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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/12/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 20/2025
FRA
2 Parte_1
E
+ altri CP_1
Oggi 18.12.2025 alle ore 10,30 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte ricorrente l'avv. CAPRETTI DINA
Per parte resistente: nessuno
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Capretti precisa le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto introduttivo come riportate nella memoria conclusionale e discute la causa, riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice decide la causa, a norma dell'art. 281 sexies cpc, come da sentenza di cui dà lettura alle parti alle ore 16,30, all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice on.
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20/2025 promossa da:
(cod. fisc. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
02.01.1949, residente in [...],
(cod. fisc. ) nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
(cod. fisc. nata in [...] il [...], residente Parte_3 C.F._3
in Bruino (TO) Via Giovanni Servino n.11,
tutte rappresentate e difese dall'avv. Dina Capretti ed elettivamente domiciliate nel suo Studio in San
Benedetto del Tronto, via Togliatti, 15, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Ricorrenti
CONTRO
1) (cod. fisc. ), nata Controparte_2 C.F._4
in Monteprandone il 15.10.1941 residente in [...];
2) (cod. fisc. ), nata a Parte_4 C.F._5
Torino il 26.03.1959, residente in [...];
3) (cod. fisc. ), nata in [...] Parte_5 C.F._6
Tenna il 18.04.1940, residente in [...],
4) (cod. fisc. , nata in [...] il [...], CP_1 C.F._7
residente in [...] pagina 2 di 5 5) (cod. civ. , nato in [...] il Parte_6 C.F._8
18.07.2002, residente in[...],
6) (cod. fisc. ), nato in [...] Controparte_3 C.F._9
RG il 01.12.1962, residente in [...],
7) (cod. fisc. , nata in [...] Controparte_4 C.F._10
RG il 22/10/1964, residente in [...]C.da San Martino 4
Resistenti - contumaci
Oggetto: usucapione acquisitiva
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deccisione
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, poi regolarmente notificato a mezzo del servizio postale, unitamente al decreto di fissazione di udienza, agli intestatari catastali e ai loro aventi causa, le sig.re
, e - quali eredi universali, rispettivamente in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di coniuge e di figlie del defunto , nato in [...] il [...] e Persona_1
deceduto in NO (TO) il 10.10.2011 - chiedevano il riconoscimento dell'intera proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, dei seguenti immobili: a) Appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C. da RE OL distinto in C.T. di detto Comune al foglio 7, p.lle 17 –
18; b) Appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C. da RE OL distinto in C.T. di detto
Comune al foglio 2, p.lla 55; c) Appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C. da RE OL distinto in C.T. di detto Comune al foglio 7, p.lla 430; d) Fabbricato sito in Monteprandone Via Borgo da Mare, distinto in C.F. di detto Comune al foglio 7, p.lla 264, sub 1 -2.
Allegavano in particolare che nel corso degli anni, diversamente da quanto attribuito in modo improprio nei vari atti pubblici a causa di sviste e refusi, il sig. sin dal 1978 e fino Persona_1
alla sua morte, aveva goduto e posseduto in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto e per intero degli immobili suindicati, con la convinzione e la manifestazione di esserne il legittimo proprietario e senza mai che alcuno dei cointestatari catastali o terze persone avessero contrastato o impedito tale potere di fatto;
che, inoltre, al suo decesso, il possesso pacifico e pubblico era continuato ininterrottamente in capo alle sue eredi universali odierne ricorrenti.
pagina 3 di 5 All'udienza del 19.5.2025, non essendosi costituiti i resistenti, regolarmente intimati, ne veniva dichiarata la contumacia;
dopodiché la causa, istruita documentalmente ed a mezzo di prova testimoniale, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente all'udienza odierna, viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con sentenza di cui viene data lettura.
La domanda appare fondata e merita, quindi, accoglimento.
L'istruttoria ha suffragato tutti gli assunti delle ricorrenti.
I due testi escussi all'udienza del 23 ottobre 2025 (sig.ri e ), Testimone_1 Testimone_2
dimostratisi bene al corrente dei fatti di causa e non smentiti da alcuna acquisizione processuale, hanno concordemente riferito che il possesso esclusivo e congiunto delle ricorrenti e prima di loro del sig.
sull'intero compendio immobiliare per cui è causa - essendo peraltro già lo stesso Persona_1
comproprietario e possessore di alcune quote -, è perdurato ininterrottamente per oltre venti anni, prima dell'inizio della presente controversia, connotato dai caratteri di continuità, esclusività e pubblicità.
Si è perciò realizzata, in capo alle ricorrenti, la fattispecie acquisitiva prevista dall'art. 1158 cod. civ.
