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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1945/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
ER ROBERTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7440/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025RM0001449 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1 s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe contestando la rendita attribuita dall'Agenzia delle Entrate a un proprio immobile di cat. D, proponendo cinque mezzi di impugnazione.
Si costituiva per resistere l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata all'udienza del 5 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000 in quanto il provvedimento impositivo non è stato preceduto dallo schema d'atto di cui alla menzionata norma.
Il motivo è fondato.
Come afferma la stessa Agenzia delle Entrate “In data 21/12/2023 la parte presentava la variazione
Docfa con prot. RM0636627 in atti dal 21/12/2023 per “diversa distribuzione degli spazi interni”, mentendo la categoria D/7 e proponendo la rendita catastale di euro 90.672,55. In data 30/12/2024 entro nei termini stabiliti dal D.M. 701/94, l'Ufficio con protocollo n. RM0729268/2024 rettificava (d.m. 701/94) il classamento e la relativa rendita in: Categoria D/7 rendita catastale euro 128.195,80”.
Da un punto di vista sostanziale appare quindi palese che non vi è stato alcun contraddittorio nè interlocuzione: il contribuente, infatti, dichiara un certo importo quale rendita e l'Ufficio, senza consentire alla ricorrente di interloquire, ne stabilisce un altro.
Dal punto di vista letterale, poi, l'atto impugnato non rientra tra le ipotesi di esclusione del contraddittorio preventivo previste dal decreto MEF del 24 aprile 2024, catalogo che deve ritenersi tassativo dato che il contraddittorio costituisce un principio fondante le cui deroghe devono essere specificamente individuate.
Né torna utile l'art.
7-bis, di interpretazione autentica, inserito in sede di conversione in legge del decreto legge n. 34 del 2024, secondo cui l'art, 6 bis citato si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
Nel caso di specie non è discutibile che la rettifica della rendita integri una pretesa impositiva autonomamente impugnabile né si può sostenere che prima di rettificare la rendita proposta dal contribuente l'Agenzia delle Entrate abbia interloquito con la ricorrente.
In questo quadro, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato.
Assorbiti gli altri motivi.
Stante la recente norma di interpretazione autentica che può ingenerare esegesi divergenti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide:
a) annulla l'avviso di accertamento impugnato;
b) compensa integralmente le spese.
Roma, li 5 febbraio 2026
il presidente estensore
(Martinelli)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
ER ROBERTO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7440/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025RM0001449 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente 1 s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe contestando la rendita attribuita dall'Agenzia delle Entrate a un proprio immobile di cat. D, proponendo cinque mezzi di impugnazione.
Si costituiva per resistere l'Agenzia delle Entrate.
La causa veniva trattata all'udienza del 5 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212 del 2000 in quanto il provvedimento impositivo non è stato preceduto dallo schema d'atto di cui alla menzionata norma.
Il motivo è fondato.
Come afferma la stessa Agenzia delle Entrate “In data 21/12/2023 la parte presentava la variazione
Docfa con prot. RM0636627 in atti dal 21/12/2023 per “diversa distribuzione degli spazi interni”, mentendo la categoria D/7 e proponendo la rendita catastale di euro 90.672,55. In data 30/12/2024 entro nei termini stabiliti dal D.M. 701/94, l'Ufficio con protocollo n. RM0729268/2024 rettificava (d.m. 701/94) il classamento e la relativa rendita in: Categoria D/7 rendita catastale euro 128.195,80”.
Da un punto di vista sostanziale appare quindi palese che non vi è stato alcun contraddittorio nè interlocuzione: il contribuente, infatti, dichiara un certo importo quale rendita e l'Ufficio, senza consentire alla ricorrente di interloquire, ne stabilisce un altro.
Dal punto di vista letterale, poi, l'atto impugnato non rientra tra le ipotesi di esclusione del contraddittorio preventivo previste dal decreto MEF del 24 aprile 2024, catalogo che deve ritenersi tassativo dato che il contraddittorio costituisce un principio fondante le cui deroghe devono essere specificamente individuate.
Né torna utile l'art.
7-bis, di interpretazione autentica, inserito in sede di conversione in legge del decreto legge n. 34 del 2024, secondo cui l'art, 6 bis citato si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
Nel caso di specie non è discutibile che la rettifica della rendita integri una pretesa impositiva autonomamente impugnabile né si può sostenere che prima di rettificare la rendita proposta dal contribuente l'Agenzia delle Entrate abbia interloquito con la ricorrente.
In questo quadro, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato.
Assorbiti gli altri motivi.
Stante la recente norma di interpretazione autentica che può ingenerare esegesi divergenti, le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma così decide:
a) annulla l'avviso di accertamento impugnato;
b) compensa integralmente le spese.
Roma, li 5 febbraio 2026
il presidente estensore
(Martinelli)