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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 854/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DD FRANCESCO, Presidente
EL FRANCESCO, EL
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1747/2023 depositato il 30/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 861/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 30/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011201322-2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si rimettono agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 861/03/22 depositata il 30.09.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TKF011201322/2020, notificato il 03/05/2021 ed emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR n.
600/1973, e dell'art. 54 del DPR n. 917/1986, nonché, ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54, c. 5, del Decreto del
Presidente della Repubblica 633/72.
La Direzione Provinciale ha accertato nei confronti del contribuente Resistente_1, di professione agronomo, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, maggiori compensi pari ad € 18.435,00 e, ai fini IVA, maggiori operazioni imponibili per il medesimo importo. Le somme contestate scaturivano dall'analisi della documentazione esibita dal contribuente a seguito dell'invito nr. I01083/2019; in particolare: dalle fatture emesse e ricevute, dalle movimentazioni presenti negli estratti conto bancari di cui egli era intestatario nonché dalla corrispondenza tra la contabilità ed i dati indicati in dichiarazione, come indicati nel prospetto di raccordo dei conti di costo e di ricavo confluiti nel quadro RE della dichiarazione Unico
PF/2016. L'analisi di tale documentazione evidenziava un comportamento antieconomico del professionista tale da far desumere la sostanziale inattendibilità delle scritture contabili e l'occultamento dei compensi, circostanza che legittimava il ricorso, da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'accertamento del reddito d'impresa con metodo analitico-induttivo. Infine, da segnalazione pervenuta dagli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Entrate, risultava che il sig. Resistente_1 aveva percepito nel 2015 redditi da fabbricati imponibili - ex articoli 25 e seguenti del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR del 22/12/1986, n. 917- non dichiarati. Pertanto, è stato anche accertato un maggior reddito di fabbricato di € 1.924,00, derivante dal seguente contratto di locazione registrato il 30.11.2016 al n. 3117/3T presso l'Ufficio Palestrina.
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento e, contestando il metodo analitico-induttivo utilizzato dall'Ufficio in assenza dei requisiti che ne legittimavano l'adozione ai sensi dell'art. 39, c. 1, lett. d), del
DPR 600/73, dichiarava di aver ampiamente chiarito in sede di contraddittorio:
- le ragioni per le quali aveva pagato in contanti parte dei compensi corrisposti a terzi;
- la provenienza di tali contanti dal proprio conto personale;
- le ragioni della scarsa redditività dell'esercizio dovuta alla sua assunzione come lavoratore dipendente con contratto decorrente dal 1° gennaio 2015;
- la volontà di preservare il pacchetto clienti conquistato con l'impegno profuso nell'esercizio della sua attività di lavoratore autonomo nel caso in cui l'esperienza di lavoratore dipendente non avesse prodotto effetti soddisfacenti sia professionalmente che economicamente.
L'Ufficio si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte.
La Terza Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 861/3/2022, accoglieva il ricorso con la condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la citata sentenza, ritenendo che i primi giudici abbiano effettuato una errata valutazione dei fatti oggetto del giudizio. A tal uopo espone che: I compensi corrisposti a terzi riguardano le prestazioni rese da due professionisti: Nominativo_1 e Nominativo_2
, operanti nel medesimo campo. Dal c/c professionale nr. CC0140003134 intrattenuto presso la
Banca_1 e dal partitario intestato a ciascun fornitore, la prestazione del sig. Nominativo_1, fatturata in totale per € 41.253,80, risulta pagata in parte mediante bonifico, per € 28.133,20 ed in parte in contanti, per € 13.120,60; la prestazione della sig.ra Nominativo_2, fatturata in totale per
€ 2.550,00, è stata pagata esclusivamente in contanti.
Pertanto, non è transitato sul c/c bancario l'importo di € 15.670,60 (€ 13.120,60 + € 2.550,00). Dall'esame della contabilità non risulta alcun elemento che dimostri con quale modalità e con quali capacità sia stato possibile far fronte al pagamento in contanti di un costo d'esercizio quantificato in € 15.670,60.
L'antieconomicità del comportamento di parte non è di certo smentita dalla disponibilità di € 20.000,00 che il contribuente espone di aver utilizzato per pagare il mutuo di 12.891,00 euro (e non le imposte come erroneamente sostiene il giudice di prime cure) né tantomeno dalla presunta esistenza di un credito utilizzato in compensazione per pagare dette imposte.
