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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16411 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
RG 76140/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 76140 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. in persona del sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Delli Colli e Raffaello Delli Colli Parte_2 ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Vaglia, n. 59;
- attrice opponente -
E
(C.F. , con sede in Milano, Largo Augusto, n. 1/A, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Lanzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Due Macelli, n. 66;
- convenuta opposta -
Oggetto: Cessione di crediti – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 18940/2018 del 27.08.2018 emesso dal Tribunale di Roma. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Parte_1 conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, la per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 15.10.2024: “disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della opposizione 1) in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale civile di Cassino e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto N. 18940/18 – Rgac. N. 45599/18 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data
22 agosto 2018 notificato il 24/10/2018; 2) in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare ed in ogni caso dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per nullità dell'atto di cessione per i motivi illustrati negli scritti difensivi in atti. Con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel d.i. opposto a titolo di spese ed interessi;
3) condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. alle spese, ivi compreso contributo unificato, e compenso di causa;
4) in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di soccombenza della parte opponente compensare le spese di causa in ragione dell'accettazione da parte del Parte_1
(vedi Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/09/2021) della proposta di
[...] conciliazione formulata dal Giudice alla udienza del 14/07/2021, proposta non accettata da controparte (come da verbale di udienza del 16/02/2022)”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione e previa concessione dell'esecutorietà del decreto opposto, così giudicare: In via pregiudiziale di rito: - rigettare
l'eccezione di incompetenza per territorio svolta dal , stante la Parte_1 competenza territoriale del Tribunale di Roma. In via principale: - rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 18940/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data
27 agosto 2018, in accoglimento del ricorso rubricato al R.G. n. 45599/2018. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, anche della fase monitoria”. In sintesi, in data 18.06.2015, il Comune di sottoscriveva una certificazione di Parte_1 crediti in favore della per l'importo di € 138.893,98 derivanti dall'esecuzione di Parte_3 lavori di ristrutturazione e adeguamento di immobili siti sul territorio comunale.
Con contratto del 02.07.2015, la cedeva a il suddetto credito, Parte_3 Controparte_1 con notifica della cessione al debitore ceduto e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data
02.07.2015.
quindi, agiva per ottenere il pagamento del credito in oggetto mediante Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 18940/2018 del
27.08.2018 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto al Parte_1 il pagamento di € 138.893,98, oltre interessi e spese.
[...]
Il , quindi, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo, in Parte_1 primo luogo, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e censurando, nel merito,
l'infondatezza del credito derivante dall'asserita nullità dell'atto di cessione per difetto di forma richiesta ad substantiam.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenendo Controparte_1 competente il Tribunale adito, affermando la fondatezza del credito di cui è causa e la validità dell'atto di cessione, richiamando la procedura di cui all'art. 37, comma 7-bis, D.L. n. 66/2014, in deroga al regime ordinario di opponibilità di crediti alla pubblica amministrazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c., all'udienza del 17.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, l'eccezione preliminare d'incompetenza, formulata da parte opponente, è fondata e deve, pertanto, essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Sul punto, va rilevato che alla fattispecie in oggetto devono applicarsi le norme in materia di contabilità di Stato - nella specie, la disciplina di cui all'art. 278, R.D. n. 827/1924, che proprio in quanto normativa speciale, deroga quella generale codicistica, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1182 c.c. invocato dalla convenuta opposta – essendo l'attrice opponente un ente pubblico territoriale.
Invero, in base alle norme di contabilità pubblica, il pagamento delle spese dello Stato può avvenire mediante assegni emessi in favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;
mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati, che potranno provvedere al pagamento sia mediante emissione di assegni, sia mediante prelievo di fondi;
con ruoli, per le spese fisse e altre spese d'importo e scadenze determinate;
ovvero, infine, mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.
In tal senso, depone, altresì, l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza territoriale, secondo il criterio del “forum destinatae solutionis”, per le cause in cui si controverta di obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente pubblico debitore.