Vanno conseguentemente disposte pure le necessarie volturazioni e trascrizioni da parte dei Pubblici
Uffici competenti.
Poiché la pretesa qui fatta valere, realizzabile soltanto in via giudiziaria, non è stata minimamente contestata dai resistenti rimasti contumaci, si stima equo dichiarare non dovuto il pagamento dei compensi e spese di giudizio sostenute dalle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara che le sig.re (cod. fisc. ), nata Parte_1 C.F._1
in IO ON (RC) il 02.01.1949, (cod. fisc. ) Parte_2 C.F._2
nata in [...] il [...] e (cod. fisc. nata in Parte_3 C.F._3
Torino il 14.05.1979, unendo il proprio possesso a quello del loro dante causa Persona_1
(cod. fisc. , nato in [...] il [...] e deceduto in
[...] C.F._11
NO (TO) il 10.10.2011, hanno acquistato, a titolo di compiuta usucapione ultraventennale, contro i cointestatari catastali e/o i proprietari formali ed i loro eredi: 1) i diritti di proprietà esclusiva pagina 4 di 5 della quota pari a 21/24 dell'intero sull' appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C. da RE
OL distinto in C.T. di detto Comune al foglio 7, p.lle 17 – 18; 2) i diritti di proprietà esclusiva della quota pari a 21/24 dell'intero sull' appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C. da RE
OL distinto in C.T. di detto Comune al foglio 2, p.lla 55; 3) i diritti di proprietà esclusiva della quota pari a 20/24 dell'intero sull' appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C.da RE OL distinto in C.T. di detto Comune al foglio 7, p.lla 430; 4) i diritti di proprietà esclusiva della quota pari a 22/24 dell'intero sul fabbricato sito in Monteprandone Via Borgo da Mare, distinto in C.F. di detto
Comune al foglio 7, p.lla 264, sub 1 -2;
- ordina conseguentemente ai competenti uffici pubblici le necessarie volturazioni e trascrizioni, con esonero dei medesimi da ogni responsabilità al riguardo;
- dichiara non dovuto, da parte dei resistenti, il pagamento delle spese di causa sostenute dalle ricorrenti.
Ascoli Piceno, 18 dicembre 2025
Il Giudice on. dott. Luisella Lorenzi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 20/2025
FRA
2 Parte_1
E
+ altri CP_1
Oggi 18.12.2025 alle ore 10,30 innanzi al giudice unico dott. Luisella Lorenzi, sono comparsi:
Per la parte ricorrente l'avv. CAPRETTI DINA
Per parte resistente: nessuno
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Capretti precisa le conclusioni riportandosi a quelle di cui all'atto introduttivo come riportate nella memoria conclusionale e discute la causa, riportandosi ai rispettivi atti ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il Giudice decide la causa, a norma dell'art. 281 sexies cpc, come da sentenza di cui dà lettura alle parti alle ore 16,30, all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice on.
dott. Luisella Lorenzi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20/2025 promossa da:
(cod. fisc. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
02.01.1949, residente in [...],
(cod. fisc. ) nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
(cod. fisc. nata in [...] il [...], residente Parte_3 C.F._3
in Bruino (TO) Via Giovanni Servino n.11,
tutte rappresentate e difese dall'avv. Dina Capretti ed elettivamente domiciliate nel suo Studio in San
Benedetto del Tronto, via Togliatti, 15, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Ricorrenti
CONTRO
1) (cod. fisc. ), nata Controparte_2 C.F._4
in Monteprandone il 15.10.1941 residente in [...];
2) (cod. fisc. ), nata a Parte_4 C.F._5
Torino il 26.03.1959, residente in [...];
3) (cod. fisc. ), nata in [...] Parte_5 C.F._6
Tenna il 18.04.1940, residente in [...],
4) (cod. fisc. , nata in [...] il [...], CP_1 C.F._7
residente in [...] pagina 2 di 5 5) (cod. civ. , nato in [...] il Parte_6 C.F._8
18.07.2002, residente in[...],
6) (cod. fisc. ), nato in [...] Controparte_3 C.F._9
RG il 01.12.1962, residente in [...],
7) (cod. fisc. , nata in [...] Controparte_4 C.F._10
RG il 22/10/1964, residente in [...]C.da San Martino 4
Resistenti - contumaci
Oggetto: usucapione acquisitiva
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deccisione
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, poi regolarmente notificato a mezzo del servizio postale, unitamente al decreto di fissazione di udienza, agli intestatari catastali e ai loro aventi causa, le sig.re
, e - quali eredi universali, rispettivamente in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di coniuge e di figlie del defunto , nato in [...] il [...] e Persona_1
deceduto in NO (TO) il 10.10.2011 - chiedevano il riconoscimento dell'intera proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, dei seguenti immobili: a) Appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C. da RE OL distinto in C.T. di detto Comune al foglio 7, p.lle 17 –
18; b) Appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C. da RE OL distinto in C.T. di detto
Comune al foglio 2, p.lla 55; c) Appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C. da RE OL distinto in C.T. di detto Comune al foglio 7, p.lla 430; d) Fabbricato sito in Monteprandone Via Borgo da Mare, distinto in C.F. di detto Comune al foglio 7, p.lla 264, sub 1 -2.
Allegavano in particolare che nel corso degli anni, diversamente da quanto attribuito in modo improprio nei vari atti pubblici a causa di sviste e refusi, il sig. sin dal 1978 e fino Persona_1
alla sua morte, aveva goduto e posseduto in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto e per intero degli immobili suindicati, con la convinzione e la manifestazione di esserne il legittimo proprietario e senza mai che alcuno dei cointestatari catastali o terze persone avessero contrastato o impedito tale potere di fatto;
che, inoltre, al suo decesso, il possesso pacifico e pubblico era continuato ininterrottamente in capo alle sue eredi universali odierne ricorrenti.
pagina 3 di 5 All'udienza del 19.5.2025, non essendosi costituiti i resistenti, regolarmente intimati, ne veniva dichiarata la contumacia;
dopodiché la causa, istruita documentalmente ed a mezzo di prova testimoniale, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente all'udienza odierna, viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con sentenza di cui viene data lettura.
La domanda appare fondata e merita, quindi, accoglimento.
L'istruttoria ha suffragato tutti gli assunti delle ricorrenti.
I due testi escussi all'udienza del 23 ottobre 2025 (sig.ri e ), Testimone_1 Testimone_2
dimostratisi bene al corrente dei fatti di causa e non smentiti da alcuna acquisizione processuale, hanno concordemente riferito che il possesso esclusivo e congiunto delle ricorrenti e prima di loro del sig.
sull'intero compendio immobiliare per cui è causa - essendo peraltro già lo stesso Persona_1
comproprietario e possessore di alcune quote -, è perdurato ininterrottamente per oltre venti anni, prima dell'inizio della presente controversia, connotato dai caratteri di continuità, esclusività e pubblicità.
Si è perciò realizzata, in capo alle ricorrenti, la fattispecie acquisitiva prevista dall'art. 1158 cod. civ.
Vanno conseguentemente disposte pure le necessarie volturazioni e trascrizioni da parte dei Pubblici
Uffici competenti.
Poiché la pretesa qui fatta valere, realizzabile soltanto in via giudiziaria, non è stata minimamente contestata dai resistenti rimasti contumaci, si stima equo dichiarare non dovuto il pagamento dei compensi e spese di giudizio sostenute dalle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara che le sig.re (cod. fisc. ), nata Parte_1 C.F._1
in IO ON (RC) il 02.01.1949, (cod. fisc. ) Parte_2 C.F._2
nata in [...] il [...] e (cod. fisc. nata in Parte_3 C.F._3
Torino il 14.05.1979, unendo il proprio possesso a quello del loro dante causa Persona_1
(cod. fisc. , nato in [...] il [...] e deceduto in
[...] C.F._11
NO (TO) il 10.10.2011, hanno acquistato, a titolo di compiuta usucapione ultraventennale, contro i cointestatari catastali e/o i proprietari formali ed i loro eredi: 1) i diritti di proprietà esclusiva pagina 4 di 5 della quota pari a 21/24 dell'intero sull' appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C. da RE
OL distinto in C.T. di detto Comune al foglio 7, p.lle 17 – 18; 2) i diritti di proprietà esclusiva della quota pari a 21/24 dell'intero sull' appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C. da RE
OL distinto in C.T. di detto Comune al foglio 2, p.lla 55; 3) i diritti di proprietà esclusiva della quota pari a 20/24 dell'intero sull' appezzamento di terreno sito in Monteprandone, C.da RE OL distinto in C.T. di detto Comune al foglio 7, p.lla 430; 4) i diritti di proprietà esclusiva della quota pari a 22/24 dell'intero sul fabbricato sito in Monteprandone Via Borgo da Mare, distinto in C.F. di detto
Comune al foglio 7, p.lla 264, sub 1 -2;
- ordina conseguentemente ai competenti uffici pubblici le necessarie volturazioni e trascrizioni, con esonero dei medesimi da ogni responsabilità al riguardo;
- dichiara non dovuto, da parte dei resistenti, il pagamento delle spese di causa sostenute dalle ricorrenti.
Ascoli Piceno, 18 dicembre 2025
Il Giudice on. dott. Luisella Lorenzi
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