Per evidenziare l'anomala incidenza dei costi sui compensi, l'Ufficio ha valutato che il pagamento rintracciato nel c/c professionale per € 28.133,00 per le prestazioni di terzi, rispetto all'ammontare dei compensi dichiarati in € 46.879,00, ha una percentuale di incidenza pari al 60%; se tale percentuale viene applicata ai costi sostenuti in contanti per € 15.670,00, ne scaturisce l'ammontare dei correlati compensi non dichiarati per € 26.116,00.
Tale ragionamento, contestato dal ricorrente che lo ha ritenuto arbitrario e incomprensibile, di fatto non incide sul risultato finale dell'accertamento, ma è stato utilizzato al solo scopo di evidenziare l'eccessiva incidenza dei costi sui compensi.
Tant'è che i maggiori compensi non dichiarati sono stati determinati considerando come base di calcolo la redditività nella misura minima del 15% applicata sulla somma utilizzata per effettuare i pagamenti eseguiti in contanti. Conseguentemente, i ricavi non dichiarati sono stati calcolati in € 18.435,00 e non in
€ 26.116,00.
Quindi, chiede la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, di confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Risulta costituito l'appellato che con proprie contro deduzioni insiste sui punti già esposti in primo grado e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza dei primi giudici, oltre all'integrazione delle spese di giustizia già liquidate a favore della ricorrente vista l'insistenza dell'Ufficio.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Questa Corte, preliminarmente, osserva che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato i fatti e la normativa vigente in merito al reddito di lavoro autonomo e, pertanto, il presente appello va in parte rigettato. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già esaminate in modo esaustivo dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Vero è che secondo l'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 "le false ed inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte...anche sulla base di presunzioni semplici..." secondo l'art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 ma non è men vero che la attività di tipo logico- deduttivo indicata da tali norme implica, evidentemente, che la contestazione dell'Ufficio venga preceduta da una fase di verifica e ricerca cui segue un'attività valutativa degli elementi ritenuti rilevanti e, dunque, la pretesa tributaria non si sottrae, al pari di qualsiasi affermazione di un diritto, all'onere della prova dei fatti costitutivi (nel caso comportamento antieconomico del contribuente) che incombe, pertanto, sull'Amministrazione finanziaria.
Consegue, da tali premesse che la mera contestazione da parte dell'Amministrazione della fatture quali documenti idonei a rappresentare le operazioni ed i costi in esse indicati non è sufficiente a far sorgere in capo al contribuente l'onere della prova relativa alla corrispondenza del documento alla realtà effettuale.
Dirimente per la decisione del caso in esame è il concetto di inerenza dei costi sostenuti alla produzione del reddito conseguito nello svolgimento dell'attività professionale.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha rilevato che l'inerenza è "una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all'idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto ciò che - sul piano dei costi e delle spese - appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo". (Cass. n.
6548/2012). In proposito la Corte di Cassazione (cfr. pronuncia n. 3340/2013 riportata anche in atti) ha altresì rilevato che: "Spetta al contribuente dare la prova, in applicazione del principio desumibile dall'art. 2697 c.c., dell'inerenza dei costi e della loro riconducibilità all'ordinario esercizio dell'attività d'impresa dovendosi ritenere inerente ciò che - sul piano dei costi e delle spese - appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto, (cfr. Cass.
26851/09, 18930/11). Il concetto di inerenza è, invero, nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entità calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa, non incombe alcun ulteriore onere della prova in capo al contribuente, gravando sull'Amministrazione finanziaria l'onere della prova della non inerenza dei costi astrattamente riconducibili all'attività d'impresa (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n.
6548 dei 27/04/2012). L'onere della prova a carico del contribuente si riferisce, quindi, alla strumentalità della spesa rispetto all'attività di impresa, qualora il costo non risulti di chiara evidenza in considerazione della sua stessa natura. Non è, infatti, in linea di principio, inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo. Provata dal contribuente la astratta riconducibilità della spesa o del costo all'impresa, dovrà l'Amministrazione - che intenda disconoscerne l'inerenza all'attività di impresa, al fine di inferirne la sussistenza di un maggior reddito tassabile in capo al contribuente - fornire la relativa dimostrazione in giudizio". I costi sono dunque
"inerenti", in quanto siano collegati all'attività d'impresa produttiva del reddito soggetto a tassazione. Tale nozione non trova, del resto, una esplicita definizione positiva, ancorché, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, possa essere fatta discendere dal vigente art. 109, comma 5, Tuir che, però, disciplina un profilo ulteriore e successivo - le regole di deducibilità dei costi - rispetto all'inerenza, che è presupposta (i costi per essere deducibili debbono anche, e necessariamente, essere inerenti), ma non definita dalla norma. La nozione di inerenza, in sostanza, non è definita, ma "postulata" in relazione ai costi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Tale nozione trae del resto il suo fondamento dallo stesso concetto economico-aziendalistico di reddito, che è quello al netto dei costi collegati all'esercizio dell'impresa. Ne deriva, quindi, che l'inerenza Banca_2, in realtà, un giudizio sulla riferibilità del costo all'attività d'impresa, giudizio che, come tale, ha natura qualitativa e non quantitativa. La richiamata giurisprudenza di legittimità si riferisce al reddito d'impresa ma può essere tranquillamente applicata anche al reddito di un professionista, come nel caso de-quo.
