Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 297
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione degli atti impugnati

    Il vizio di motivazione appare infondato, in quanto negli atti risultano chiaramente indicate le ragioni della pretesa rispetto alla mancata condivisione della categoria proposta con FA, alla luce della originaria natura di “villa” e della categoria attribuita alle altre due u.i.u. appartenenti al medesimo edificio indicate in comparazione.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito della pretesa

    La Corte ha ritenuto che, nonostante le unità immobiliari siano inserite in un fabbricato dotato di giardino di ampie dimensioni e di alloggio del custode, la profonda trasformazione dell'originaria villa, sia per l'edificazione successiva nella zona, sia per la suddivisione e ristrutturazione in più appartamenti autonomi, non consente di considerare assolto l'onere della prova a carico dell'Ufficio sull'affermato mantenimento delle caratteristiche proprie della categoria A/8. La categoria A/2, proposta dagli appellanti, appare quella maggiormente corrispondente alle caratteristiche dei subalterni in oggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 297
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 297
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo