Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2637
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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    Annullamento in via di autotutela

    Il provvedimento di annullamento in via di autotutela fa venire meno la materia del contendere.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il provvedimento di annullamento in via di autotutela fa venire meno la materia del contendere.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale

    Le spese processuali seguono tuttavia la soccombenza virtuale in quanto la documentazione prodotta dal ricorrente prova che in effetti l’immobile al quale si riferisce l’avviso di accertamento è stato concesso in locazione a decorrere dal 1 marzo 2018 e che pertanto a decorrere da tale data il soggetto obbligato alla dichiarazione di attivazione di utenza ed al pagamento delle imposte era il conduttore sig. Nominativo_1 che, peraltro risulta avere fatto la dichiarazione suddetta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2637
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2637
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo