Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1945
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 6-bis L. 212/2000 per mancato contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, evidenziando che la rettifica della rendita catastale da parte dell'Ufficio, senza consentire l'interlocuzione con il contribuente, costituisce una pretesa impositiva autonomamente impugnabile e non rientra nelle eccezioni previste dalla normativa per il contraddittorio preventivo. L'atto impugnato è quindi annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1945
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1945
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo