescrizione del reato, maturata prima della sentenza impugnata e per errore non dichiarata in appello. I fatti sono del 21/10/2013; la c.d. riforma BO (l. n. 3/2019) riguardava soltanto le pronunce di condanna di primo grado emesse in data successiva al 01/01/2020; l'abrogazione della relativa disciplina per effetto dell'introduzione dell'art. 161-bis cod. pen., ad opera della I. 27/09/2021, n. 134, vale a partire dall'entrata in vigore della legge (19/10/2021). Il reato si è, quindi, prescritto. Peraltro, a ritenere applicabile l'art. 161-bis cod. pen., si sarebbe dovuto coerentemente applicare anche l'art. 344-bis cod. proc. pen., secondo cui il giudizio d'appello deve essere definito entro due anni dal termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione, a pena di improcedibilità. 2.4. Motivazione illogica quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omessa motivazione sulla recidiva. La Corte d'appello non riconosce le attenuanti generiche argomentando, in modo generico, dalla presenza di precedenti e dall'insussistenza di elementi positivi. Trascura che la giurisprudenza di legittimità impone invece al giudice di -) motivare se i precedenti, per gravità e specificità, siano idonei a connotare di particolare capacità a delinquere l'imputato, tenendo conto degli elementi prospettati dalla difesa. Quanto alla recidiva, i giudici non avrebbero contestualizzato il fatto e spiegato se esso rappresentasse indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità concreta degli imputati, disattendendo, quindi, l'insegnamento di Corte cost. n. 185 del 2015. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Questo il fatto per come ricostruito nei due giudizi di merito. Nel pomeriggio del 21/10/2013 tre volanti della Polizia di Stato intervenivano presso un bar a seguito di segnalazione di una lite in corso tra due uomini. Giunti sul posto, gli operatori di polizia giudiziaria notavano un uomo, poi identificato in HE TT, che si stava allontanando. Raggiunto dagli agenti, il TT si divincolava per evitare di essere sottoposto a controllo;
rivolgevafrasi offensive all'indirizzo degli agenti e strattonava l'ispettore e l'assistente capo per assicurarsi la fuga. Contemporaneamente, gli operatori di polizia giudiziaria intervenuti vedevano un altro uomo, poi identificato in EM BO, che si dirigeva verso il TT, tentando di colpirlo al volto, ma veniva fermato grazie all'intervento degli agenti;
a quel punto, il BO opponeva resistenza contro gli operatori di polizia giudiziaria, sia nel tentativo di liberarsi dalla loro prese per scagliarsi nuovamente contro il GR, sia, dopo, per evitare di essere condotto presso gli uffici di polizia. 2. Già alla luce di tale sintetica descrizione della vicenda fattuale emerge l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, che reitera deduzioni cui la Corte d'appello ha risposto in modo compiuto, coerente e non contraddittorio, evidenziando come i due imputati si fossero scagliati contro gli operanti mentre stavano svolgendo il loro dovere e confermando quindi il giudizio di primo grado sulla configurabilità, nel caso di specie, del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. D'altronde, in disparte ogni considerazione sulla sicura contemporaneità tra le condotte degli imputati e l'attività dei pubblici ufficiali, è chiaro come, nel caso '2 di specie, non si trattasse di semplice resistenza c.d. passiva, non essendosi al cospetto di una mera reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma di un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043; di recente, Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376). 3. Quanto al mancato proscioglimento per particolare tenuità del reato, la censura non era stata previamente sollevata in appello. Tanto precisato, vero è che può dedursi in cassazione il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Ciò, però, a condizione di indicare i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160). In altre parole, la doglianza deve essere argomentata in modo adeguato, indicando specificamente le ragioni che legittimano la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità, in termini, appunto, di "decisività" e, potrebbe aggiungersi, di evidenza. Evidenza che nel caso di specie non emerge. Anche il secondo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile. 4. Invertendo l'ordine della trattazione e passando al quarto motivo di ricorso, anch'esso risulta generico e, come tale, inammissibile. Peraltro, la sentenza impugnata ha specificato che «la contenuta gravità della condotta commessa ha già consentito al primo giudice, anche al fine di meglio adeguare la pena alla concreta offensività dei reati, di procedere alla determinazione della pena base in misura vicinissima al minimo edittale, quindi riconoscendo ad entrambi gli imputati - nonostante i loro precedenti, anche gravi e specifici - il beneficio ex art. 62-bis nella misura della prevalenza con la recidiva». 5. Venendo, infine, al terzo motivo di ricorso, nel quale si eccepisce l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del reato, commesso in data 21/10/2013, occorre distinguere la posizione dei due imputati. 5.1. Tenuto conto, per entrambi, della sospensione del termine di prescrizione per la durata complessiva di trecentotrentatre giorni, il delitto non risulta estinto per HE TT nei confronti del quale è stata contestata (e ritenuta) l'aggravante speciale della recidiva reiterata (art. 99, comma 2, cod. pen.), che il incide sul calcolo dei termini utili per il decorso della prescrizione (art. 157, comma 2, cod. pen.). 5.2. Diversamente è a dirsi quanto ad EM BO, cui è stata contestata la recidiva semplice (art. 99, comma 1, cod. pen.) e per il quale il reato si è prescritto, dunque, il 20/03/2022. Essendo la prescrizione maturata prima della sentenza di appello (emessa in data 13/04/2023) ed essendo stati gli altri motivi di ricorso dichiarati inammissibili, si precisa che ciò non osta alla dichiarazione di estinzione del reato. Secondo l'insegnamento di questa Corte, è infatti ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di EM BO perché il reato è estinto per maturata prescrizione. 7. Il ricorso di HE TT va dichiarato inammissibile. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BO EM per prescrizione del reato a lui ascritto. Dichiara inammissibile il ricorso di GR HE e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tonnaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio perché i reati rispettivamente ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la condanna in primo grado di EM BO e HE TT per il delitto di Penale Sent. Sez. 6 Num. 19566 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 10/04/2024 resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), per aver usato violenza e minaccia per opporsi al compimento degli atti d'ufficio da parte di agenti della Squadra volante della Questura di Livorno intervenuti a seguito della segnalazione di una lite tra i due. 2. Hanno presentato ricorso gli imputati, per il tramite del comune difensore, Avvocato Nicola Giribaldi, articolando quattro motivi di ricorso. 2.1. Errata applicazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e vizio di motivazione. Le parole pronunciate dagli imputati non avevano contenuto di minaccia e gli stessi non si sarebbero opposti al compimento di atti di ufficio, posto che gli agenti erano già riusciti a fermare gli imputati e a condurli verso la Questura. Difetterebbe, quindi, la necessaria contemporaneità tra l'atto del pubblico funzionario e la violenza o minaccia diretta ad impedirne il compimento. 2.2. Mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e correlato vizio di motivazione. Premesso che la giurisprudenza di legittimità ritiene che i precedenti penali dell'imputato non ostino all'applicazione dell'ad 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095; Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948), nel caso di specie, l'offesa sarebbe modesta e la condotta assolutamente occasionale, sia per le modalità con cui è stata eseguita sia per le ragioni che l'hanno generata. 2.3. Errata applicazione della legge penale per intervenuta prescrizione del reato, maturata prima della sentenza impugnata e per errore non dichiarata in appello. I fatti sono del 21/10/2013; la c.d. riforma BO (l. n. 3/2019) riguardava soltanto le pronunce di condanna di primo grado emesse in data successiva al 01/01/2020; l'abrogazione della relativa disciplina per effetto dell'introduzione dell'art. 161-bis cod. pen., ad opera della I. 27/09/2021, n. 134, vale a partire dall'entrata in vigore della legge (19/10/2021). Il reato si è, quindi, prescritto. Peraltro, a ritenere applicabile l'art. 161-bis cod. pen., si sarebbe dovuto coerentemente applicare anche l'art. 344-bis cod. proc. pen., secondo cui il giudizio d'appello deve essere definito entro due anni dal termine ultimo per la proposizione dell'impugnazione, a pena di improcedibilità. 2.4. Motivazione illogica quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e omessa motivazione sulla recidiva. La Corte d'appello non riconosce le attenuanti generiche argomentando, in modo generico, dalla presenza di precedenti e dall'insussistenza di elementi positivi. Trascura che la giurisprudenza di legittimità impone invece al giudice di -) motivare se i precedenti, per gravità e specificità, siano idonei a connotare di particolare capacità a delinquere l'imputato, tenendo conto degli elementi prospettati dalla difesa. Quanto alla recidiva, i giudici non avrebbero contestualizzato il fatto e spiegato se esso rappresentasse indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità concreta degli imputati, disattendendo, quindi, l'insegnamento di Corte cost. n. 185 del 2015. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Questo il fatto per come ricostruito nei due giudizi di merito. Nel pomeriggio del 21/10/2013 tre volanti della Polizia di Stato intervenivano presso un bar a seguito di segnalazione di una lite in corso tra due uomini. Giunti sul posto, gli operatori di polizia giudiziaria notavano un uomo, poi identificato in HE TT, che si stava allontanando. Raggiunto dagli agenti, il TT si divincolava per evitare di essere sottoposto a controllo;
rivolgevafrasi offensive all'indirizzo degli agenti e strattonava l'ispettore e l'assistente capo per assicurarsi la fuga. Contemporaneamente, gli operatori di polizia giudiziaria intervenuti vedevano un altro uomo, poi identificato in EM BO, che si dirigeva verso il TT, tentando di colpirlo al volto, ma veniva fermato grazie all'intervento degli agenti;
a quel punto, il BO opponeva resistenza contro gli operatori di polizia giudiziaria, sia nel tentativo di liberarsi dalla loro prese per scagliarsi nuovamente contro il GR, sia, dopo, per evitare di essere condotto presso gli uffici di polizia. 2. Già alla luce di tale sintetica descrizione della vicenda fattuale emerge l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, che reitera deduzioni cui la Corte d'appello ha risposto in modo compiuto, coerente e non contraddittorio, evidenziando come i due imputati si fossero scagliati contro gli operanti mentre stavano svolgendo il loro dovere e confermando quindi il giudizio di primo grado sulla configurabilità, nel caso di specie, del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. D'altronde, in disparte ogni considerazione sulla sicura contemporaneità tra le condotte degli imputati e l'attività dei pubblici ufficiali, è chiaro come, nel caso '2 di specie, non si trattasse di semplice resistenza c.d. passiva, non essendosi al cospetto di una mera reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma di un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 5, n. 8379 del 27/09/2013, dep. 2014, Rodrigo, Rv. 259043; di recente, Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376). 3. Quanto al mancato proscioglimento per particolare tenuità del reato, la censura non era stata previamente sollevata in appello. Tanto precisato, vero è che può dedursi in cassazione il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Ciò, però, a condizione di indicare i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160). In altre parole, la doglianza deve essere argomentata in modo adeguato, indicando specificamente le ragioni che legittimano la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità, in termini, appunto, di "decisività" e, potrebbe aggiungersi, di evidenza. Evidenza che nel caso di specie non emerge. Anche il secondo motivo di ricorso è, dunque, inammissibile. 4. Invertendo l'ordine della trattazione e passando al quarto motivo di ricorso, anch'esso risulta generico e, come tale, inammissibile. Peraltro, la sentenza impugnata ha specificato che «la contenuta gravità della condotta commessa ha già consentito al primo giudice, anche al fine di meglio adeguare la pena alla concreta offensività dei reati, di procedere alla determinazione della pena base in misura vicinissima al minimo edittale, quindi riconoscendo ad entrambi gli imputati - nonostante i loro precedenti, anche gravi e specifici - il beneficio ex art. 62-bis nella misura della prevalenza con la recidiva». 5. Venendo, infine, al terzo motivo di ricorso, nel quale si eccepisce l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del reato, commesso in data 21/10/2013, occorre distinguere la posizione dei due imputati. 5.1. Tenuto conto, per entrambi, della sospensione del termine di prescrizione per la durata complessiva di trecentotrentatre giorni, il delitto non risulta estinto per HE TT nei confronti del quale è stata contestata (e ritenuta) l'aggravante speciale della recidiva reiterata (art. 99, comma 2, cod. pen.), che il incide sul calcolo dei termini utili per il decorso della prescrizione (art. 157, comma 2, cod. pen.). 5.2. Diversamente è a dirsi quanto ad EM BO, cui è stata contestata la recidiva semplice (art. 99, comma 1, cod. pen.) e per il quale il reato si è prescritto, dunque, il 20/03/2022. Essendo la prescrizione maturata prima della sentenza di appello (emessa in data 13/04/2023) ed essendo stati gli altri motivi di ricorso dichiarati inammissibili, si precisa che ciò non osta alla dichiarazione di estinzione del reato. Secondo l'insegnamento di questa Corte, è infatti ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di EM BO perché il reato è estinto per maturata prescrizione. 7. Il ricorso di HE TT va dichiarato inammissibile. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BO EM per prescrizione del reato a lui ascritto. Dichiara inammissibile il ricorso di GR HE e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024