Nel senso sopra esposto, ex multis Cass. civ. n. 3505/2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento”.
E, ancora, in tal senso, Cass. civ. n. 13249/2025, che ha ribadito: “Una 'deroga legale' al carattere portabile dei pagamenti di somme è quella relativa ai pagamenti dei debiti dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, che, ai sensi della già ricordata normativa sulla contabilità generale dello
Stato e di quella relativa agli enti locali, così come interpretata dalla giurisprudenza, prevede che i pagamenti delle spese vadano effettuati e riscossi presso il luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto a procedere al relativo pagamento, a seguito dell'esibizione del mandato. Si tratta di un principio che esprime un antico privilegio ispirato a criteri di ordine pubblico, in quanto dettato da esigenza di regolare e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile delle pubbliche amministrazioni cui è affidata la soddisfazione di interessi collettivi (cfr. Cass. n. 2556 del 1964)”. Conseguentemente, come correttamente dedotto ed eccepito dall'opponente, il foro competente a conoscere della presente controversia è quello del luogo in cui si trova la tesoreria del
[...]
delegata all'eventuale esecuzione del mandato di pagamento, ovvero, il luogo ove Parte_1 ha sede la Banca Popolare del Cassinate Soc. Coop per azioni di Cassino.
Per le ragioni sopra esposte, deve dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale in favore del
Tribunale di Cassino, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della sollevata eccezione d'incompetenza per territorio, per le ragioni in parte motiva, dichiara l'incompetenza del Tribunale Roma, in favore del Tribunale di Cassino e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 18940/2018 del 27.08.2018 emesso dal Tribunale di Roma;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Controparte_1 [...]
, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 14.103,00 quale compenso Parte_1 professionale, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- assegna il termine massimo di legge per la riassunzione del presente giudizio.
Roma, 17/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 76140 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. in persona del sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Delli Colli e Raffaello Delli Colli Parte_2 ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Vaglia, n. 59;
- attrice opponente -
E
(C.F. , con sede in Milano, Largo Augusto, n. 1/A, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Lanzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via dei Due Macelli, n. 66;
- convenuta opposta -
Oggetto: Cessione di crediti – Opposizione a decreto ingiuntivo n. 18940/2018 del 27.08.2018 emesso dal Tribunale di Roma. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il Parte_1 conveniva, dinanzi al Tribunale di Roma, la per ivi sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 15.10.2024: “disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della opposizione 1) in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale civile di Cassino e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto N. 18940/18 – Rgac. N. 45599/18 emesso dal Tribunale Civile di Roma in data
22 agosto 2018 notificato il 24/10/2018; 2) in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare ed in ogni caso dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per nullità dell'atto di cessione per i motivi illustrati negli scritti difensivi in atti. Con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel d.i. opposto a titolo di spese ed interessi;
3) condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t. alle spese, ivi compreso contributo unificato, e compenso di causa;
4) in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di soccombenza della parte opponente compensare le spese di causa in ragione dell'accettazione da parte del Parte_1
(vedi Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14/09/2021) della proposta di
[...] conciliazione formulata dal Giudice alla udienza del 14/07/2021, proposta non accettata da controparte (come da verbale di udienza del 16/02/2022)”.
A seguito della rituale notifica del predetto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione e previa concessione dell'esecutorietà del decreto opposto, così giudicare: In via pregiudiziale di rito: - rigettare
l'eccezione di incompetenza per territorio svolta dal , stante la Parte_1 competenza territoriale del Tribunale di Roma. In via principale: - rigettare l'avversa opposizione e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 18940/2018 emesso dal Tribunale di Roma in data
27 agosto 2018, in accoglimento del ricorso rubricato al R.G. n. 45599/2018. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi, anche della fase monitoria”. In sintesi, in data 18.06.2015, il Comune di sottoscriveva una certificazione di Parte_1 crediti in favore della per l'importo di € 138.893,98 derivanti dall'esecuzione di Parte_3 lavori di ristrutturazione e adeguamento di immobili siti sul territorio comunale.
Con contratto del 02.07.2015, la cedeva a il suddetto credito, Parte_3 Controparte_1 con notifica della cessione al debitore ceduto e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data
02.07.2015.
quindi, agiva per ottenere il pagamento del credito in oggetto mediante Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 18940/2018 del
27.08.2018 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto al Parte_1 il pagamento di € 138.893,98, oltre interessi e spese.
[...]
Il , quindi, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo, in Parte_1 primo luogo, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma e censurando, nel merito,
l'infondatezza del credito derivante dall'asserita nullità dell'atto di cessione per difetto di forma richiesta ad substantiam.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenendo Controparte_1 competente il Tribunale adito, affermando la fondatezza del credito di cui è causa e la validità dell'atto di cessione, richiamando la procedura di cui all'art. 37, comma 7-bis, D.L. n. 66/2014, in deroga al regime ordinario di opponibilità di crediti alla pubblica amministrazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c., all'udienza del 17.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, l'eccezione preliminare d'incompetenza, formulata da parte opponente, è fondata e deve, pertanto, essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Sul punto, va rilevato che alla fattispecie in oggetto devono applicarsi le norme in materia di contabilità di Stato - nella specie, la disciplina di cui all'art. 278, R.D. n. 827/1924, che proprio in quanto normativa speciale, deroga quella generale codicistica, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1182 c.c. invocato dalla convenuta opposta – essendo l'attrice opponente un ente pubblico territoriale.
Invero, in base alle norme di contabilità pubblica, il pagamento delle spese dello Stato può avvenire mediante assegni emessi in favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;
mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati, che potranno provvedere al pagamento sia mediante emissione di assegni, sia mediante prelievo di fondi;
con ruoli, per le spese fisse e altre spese d'importo e scadenze determinate;
ovvero, infine, mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.
In tal senso, depone, altresì, l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza territoriale, secondo il criterio del “forum destinatae solutionis”, per le cause in cui si controverta di obbligazioni aventi a oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente pubblico debitore.
Nel senso sopra esposto, ex multis Cass. civ. n. 3505/2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento”.
E, ancora, in tal senso, Cass. civ. n. 13249/2025, che ha ribadito: “Una 'deroga legale' al carattere portabile dei pagamenti di somme è quella relativa ai pagamenti dei debiti dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, che, ai sensi della già ricordata normativa sulla contabilità generale dello
Stato e di quella relativa agli enti locali, così come interpretata dalla giurisprudenza, prevede che i pagamenti delle spese vadano effettuati e riscossi presso il luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto a procedere al relativo pagamento, a seguito dell'esibizione del mandato. Si tratta di un principio che esprime un antico privilegio ispirato a criteri di ordine pubblico, in quanto dettato da esigenza di regolare e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile delle pubbliche amministrazioni cui è affidata la soddisfazione di interessi collettivi (cfr. Cass. n. 2556 del 1964)”. Conseguentemente, come correttamente dedotto ed eccepito dall'opponente, il foro competente a conoscere della presente controversia è quello del luogo in cui si trova la tesoreria del
[...]
delegata all'eventuale esecuzione del mandato di pagamento, ovvero, il luogo ove Parte_1 ha sede la Banca Popolare del Cassinate Soc. Coop per azioni di Cassino.
Per le ragioni sopra esposte, deve dichiararsi l'incompetenza di questo Tribunale in favore del
Tribunale di Cassino, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della sollevata eccezione d'incompetenza per territorio, per le ragioni in parte motiva, dichiara l'incompetenza del Tribunale Roma, in favore del Tribunale di Cassino e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 18940/2018 del 27.08.2018 emesso dal Tribunale di Roma;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Controparte_1 [...]
, che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 14.103,00 quale compenso Parte_1 professionale, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- assegna il termine massimo di legge per la riassunzione del presente giudizio.
Roma, 17/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.