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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2637/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3627/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440889 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1850/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sopra generalizzato ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento, sostenendo di non essere tenuto al pagamento dei tributi richiesti, in quanto l'immobile oggetto di accertamento, sito in località_1, Indirizzo_1, è stato concesso in locazione dal 1° marzo 2018 al sig. Nominativo_1, il quale, in qualità di conduttore, è il soggetto obbligato alla denuncia e al pagamento dei tributi Ta.Ri e TEFA per il periodo di locazione.
Roma TA non risulta costituita in giudizio.
Con memoria scritta il ricorrente dopo avere depositato provvedimento di annullamento in via di autotutela adottato da Roma TA ha insistito per la condanna al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento di annullamento in via di autotutela fa venire meno la materia del contendere.
Le spese processuali seguono tuttavia la soccombenza virtuale in quanto la documentazione prodotta dal ricorrente prova che in effetti l'immobile al quale si riferisce l'avviso di accertamento è stato concesso in locazione a decorrere dal 1 marzo 2018 e che pertanto a decorrere da tale data il soggetto obbligato alla dichiarazione di attivazione di utenza ed al pagamento delle imposte era il conduttore sig. Nominativo_1
che, peraltro risulta avere fatto la dichiarazione suddetta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
condanna Roma TA al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente liquidate in euro 30,00 per spese ed euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 17.2.2026 Il Giudice monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ZANETTI MASSIMO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3627/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401440889 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1850/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sopra generalizzato ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento, sostenendo di non essere tenuto al pagamento dei tributi richiesti, in quanto l'immobile oggetto di accertamento, sito in località_1, Indirizzo_1, è stato concesso in locazione dal 1° marzo 2018 al sig. Nominativo_1, il quale, in qualità di conduttore, è il soggetto obbligato alla denuncia e al pagamento dei tributi Ta.Ri e TEFA per il periodo di locazione.
Roma TA non risulta costituita in giudizio.
Con memoria scritta il ricorrente dopo avere depositato provvedimento di annullamento in via di autotutela adottato da Roma TA ha insistito per la condanna al pagamento delle spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento di annullamento in via di autotutela fa venire meno la materia del contendere.
Le spese processuali seguono tuttavia la soccombenza virtuale in quanto la documentazione prodotta dal ricorrente prova che in effetti l'immobile al quale si riferisce l'avviso di accertamento è stato concesso in locazione a decorrere dal 1 marzo 2018 e che pertanto a decorrere da tale data il soggetto obbligato alla dichiarazione di attivazione di utenza ed al pagamento delle imposte era il conduttore sig. Nominativo_1
che, peraltro risulta avere fatto la dichiarazione suddetta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22
Dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
condanna Roma TA al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente liquidate in euro 30,00 per spese ed euro 500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Roma 17.2.2026 Il Giudice monocratico