Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00022/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Agnoletto e Costantino Valentino Sassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento tenuto dalla Prefettura di Savona nel procedimento avviato ad istanza del ricorrente in data 24 luglio 2025 per il riesame - e conseguente revoca - del divieto di detenere armi in data -OMISSIS- emanato dalla Prefettura di Savona ai sensi dell’art. 39 TULPS;
- per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla menzionata istanza e per la condanna delle stesse Amministrazioni a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina fin d’ora di un Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 il dott. AR ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, Vigile del fuoco, con il ricorso di cui in epigrafe ha censurato l’inerzia tenuta dalla Prefettura di Savona in ordine all’istanza datata 24.7.2025 intesa al ritiro in autotutela del provvedimento di divieto di detenzione armi ex art 39 del TULPS n. 22197 adottato il 18.5.2023.
Tale atto è stato dichiaratamente emanato sulla base della comunicazione della notizia di reato -OMISSIS-in relazione alle violazioni degli artt. 337 e 651 Cod. Pen. per i fatti avvenuti in data 8.10.2022 a Roma.
2) Con un precedente ricorso a questo Tribunale-OMISSIS- il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento ma, in vista dell’udienza di merito ha dichiarato la sopravventa carenza di interesse alla decisione del ricorso in quanto “ decorso un lasso temporale ragionevole - nella fattispecie oltre tre anni dai fatti - e la presenza di positive sopravvenienze che modificano il quadro indiziario - Decreto di archiviazione del procedimento penale ed 1 archiviazione del procedimento disciplinare - l’odierno ricorrente è titolare di un interesse attuale a presentare una istanza di revoca del provvedimento impugnato alla Prefettura di Savona ” (pagina 3 della memoria nel suddetto procedimento).
La sopravvenuta cessazione dell’interesse a coltivare il gravame è stata confermata anche in udienza e, pertanto, con sentenza -OMISSIS- è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3) Parallelamente il ricorrente ha inviato alla Prefettura intimata plurime istanze di revoca del citato provvedimento inibitorio, non ricevendo risposta. Da ultimo con istanza del 24.7.2025 ha reiterato la richiesta di revoca in autotutela del provvedimento suddetto in ragione del fatto:
- che il GIP competente, con decreto-OMISSIS- ha disposto l’archiviazione della notizia di reato -OMISSIS- per il delitto di cui all’art. 337 CP (ma non è menzionato il reato di cui al 651 CP);
- che il conseguente procedimento disciplinare iniziato a suo carico per tali fatti è stato archiviato.
4) Poiché, tuttavia, la Prefettura non ha dato riscontro a tale istanza, il ricorrente con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.
5) Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in ragione dell’inesistenza del dovere della PA di pronunciarsi su istanze di autotutela, specie se a fronte di atti divenuti inoppugnabili come il divieto di detenzione armi in questione in seguito alla citata sentenza di questo T.A.R. che ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso che aveva impugnato l’atto in questione. All’udienza del 6.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6) Il ricorso è fondato.
7) Preliminarmente si precisa che la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ritiene che il divieto di detenzione delle armi di cui all’art. art. 39 del TULPS, siccome a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce alcun limite di efficacia temporale del divieto di detenere armi imponibile dal Prefetto, si deve ritenere che tale provvedimento inibitorio non possa avere efficacia sine die nel caso in cui venga meno l'attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.
Pertanto in caso di sopravvenienze che incidono sui presupposti di adozione del citato provvedimento, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 39 del TULPS impone di riconoscere in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto ad ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell'atto inibitorio (cfr. ex aliis : T.A.R. Campania- Napoli, sez. V, 21/3/2025, n. 2432; T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. I, 7/10/2024, n. 1435; T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 27/2/2024, n. 717; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1.8.2022, n. 5199).
Il dovere dell’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente non viene meno neppure in ragione della inoppugnabilità del provvedimento inibitorio in questione, giacché il fondamento dell’obbligo di provvedere sorge in forza del binomio costituito dall’efficacia tendenzialmente perpetua dell’atto in questione e dalla necessità di adeguare la posizione del privato inciso alla situazione mutata in un’ottica costituzionalmente orientata in cui non sussiste alcun interesse pubblico che possa giustificare il mantenimento sine die di una misura inibitoria della facoltà del privato indipendentemente dalle sopravvenienze che potrebbero aver ridimensionato o eliminato il giudizio di pericolosità su cui la stessa si è a suo tempo fondata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2.5.2024, n. 3970).
8) Nel merito si rileva che, nel caso in esame, è pacifico che l’Amministrazione resistente non si sia espressa sull’istanza di revoca presentata dal ricorrente in data del 24.7.2025 così contravvenendo al dovere di ripronunciarsi con provvedimento espresso sopra tratteggiato.
Pertanto, accertata tale inerzia, la Prefettura resistente dovrà pronunciarsi sull'istanza di revisione del ricorrente, ferma restando l'ampia discrezionalità in ordine al prudente apprezzamento delle circostanze di fatto rilevanti segnalate dall'interessato (tra cui anche la sorte dell’imputazione ex art. 651 CP che non pare ricompresa nel provvedimento di archiviazione) nonché di quelle, ulteriori, acquisibili d'ufficio dalle forze di polizia (cfr. Cons. di Stato, III, nn. 5039/2014 e 1521/2014).
9) Conclusivamente il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del silenzio tenuto sulla domanda di riesame del ricorrente e condanna dell'Amministrazione di provvedere sull’istanza di riesame del ricorrente e di concludere il relativo procedimento mediante adozione un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o della sua notifica, con riserva di nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
10) La particolarità della vicenda e l’intreccio con il parallelo ricorso giurisdizionale contro il provvedimento inibitorio ex art 39 TULPS concluso nel dicembre 2025 con la declaratoria di improcedibilità, depongono nel senso della compensabilità delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura intimata sull'istanza di cui in motivazione con conseguente condanna della stessa a provvedere ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE AR, Presidente
AR ES, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ES | SE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.