Quello che occorre è che venga provato che i costi siano a favore del contribuente (in questo caso uno studio professionale) che ha sostenuto il costo. Infatti, il punto nodale del concetto di inerenza è che occorre la sussistenza di un collegamento tra il costo e l'attività svolta. Questo è ciò che si richiede sia nel reddito d'impresa che in quello di lavoro autonomo. Osserva il Collegio che nel caso di specie i costi contestati dall'Ufficio finanziario attengono necessariamente all'espletamento dell'attività di agronomo svolta dal contribuente: trattasi, come sostiene lo stesso contribuente e come dimostrato con documentazione versata in atti (v. le fatture emesse dai professionisti), dei compensi corrisposti agli agronomi Nominativo_1 e Nominativo_2. Poiché tali fatture sono state pagate in parte in contanti (euro 15.670,00) e di tale somma non vi è traccia sul conto corrente professionale, l'Ufficio ne desume che siano pagamenti in nero;
inoltre, l'Ufficio addebita al contribuente che, a fronte di compensi professionali per euro 46.879,00, egli abbia sostenuto costi per prestazioni professionali ricevute da terzi per euro 42.840,00.
Tali presunzioni dell'Ufficio risultano prive di fondamento, in quanto il contribuente ha fornito idonea documentazione a riprova delle proprie argomentazioni. I pagamenti effettuati sono dimostrati da prelievi sul proprio c/c, nonché da una denuncia di successione che lo ha visto erede per una liquidità di euro
20.000,00. Sulla gestione antieconomica il contribuente ha fornito convincente spiegazione del proprio comportamento e opportuna produzione documentale dalla quale risulta che è stato assunto quale lavoratore dipendente: sia per la non definitività del nuovo rapporto di lavoro e sia per mantenere gli impegni assunti ha demandato al collega Nominativo_1, con il quale ha lavorato precedentemente in team, lo svolgimento del proprio lavoro autonomo. Sulla modalità di pagamento in contanti, l'Ufficio si limita a definirli “in nero”, ma senza addurre alcuna motivazione.
Quindi, trattasi, in sostanza, di costi inerenti alla professione esercitata, ossia costi che il professionista ha dovuto necessariamente sostenere per poter esercitare la propria attività lavorativa e senza i quali detta attività non avrebbe potuto svolgersi convenientemente e senza pregiudizio per la clientela. Che si tratta di spese effettive, certe ed oggettivamente determinate risulta per tabulas alla luce dei molteplici documenti prodotti.
Viceversa, è indubitabile che gli elementi addotti dall'Ufficio finanziario a sostegno della pretesa fiscale risultano incapaci di sostenere la legittimità dell'accertamento poiché efficacemente contestati e contrastati da differenti prove documentali addotte dal contribuente che ne hanno inevitabilmente compromesso la validità.
Pertanto, in base a quanto innanzi argomentato questo Collegio, a riforma parziale della sentenza impugnata, ritiene che l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate sia, da respingere per la ripresa fiscale concernente le imposte dirette e l'IVA per la parte dell'accertamento di lavoro autonomo.
L'impugnazione viene accolta, invece, per il maggior reddito dei fabbricati di euro 1.924,00, ripresa a tassazione che il contribuente non ha in alcun modo contestato e la cui correttezza è documentalmente dimostrata.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Per quanto riguarda le spese di giudizio, la particolarità, la pluralità e complessità delle questioni sollevate da entrambe le parti nonché la soccombenza reciproca, giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate DP Latina nei limiti di cui in motivazione;
spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DD FRANCESCO, Presidente
EL FRANCESCO, EL
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1747/2023 depositato il 30/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 861/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 30/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011201322-2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si rimettono agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 861/03/22 depositata il 30.09.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TKF011201322/2020, notificato il 03/05/2021 ed emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR n.
