Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01470/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08889/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8889 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Morrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale 21 Aprile 11;
contro
I.N.P.S., in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano De Ruvo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
per l'accertamento dell’illegittimità del diniego tacito parziale di accesso
- in ordine all'istanza ex artt. 22 ss. L. n. 241/90 del 16.6.2025, riscontrata negativamente con nota pec del 23.6.2025 e quindi illegittimamente respinta con rinvio della richiesta all'Istituto Scolastico presso cui presta servizio la ricorrente
e per la condanna
- all'ostensione del documento richiesto che è detenuto stabilmente dall'INPS, cioè la richiesta di convocazione a visita medico collegiale INPS e relativi allegati fatta dall'Istituto scolastico comprensivo TO sulla piattaforma digitale INPS, rispetto al quale non sussistono esclusioni dall'accesso, controinteressati o motivi di riservatezza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IR RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025 e ritualmente notificato, l’odierna ricorrente ha domandato l’accertamento dell’illegittimità del diniego tacito parziale di accesso in ordine all'istanza ex artt. 22 ss. L. n. 241/90 del 16.6.2025, riscontrata negativamente con nota pec del 23.6.2025 e quindi e la condanna all'ostensione del documento richiesto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione controdeducendo di aver trasmesso la documentazione inviata dall’Istituto Comprensivo CO TO nel richiedere l’accertamento medico nei confronti della docente ed eccependo che la legittimazione passiva rispetto alla richiesta di accesso spettava in ogni caso all’Istituto scolastico, come comunicato dall’INPS alla docente ed al suo legale.
Con memoria depositata il 23 dicembre 2025 la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in giudizio.
Il Collegio, vista la dichiarazione di parte ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese processuali, in virtù del comportamento collaborativo dell’Amministrazione, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SA, Presidente
IR RA, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR RA | DO SA |
IL SEGRETARIO