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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2020
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa IA NZ, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 11/11/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 cpc, 430 e
127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa IA NZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 7 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 140/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CARABOTTA VITO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
APPELLANTE
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
DE PASCALE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 ss. L. n. 689/1981
(violazione al codice della strada)
CONCLUSIONI
Come da note di udienza che si intendono integralmente riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 30/1/2020, regolarmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
pagina 2 di 7 sentenza n. 755/2019 del Giudice di Pace di Agropoli, depositata in data
26/6/2019, non notificata, con la quale, oltre a procedersi all'estromissione dal giudizio della veniva dichiarato il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice ordinario adito, sul presupposto che la controversia, avente a oggetto l'opposizione avverso il fermo amministrativo per omesso pagamento dell'Irpef relativa all'anno 2013, rientrava nella giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, Parte_1
l Controparte_2Controparte_3 Controparte_1
, chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento n.
[...]
49/2018 del 25/9/2018, emesso ai sensi dell'art. 214, comma 8 del Codice della Strada dalla Guardia di Finanza, poiché alla guida del veicolo tipo
Renault X-Mode, targa EX045HB sottoposto a fermo amministrativo, con provvedimento recante n. N154033A dell'11/9/2018, sulla base dell'irregolarità della notifica effettuata presso la Casa Comunale di
Battipaglia, dal momento che la residenza del era diversa da quella Pt_1 presso cui era avvenuta la notifica, come risultava dal certificato di residenza, dalla carta di identità e dalla carta di circolazione;
in ogni caso, eccepiva, poi, l'illegittimità del fermo amministrativo disposto, in quanto il veicolo era strumentale allo svolgimento della sua attività lavorativa.
l Controparte_3 Controparte_1 eccepiva: che il fermo amministrativo era stato disposto a seguito del mancato pagamento della cartella n. 10020160023107846000, emessa dell'ente impositore Amministrazione finanziaria Direzione provinciale di
Salerno – Ufficio di Eboli, ritualmente notificata il 17/2/2017; il difetto di giurisdizione del giudice adito, stante la natura tributaria del debito;
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda poiché tardiva;
la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo al merito della pretesa;
che il ricorrente non aveva provato la strumentalità del veicolo, sottoposto a fermo, rispetto allo svolgimento della propria attività lavorativa. pagina 3 di 7 Il Giudice di Pace adito rilevava, in primo luogo, l'estraneità della dalla controversia e, pertanto, ne dichiarava Controparte_2
l'estromissione; in secondo luogo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, sul presupposto che la controversia aveva ad oggetto la legittimità del fermo amministrativo disposto con riferimento ad un debito di natura tributaria, che rientrava, dunque, nella giurisdizione del giudice tributario territorialmente competente;
compensava le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello sulla Parte_1 base di tre motivi. In primo luogo, l'appellante deduceva che il giudice di primo grado era incorso in errore per aver rilevato la carenza di legittimazione passiva della , in quanto, diversamente, Controparte_2 la stessa è prevista ex lege dall'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011. Con il secondo e il terzo motivo di gravame, deduceva, altresì, che la controversia aveva ad oggetto la richiesta di annullamento del verbale di accertamento della
Guardia di Finanza, sul presupposto che la notifica fosse irregolare, essendo stata eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente, con la conseguenza che la giurisdizione è del giudice ordinario poiché la controversia ha ad oggetto la contestazione della violazione di una norma del codice della strada. Chiedeva, inoltre, la riforma del capo relativo alle spese di lite del primo grado di giudizio, vinte le spese anche del grado di gravame.
Concludeva, pertanto l'appellante, perché il Tribunale volesse riformare la sentenza impugnata, accertando la legittimazione passiva della CP_2
e l'illegittimità del verbale di accertamento della violazione al
[...] codice della strada impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 8/5/2020, si costituiva Controparte_1 deducendo che il Giudice di Pace si fosse correttamente pronunciato, sul presupposto che: difettava la giurisdizione del giudice ordinario, avendo la controversia ad oggetto un fermo amministrativo scaturente da un debito di natura tributaria;
il procedimento incardinato dinanzi al giudice di pace era pagina 4 di 7 in ogni caso tardivo;
carente era la legittimazione passiva della parte con riguardo alla fase di merito della controversia;
l'appellante, in primo grado, non aveva dimostrato la strumentalità del veicolo rispetto allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Concludeva, pertanto, l'appellata affinché il Tribunale adito volesse, in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione;
rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 755/2019 del Giudice di Pace di Agropoli, vinte le spese.
Dunque, mutato il magistrato, all'udienza del 11/11/2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Giova preliminarmente rilevare che la domanda, oggetto del procedimento, nonostante sia stata formalmente proposta a seguito della notifica del verbale di accertamento della Guardia di Finanza di Agropoli, ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della notifica del preavviso del provvedimento di fermo amministrativo, adottato a seguito del mancato pagamento del debito tributario Irpef, relativo all'anno 2013.
Sul riparto di giurisdizione, la giurisprudenza ha previsto che la giurisdizione su controversie relative all'opposizione al preavviso di fermo amministrativo spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa (Cass., Sez. VI, n. 22088/2011); di talché la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e giudice tributario a seconda della natura del credito azionato dal concessionario della riscossione (Cass., Sez, Un., n. 20931/2011).
Più recentemente, è stato chiarito che la controversia relativa all'opposizione avverso il fermo amministrativo del veicolo e il relativo preavviso ex art. 86 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come interpretato dall'art. 35, comma 25quinques del d.l. 4 luglio 2006, n. 233, convertito in l.
n. 248/2006, appartiene al giudice tributario, salvo che l'amministrazione pagina 5 di 7 abbia riconosciuto formalmente l'inesistenza del credito ovvero il diritto allo sgravio delle somme pretese, dovendosi, in tali evenienze, riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la controversia un mero indebito oggettivo di diritto comune (Cass., Sez. Un., n. 9568/2014).
In linea con tali insegnamenti, è opportuno, dunque, comprendere la natura del credito azionato attraverso l'opposizione. Nel caso di specie, il credito per cui è stata disposta siffatta misura cautelare è qualificabile come debito tributario, trattandosi del pagamento dell'Irpef relativa all'anno 2013.
Pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice tributario, come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
Per le ragioni esposte, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato;
per l'effetto, la sentenza di primo grado n. 755/2019 va confermata, con conseguente assorbimento dell'ulteriore motivo di gravame sulla legittimazione passiva della . CP_2
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Con riguardo al primo grado di giudizio, parte appellata non ha espressamente impugnato il relativo capo ed ha concluso esplicitamente perché le venissero riconosciute le spese del presente grado.
Nulla per le spese nei confronti della rimasta Controparte_2 contumace.
Con riguardo, dunque, al presente grado di gravame, esse sono da quantificare sulla base dei parametri medi, con riduzione del 50%, per essersi la controversia risolta in rito, dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
147/2022, in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, come per legge.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1 -quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a pagina 6 di 7 titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla
Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza di primo del
Giudice di Pace di Agropoli n. 755/2019;
- Compensa le spese del primo grado di giudizio;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' con riguardo al giudizio di Controparte_1 gravame, in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
- Nulla per le spese nei confronti della . Controparte_2
- Dà atto che sussistono i requisiti per l'adeguamento del contributo unificato in capo a . Parte_1
- Manda la Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Vallo della Lucania, 15/12/2025
Il Giudice
IA NZ
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Giudice, dott.ssa IA NZ, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 11/11/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 cpc, 430 e
127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa IA NZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA pagina 1 di 7 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 140/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CARABOTTA VITO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
APPELLANTE
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv.
DE PASCALE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 ss. L. n. 689/1981
(violazione al codice della strada)
CONCLUSIONI
Come da note di udienza che si intendono integralmente riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 30/1/2020, regolarmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
pagina 2 di 7 sentenza n. 755/2019 del Giudice di Pace di Agropoli, depositata in data
26/6/2019, non notificata, con la quale, oltre a procedersi all'estromissione dal giudizio della veniva dichiarato il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice ordinario adito, sul presupposto che la controversia, avente a oggetto l'opposizione avverso il fermo amministrativo per omesso pagamento dell'Irpef relativa all'anno 2013, rientrava nella giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.
Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, Parte_1
l Controparte_2Controparte_3 Controparte_1
, chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento n.
[...]
49/2018 del 25/9/2018, emesso ai sensi dell'art. 214, comma 8 del Codice della Strada dalla Guardia di Finanza, poiché alla guida del veicolo tipo
Renault X-Mode, targa EX045HB sottoposto a fermo amministrativo, con provvedimento recante n. N154033A dell'11/9/2018, sulla base dell'irregolarità della notifica effettuata presso la Casa Comunale di
Battipaglia, dal momento che la residenza del era diversa da quella Pt_1 presso cui era avvenuta la notifica, come risultava dal certificato di residenza, dalla carta di identità e dalla carta di circolazione;
in ogni caso, eccepiva, poi, l'illegittimità del fermo amministrativo disposto, in quanto il veicolo era strumentale allo svolgimento della sua attività lavorativa.
l Controparte_3 Controparte_1 eccepiva: che il fermo amministrativo era stato disposto a seguito del mancato pagamento della cartella n. 10020160023107846000, emessa dell'ente impositore Amministrazione finanziaria Direzione provinciale di
Salerno – Ufficio di Eboli, ritualmente notificata il 17/2/2017; il difetto di giurisdizione del giudice adito, stante la natura tributaria del debito;
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda poiché tardiva;
la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo al merito della pretesa;
che il ricorrente non aveva provato la strumentalità del veicolo, sottoposto a fermo, rispetto allo svolgimento della propria attività lavorativa. pagina 3 di 7 Il Giudice di Pace adito rilevava, in primo luogo, l'estraneità della dalla controversia e, pertanto, ne dichiarava Controparte_2
l'estromissione; in secondo luogo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, sul presupposto che la controversia aveva ad oggetto la legittimità del fermo amministrativo disposto con riferimento ad un debito di natura tributaria, che rientrava, dunque, nella giurisdizione del giudice tributario territorialmente competente;
compensava le spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello sulla Parte_1 base di tre motivi. In primo luogo, l'appellante deduceva che il giudice di primo grado era incorso in errore per aver rilevato la carenza di legittimazione passiva della , in quanto, diversamente, Controparte_2 la stessa è prevista ex lege dall'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011. Con il secondo e il terzo motivo di gravame, deduceva, altresì, che la controversia aveva ad oggetto la richiesta di annullamento del verbale di accertamento della
Guardia di Finanza, sul presupposto che la notifica fosse irregolare, essendo stata eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza del contribuente, con la conseguenza che la giurisdizione è del giudice ordinario poiché la controversia ha ad oggetto la contestazione della violazione di una norma del codice della strada. Chiedeva, inoltre, la riforma del capo relativo alle spese di lite del primo grado di giudizio, vinte le spese anche del grado di gravame.
Concludeva, pertanto l'appellante, perché il Tribunale volesse riformare la sentenza impugnata, accertando la legittimazione passiva della CP_2
e l'illegittimità del verbale di accertamento della violazione al
[...] codice della strada impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa del 8/5/2020, si costituiva Controparte_1 deducendo che il Giudice di Pace si fosse correttamente pronunciato, sul presupposto che: difettava la giurisdizione del giudice ordinario, avendo la controversia ad oggetto un fermo amministrativo scaturente da un debito di natura tributaria;
il procedimento incardinato dinanzi al giudice di pace era pagina 4 di 7 in ogni caso tardivo;
carente era la legittimazione passiva della parte con riguardo alla fase di merito della controversia;
l'appellante, in primo grado, non aveva dimostrato la strumentalità del veicolo rispetto allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Concludeva, pertanto, l'appellata affinché il Tribunale adito volesse, in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione;
rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 755/2019 del Giudice di Pace di Agropoli, vinte le spese.
Dunque, mutato il magistrato, all'udienza del 11/11/2025, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Giova preliminarmente rilevare che la domanda, oggetto del procedimento, nonostante sia stata formalmente proposta a seguito della notifica del verbale di accertamento della Guardia di Finanza di Agropoli, ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della notifica del preavviso del provvedimento di fermo amministrativo, adottato a seguito del mancato pagamento del debito tributario Irpef, relativo all'anno 2013.
Sul riparto di giurisdizione, la giurisprudenza ha previsto che la giurisdizione su controversie relative all'opposizione al preavviso di fermo amministrativo spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa (Cass., Sez. VI, n. 22088/2011); di talché la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e giudice tributario a seconda della natura del credito azionato dal concessionario della riscossione (Cass., Sez, Un., n. 20931/2011).
Più recentemente, è stato chiarito che la controversia relativa all'opposizione avverso il fermo amministrativo del veicolo e il relativo preavviso ex art. 86 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come interpretato dall'art. 35, comma 25quinques del d.l. 4 luglio 2006, n. 233, convertito in l.
n. 248/2006, appartiene al giudice tributario, salvo che l'amministrazione pagina 5 di 7 abbia riconosciuto formalmente l'inesistenza del credito ovvero il diritto allo sgravio delle somme pretese, dovendosi, in tali evenienze, riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la controversia un mero indebito oggettivo di diritto comune (Cass., Sez. Un., n. 9568/2014).
In linea con tali insegnamenti, è opportuno, dunque, comprendere la natura del credito azionato attraverso l'opposizione. Nel caso di specie, il credito per cui è stata disposta siffatta misura cautelare è qualificabile come debito tributario, trattandosi del pagamento dell'Irpef relativa all'anno 2013.
Pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice tributario, come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
Per le ragioni esposte, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato;
per l'effetto, la sentenza di primo grado n. 755/2019 va confermata, con conseguente assorbimento dell'ulteriore motivo di gravame sulla legittimazione passiva della . CP_2
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Con riguardo al primo grado di giudizio, parte appellata non ha espressamente impugnato il relativo capo ed ha concluso esplicitamente perché le venissero riconosciute le spese del presente grado.
Nulla per le spese nei confronti della rimasta Controparte_2 contumace.
Con riguardo, dunque, al presente grado di gravame, esse sono da quantificare sulla base dei parametri medi, con riduzione del 50%, per essersi la controversia risolta in rito, dello scaglione di valore di riferimento ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.
147/2022, in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, come per legge.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1 -quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, Legge n.
228/2012, che prevede l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a pagina 6 di 7 titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa in rito del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/1/2013 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 6/7/2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla
Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza di primo del
Giudice di Pace di Agropoli n. 755/2019;
- Compensa le spese del primo grado di giudizio;
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' con riguardo al giudizio di Controparte_1 gravame, in € 1.278,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
- Nulla per le spese nei confronti della . Controparte_2
- Dà atto che sussistono i requisiti per l'adeguamento del contributo unificato in capo a . Parte_1
- Manda la Cancelleria per gli adempimenti competenza.
Vallo della Lucania, 15/12/2025
Il Giudice
IA NZ
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