600/1973, e dell'art. 54 del DPR n. 917/1986, nonché, ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54, c. 5, del Decreto del
Presidente della Repubblica 633/72.
La Direzione Provinciale ha accertato nei confronti del contribuente Resistente_1, di professione agronomo, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, maggiori compensi pari ad € 18.435,00 e, ai fini IVA, maggiori operazioni imponibili per il medesimo importo. Le somme contestate scaturivano dall'analisi della documentazione esibita dal contribuente a seguito dell'invito nr. I01083/2019; in particolare: dalle fatture emesse e ricevute, dalle movimentazioni presenti negli estratti conto bancari di cui egli era intestatario nonché dalla corrispondenza tra la contabilità ed i dati indicati in dichiarazione, come indicati nel prospetto di raccordo dei conti di costo e di ricavo confluiti nel quadro RE della dichiarazione Unico
PF/2016. L'analisi di tale documentazione evidenziava un comportamento antieconomico del professionista tale da far desumere la sostanziale inattendibilità delle scritture contabili e l'occultamento dei compensi, circostanza che legittimava il ricorso, da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'accertamento del reddito d'impresa con metodo analitico-induttivo. Infine, da segnalazione pervenuta dagli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Entrate, risultava che il sig. Resistente_1 aveva percepito nel 2015 redditi da fabbricati imponibili - ex articoli 25 e seguenti del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR del 22/12/1986, n. 917- non dichiarati. Pertanto, è stato anche accertato un maggior reddito di fabbricato di € 1.924,00, derivante dal seguente contratto di locazione registrato il 30.11.2016 al n. 3117/3T presso l'Ufficio Palestrina.
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento e, contestando il metodo analitico-induttivo utilizzato dall'Ufficio in assenza dei requisiti che ne legittimavano l'adozione ai sensi dell'art. 39, c. 1, lett. d), del
DPR 600/73, dichiarava di aver ampiamente chiarito in sede di contraddittorio:
- le ragioni per le quali aveva pagato in contanti parte dei compensi corrisposti a terzi;
- la provenienza di tali contanti dal proprio conto personale;
- le ragioni della scarsa redditività dell'esercizio dovuta alla sua assunzione come lavoratore dipendente con contratto decorrente dal 1° gennaio 2015;
- la volontà di preservare il pacchetto clienti conquistato con l'impegno profuso nell'esercizio della sua attività di lavoratore autonomo nel caso in cui l'esperienza di lavoratore dipendente non avesse prodotto effetti soddisfacenti sia professionalmente che economicamente.
L'Ufficio si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla parte.
La Terza Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 861/3/2022, accoglieva il ricorso con la condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate propone appello avverso la citata sentenza, ritenendo che i primi giudici abbiano effettuato una errata valutazione dei fatti oggetto del giudizio. A tal uopo espone che: I compensi corrisposti a terzi riguardano le prestazioni rese da due professionisti: Nominativo_1 e Nominativo_2
, operanti nel medesimo campo. Dal c/c professionale nr. CC0140003134 intrattenuto presso la
Banca_1 e dal partitario intestato a ciascun fornitore, la prestazione del sig. Nominativo_1, fatturata in totale per € 41.253,80, risulta pagata in parte mediante bonifico, per € 28.133,20 ed in parte in contanti, per € 13.120,60; la prestazione della sig.ra Nominativo_2, fatturata in totale per
€ 2.550,00, è stata pagata esclusivamente in contanti.
Pertanto, non è transitato sul c/c bancario l'importo di € 15.670,60 (€ 13.120,60 + € 2.550,00). Dall'esame della contabilità non risulta alcun elemento che dimostri con quale modalità e con quali capacità sia stato possibile far fronte al pagamento in contanti di un costo d'esercizio quantificato in € 15.670,60.
L'antieconomicità del comportamento di parte non è di certo smentita dalla disponibilità di € 20.000,00 che il contribuente espone di aver utilizzato per pagare il mutuo di 12.891,00 euro (e non le imposte come erroneamente sostiene il giudice di prime cure) né tantomeno dalla presunta esistenza di un credito utilizzato in compensazione per pagare dette imposte.
Per evidenziare l'anomala incidenza dei costi sui compensi, l'Ufficio ha valutato che il pagamento rintracciato nel c/c professionale per € 28.133,00 per le prestazioni di terzi, rispetto all'ammontare dei compensi dichiarati in € 46.879,00, ha una percentuale di incidenza pari al 60%; se tale percentuale viene applicata ai costi sostenuti in contanti per € 15.670,00, ne scaturisce l'ammontare dei correlati compensi non dichiarati per € 26.116,00.
Tale ragionamento, contestato dal ricorrente che lo ha ritenuto arbitrario e incomprensibile, di fatto non incide sul risultato finale dell'accertamento, ma è stato utilizzato al solo scopo di evidenziare l'eccessiva incidenza dei costi sui compensi.
Tant'è che i maggiori compensi non dichiarati sono stati determinati considerando come base di calcolo la redditività nella misura minima del 15% applicata sulla somma utilizzata per effettuare i pagamenti eseguiti in contanti. Conseguentemente, i ricavi non dichiarati sono stati calcolati in € 18.435,00 e non in
€ 26.116,00.
Quindi, chiede la riforma integrale della sentenza impugnata e, per l'effetto, di confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Risulta costituito l'appellato che con proprie contro deduzioni insiste sui punti già esposti in primo grado e chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza dei primi giudici, oltre all'integrazione delle spese di giustizia già liquidate a favore della ricorrente vista l'insistenza dell'Ufficio.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Questa Corte, preliminarmente, osserva che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato i fatti e la normativa vigente in merito al reddito di lavoro autonomo e, pertanto, il presente appello va in parte rigettato. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già esaminate in modo esaustivo dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Vero è che secondo l'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973 "le false ed inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte...anche sulla base di presunzioni semplici..." secondo l'art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 ma non è men vero che la attività di tipo logico- deduttivo indicata da tali norme implica, evidentemente, che la contestazione dell'Ufficio venga preceduta da una fase di verifica e ricerca cui segue un'attività valutativa degli elementi ritenuti rilevanti e, dunque, la pretesa tributaria non si sottrae, al pari di qualsiasi affermazione di un diritto, all'onere della prova dei fatti costitutivi (nel caso comportamento antieconomico del contribuente) che incombe, pertanto, sull'Amministrazione finanziaria.
Consegue, da tali premesse che la mera contestazione da parte dell'Amministrazione della fatture quali documenti idonei a rappresentare le operazioni ed i costi in esse indicati non è sufficiente a far sorgere in capo al contribuente l'onere della prova relativa alla corrispondenza del documento alla realtà effettuale.
Dirimente per la decisione del caso in esame è il concetto di inerenza dei costi sostenuti alla produzione del reddito conseguito nello svolgimento dell'attività professionale.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha rilevato che l'inerenza è "una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all'idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto ciò che - sul piano dei costi e delle spese - appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo". (Cass. n.
6548/2012). In proposito la Corte di Cassazione (cfr. pronuncia n. 3340/2013 riportata anche in atti) ha altresì rilevato che: "Spetta al contribuente dare la prova, in applicazione del principio desumibile dall'art. 2697 c.c., dell'inerenza dei costi e della loro riconducibilità all'ordinario esercizio dell'attività d'impresa dovendosi ritenere inerente ciò che - sul piano dei costi e delle spese - appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto, (cfr. Cass.
26851/09, 18930/11). Il concetto di inerenza è, invero, nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entità calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa, non incombe alcun ulteriore onere della prova in capo al contribuente, gravando sull'Amministrazione finanziaria l'onere della prova della non inerenza dei costi astrattamente riconducibili all'attività d'impresa (Cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n.
6548 dei 27/04/2012). L'onere della prova a carico del contribuente si riferisce, quindi, alla strumentalità della spesa rispetto all'attività di impresa, qualora il costo non risulti di chiara evidenza in considerazione della sua stessa natura. Non è, infatti, in linea di principio, inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo. Provata dal contribuente la astratta riconducibilità della spesa o del costo all'impresa, dovrà l'Amministrazione - che intenda disconoscerne l'inerenza all'attività di impresa, al fine di inferirne la sussistenza di un maggior reddito tassabile in capo al contribuente - fornire la relativa dimostrazione in giudizio". I costi sono dunque
"inerenti", in quanto siano collegati all'attività d'impresa produttiva del reddito soggetto a tassazione. Tale nozione non trova, del resto, una esplicita definizione positiva, ancorché, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, possa essere fatta discendere dal vigente art. 109, comma 5, Tuir che, però, disciplina un profilo ulteriore e successivo - le regole di deducibilità dei costi - rispetto all'inerenza, che è presupposta (i costi per essere deducibili debbono anche, e necessariamente, essere inerenti), ma non definita dalla norma. La nozione di inerenza, in sostanza, non è definita, ma "postulata" in relazione ai costi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa.
