Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5538 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' | REPUBBLICA ITALIANA LA 6 0 5 5 3 8 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO t ONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 19146/ Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron.12254 Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere - Rep. DOLL. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 19/12/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MA UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 193, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO AVITABILE rappresentato e difeso dall'avvocato UI SCIALDONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORT- 3 SERVIZI PER AZIONI, in persona del legalc rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso 10 studio CONSOLO, che lo rappresenta e2002 dell'avvocato GIUSEPPE 5664 ditende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 3285/99 del Tribunale di NAZOLI, depositata il 01/10/99 M R.G. N. 40509/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 19146/00 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Napoli il lavoratore in epigrafe, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, esponeva: di essere cessato dal servizio in data 1 luglio 1991 per prepensionamento volontario ai sensi della legge 7.6.1990 П. 141; che con circolare del 24.7.1990 J'ente convenuto aveva disposto che i benefici economici derivanti dal CCNL 1990/1992 dovevano essere corrisposti alle scadenze previste al personale comunque cessato dal servizio nell'arco di vigenza contrattuale;
che l'art. 94 del CCNL stabiliva che "i benefici economici sono quelli risultanti dall'applicazione dei purti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 3777 che con CC intervenuto tra le Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali in data 21.5.1992 veniva modificato il testo dell'art. 94 con la soppressione della frase "e 4"; che detto CC era nullo sia perché in contrasto con la normativa contrattuale sia perché costituiva una reformatio in peius ai danni del lavoratore. Ciò premesso ricorrente chiedeva al Pretore: a) di dichiarare nulloil i] diritto del 1* CC 21.5.1992; b] di riconoscere pensionistico e di ricorrente a_ computo, sul trattamento quiescenza, del miglioramento economico di cui al punto dell'art. 37 del CCNL 1990/1992, richiamato dall'art. 96 dello s esso contratto, a decorrere dal 1 novembre 1992, avendo נן vero e proprio diritto quesito al beneficio in questione, intangibile e non sopprimibile per effetto di una nuova pattuizione collettiva;
ci di ordinare alla convenuta di inserire negli elementi della base pensionabile di cui alla delibera 5.2194/92 anche il beneficio previsto dall'art. 37 punto del CCNL e di provvedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico e di quiescenza. Le Ferrovie dello Stato si costituivano e si opponevano alla domanda. Il Pretore rigettava il ricorso sul presupposto che nella apecie ΠΟΙ sussistessero ¿ favore del lavoratore diritti quesiti intangibili, in quanto il beneficio de quo avrebbe avuto applicazione dal novembre 1992, mentre l'CC contestato era del maggio 1992. I l Tribunale ai Napoli, Con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello del Lavoratore. In motivazione precisava che l'interpretazione dell'art. 16 cel d.p.r. 1 febbraio 1936 Π. 13. contenente modi fiche del meccan SMO dell'indennità integrativa speciale per i pubblici dipendenti destinatari Ichzon della logge quadro 29 marzo 1983 n. 930, ed esteso dipendenti delle FF.SS., aveva previsto successivamente ai soltanto la rivalutazione del cento per cento di ипа SOMME mensile uguale per tutti a lire 580.000 di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione eccedente tale parte;
rilevava allresì che questa parte dello stipendio era costituita dallo "stipendio mensile della qualifica di appartenenza" ottenuto dividendo per 12 quello lordo annuo, 白 cioè dallo stipendio base depurato da ogni altro elemento, con esclusione quindi degli aumenti periodici ė delle successive classi stipendiali. Per la cassazione di tale sentenza il pensionato ha proposto corso con un motivo. Le Ferrovie dello Stato hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione 3 Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità delia sentenza, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli ha pronunciato su un petitum del tutto estraneo al thema decidendum sottoposto a quel Collegio con l'atto di appello, negando al ricorrente un bene della vita non richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente o implicitamente, nella domanda originaria. Il ricorso è fondato. Con il ricorso in appello il lavoratore aveva chiesto che il Tribunale, riforma della sentenza pretorile, dichiarassein nullo l'CC 21.5.1992 con riconoscimento del diritto del computo, sul trattamento pensionistico e di ricorrente al quiescenza, del miglioramento economico di cui al punto 1 dell'art. 37 del CCNL 1990/1992, richiamato dall'art. 96, punto 4 dello stesso CCNL. fl Tribunale di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello osservando che con 1'inciso "stipendio mensile della qualifica di appartenenza" di cui all'art. 16 del d.p.r. febbraio 1986 п. 23, contenete modifiche del meccanismo dell'indernità integrativa speciale per i pubblici dipendenti, il legislatore ha inteso riferirsi allo stipendio qualifica di appartenenza, con esclusione deglibase della aumenti periodici e delle successive classi stipendiali. E' di tutta evidenza che il Tribunale nella motivazione del provvedimento ha trattato un problema completamente diverso da quello sottoposto al BUO csame dall'appellante. Il giudice di primo grado, infatti, ha escluso la valutabilità ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza degli aumenti contrattuali maturati successivamente alla сеззадіоле del rapporto di lavoro, ancorchè nel corso di vigenza del CCNL;
il 4 giudice di appello ha invece deciso sulla indennità integrativa speciale dovuta ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. п. 13 del 1986, materia del tutto estranea alla domanda introdotta col ricorso al Pretore. Ne consegue che il rigetto dell'appello non è sorretto da alcuna motivazione, poiché quella espressa nel provvedimento qui impugnato non ha alcuna attirenza con la questione devoluta all'esame del giudice di appello. Pertanto, in accoglimento del ricorso, Ia sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, casga la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allo Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2002 Il Cons. estensore II Presidente englich will -> SA IMPOSTA DI BOLLO, DI 15 0, E DA OGNI SPESA, TASSA ND AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE LOGE 11-5-73 N. 533 Depositato in Cancelleria joggi, APR. 2003 CANCELLIERE