Tale nozione trae del resto il suo fondamento dallo stesso concetto economico-aziendalistico di reddito, che è quello al netto dei costi collegati all'esercizio dell'impresa. Ne deriva, quindi, che l'inerenza Banca_2, in realtà, un giudizio sulla riferibilità del costo all'attività d'impresa, giudizio che, come tale, ha natura qualitativa e non quantitativa. La richiamata giurisprudenza di legittimità si riferisce al reddito d'impresa ma può essere tranquillamente applicata anche al reddito di un professionista, come nel caso de-quo.
Quello che occorre è che venga provato che i costi siano a favore del contribuente (in questo caso uno studio professionale) che ha sostenuto il costo. Infatti, il punto nodale del concetto di inerenza è che occorre la sussistenza di un collegamento tra il costo e l'attività svolta. Questo è ciò che si richiede sia nel reddito d'impresa che in quello di lavoro autonomo. Osserva il Collegio che nel caso di specie i costi contestati dall'Ufficio finanziario attengono necessariamente all'espletamento dell'attività di agronomo svolta dal contribuente: trattasi, come sostiene lo stesso contribuente e come dimostrato con documentazione versata in atti (v. le fatture emesse dai professionisti), dei compensi corrisposti agli agronomi Nominativo_1 e Nominativo_2. Poiché tali fatture sono state pagate in parte in contanti (euro 15.670,00) e di tale somma non vi è traccia sul conto corrente professionale, l'Ufficio ne desume che siano pagamenti in nero;
inoltre, l'Ufficio addebita al contribuente che, a fronte di compensi professionali per euro 46.879,00, egli abbia sostenuto costi per prestazioni professionali ricevute da terzi per euro 42.840,00.
Tali presunzioni dell'Ufficio risultano prive di fondamento, in quanto il contribuente ha fornito idonea documentazione a riprova delle proprie argomentazioni. I pagamenti effettuati sono dimostrati da prelievi sul proprio c/c, nonché da una denuncia di successione che lo ha visto erede per una liquidità di euro
20.000,00. Sulla gestione antieconomica il contribuente ha fornito convincente spiegazione del proprio comportamento e opportuna produzione documentale dalla quale risulta che è stato assunto quale lavoratore dipendente: sia per la non definitività del nuovo rapporto di lavoro e sia per mantenere gli impegni assunti ha demandato al collega Nominativo_1, con il quale ha lavorato precedentemente in team, lo svolgimento del proprio lavoro autonomo. Sulla modalità di pagamento in contanti, l'Ufficio si limita a definirli “in nero”, ma senza addurre alcuna motivazione.
Quindi, trattasi, in sostanza, di costi inerenti alla professione esercitata, ossia costi che il professionista ha dovuto necessariamente sostenere per poter esercitare la propria attività lavorativa e senza i quali detta attività non avrebbe potuto svolgersi convenientemente e senza pregiudizio per la clientela. Che si tratta di spese effettive, certe ed oggettivamente determinate risulta per tabulas alla luce dei molteplici documenti prodotti.
Viceversa, è indubitabile che gli elementi addotti dall'Ufficio finanziario a sostegno della pretesa fiscale risultano incapaci di sostenere la legittimità dell'accertamento poiché efficacemente contestati e contrastati da differenti prove documentali addotte dal contribuente che ne hanno inevitabilmente compromesso la validità.
Pertanto, in base a quanto innanzi argomentato questo Collegio, a riforma parziale della sentenza impugnata, ritiene che l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate sia, da respingere per la ripresa fiscale concernente le imposte dirette e l'IVA per la parte dell'accertamento di lavoro autonomo.
L'impugnazione viene accolta, invece, per il maggior reddito dei fabbricati di euro 1.924,00, ripresa a tassazione che il contribuente non ha in alcun modo contestato e la cui correttezza è documentalmente dimostrata.
Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Per quanto riguarda le spese di giudizio, la particolarità, la pluralità e complessità delle questioni sollevate da entrambe le parti nonché la soccombenza reciproca, giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate DP Latina nei limiti di cui in motivazione;
spese compensate.